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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09997/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 05NUIWV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] (ecieu,J qvan rt)c 14 Z5 Oz, 4n/24.0 Pq, r(900) che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i reati di omicidio volontario, aggravato dai futili motivi, in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di porto senza giustificato motivo di coltello, fatti commessi in Napoli il 12 gennaio 2019.

Con sentenza in data 25 maggio 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati a scritti e, esclusa la circostanza aggravante e riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Con sentenza in data 3 febbraio 2022 la Corte di assise di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto l'attenuante della provocazione e ridotto la pena inflitta ad anni dieci e mesi uno di reclusione.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciata la violazione degli artt. 55 e 59 cod. pen. in quanto l'azione omicidiaria era stata compiuta nel contesto di una zuffa, che aveva indotto l'imputato a considerarsi nella necessità di colpire l'avversario a tutela della propria incolumità.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ha contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità.

Con l'unico motivo il ricorso denuncia la violazione degli art. 55 e 59 cod. pen. in relazione alla mancata qualificazione del fatto commesso in una condizione di legittima difesa ovvero come omicidio colposo per eccesso nella condizione di legittima difesa.

In particolare, a fronte dell'accertamento, incontestato, del fatto che l'azione omicidiaria era stata commessa in un momento in cui i due litiganti si rialzavano da terra e la vittima era disarmata, si doveva considerare che l'imputato temeva di essere ancora in pericolo e ciò l'aveva determinato all'azione con l'uso del coltello.

Il motivo ha contenuto di merito, in quanto valorizza espressamente la testimonianza Khairi - per sostenere che non vi fosse soluzione di continuità tra l'azione violenta della vittima (con un pezzo di legno) e la reazione dell'imputato con il coltello -, mentre i giudici del meritocMgMb hanno ritenuto che l'accoltellamento fosse avvenuto in un momento in cui la zuffa si era interrotta, come riferito da altre testimonianze.

Il ricorso, quindi, fonda le censure su una diversa ricostruzione del fatto che non è proponibile nel giudizio di legittimità, senza alcuna critica alla struttura della motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata.

Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 05NUIWV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] (ecieu,J qvan rt)c 14 Z5 Oz, 4n/24.0 Pq, r(900) che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i reati di omicidio volontario, aggravato dai futili motivi, in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di porto senza giustificato motivo di coltello, fatti commessi in Napoli il 12 gennaio 2019. Con sentenza in data 25 maggio 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati a scritti e, esclusa la circostanza aggravante e riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia. Con sentenza in data 3 febbraio 2022 la Corte di assise di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto l'attenuante della provocazione e ridotto la pena inflitta ad anni dieci e mesi uno di reclusione. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione degli artt. 55 e 59 cod. pen. in quanto l'azione omicidiaria era stata compiuta nel contesto di una zuffa, che aveva indotto l'imputato a considerarsi nella necessità di colpire l'avversario a tutela della propria incolumità. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ha contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. Con l'unico motivo il ricorso denuncia la violazione degli art. 55 e 59 cod. pen. in relazione alla mancata qualificazione del fatto commesso in una condizione di legittima difesa ovvero come omicidio colposo per eccesso nella condizione di legittima difesa. In particolare, a fronte dell'accertamento, incontestato, del fatto che l'azione omicidiaria era stata commessa in un momento in cui i due litiganti si rialzavano da terra e la vittima era disarmata, si doveva considerare che l'imputato temeva di essere ancora in pericolo e ciò l'aveva determinato all'azione con l'uso del coltello. Il motivo ha contenuto di merito, in quanto valorizza espressamente la testimonianza Khairi - per sostenere che non vi fosse soluzione di continuità tra l'azione violenta della vittima (con un pezzo di legno) e la reazione dell'imputato con il coltello -, mentre i giudici del meritocMgMb hanno ritenuto che l'accoltellamento fosse avvenuto in un momento in cui la zuffa si era interrotta, come riferito da altre testimonianze. Il ricorso, quindi, fonda le censure su una diversa ricostruzione del fatto che non è proponibile nel giudizio di legittimità, senza alcuna critica alla struttura della motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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