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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06763/2025

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to la seguente SENTENZA Sul conflitto di competenza sollevato da: Giud. sorveglianza [OSCURATO:PERSONA]. sorveglianza [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di Padova udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Roma procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 13 novembre 2024 il Magistrato di Sorveglianza di Padova, previa dichiarazione di incompetenza a provvedere sulla richiesta di permesso premio avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in data 8 gennaio 2024, sollevava conflitto di competenza tra l’Ufficio di Sorveglianza di Padova e quello di Roma in relazione alla competenza a decidere sull’istanza di permesso premio avanzata dal medesimo Cirulli. [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa di reclusione di Padova, aveva fruito di permessi premio concessi dal magistrato di Sorveglianza di Roma ex art. 16 nonies della L. 8/91 presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; in data 8 gennaio 2024 aveva avanzato ulteriore, analoga istanza al medesimo magistrato di sorveglianza di Roma che si era dichiarato incompetente, perché nelle more era intervenuto provvedimento di revoca del programma di protezione. [OSCURATO:PERSONA], anch’ella sottoposta al programma di protezione, aveva proposto ricorso al TAR avverso la delibera di revoca e il Tar aveva accolto l’istanza di sospensiva del provvedimento di revoca, pertanto il magistrato di sorveglianza di Padova - ritenendo che avesse ripreso vigore la competenza centrale del Magistrato di sorveglianza di Roma, essendo Cirulli familiare di persona ammessa al programma di protezione – sollevava conflitto negativo di competenza.

2. Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo che venisse dichiarata la competenza del magistrato di sorveglianza di Roma.

3. Successivamente interveniva decisione del TAR del Lazio che respingeva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la revoca del programma di protezione, pertanto il Magistrato di sorveglianza di Padova riteneva la propria competenza e in accoglimento dell’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] concedeva al medesimo la misura alterativa della detenzione domiciliare presso il domicilio protetto della ex collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto è venuto meno nelle more della celebrazione del giudizio di legittimità e ne deve essere dichiarata la cessazione.

Con sentenza del 15 ottobre 2024, infatti, il TAR del Lazio respingeva il ricorso della compagna di Cirulli, [OSCURATO:PERSONA], avverso la revoca del programma di protezione e, pertanto, era venuta meno la speciale competenza di cui all’art. 16 nonies L. 8/91.

A seguito di detta pronuncia il magistrato di sorveglianza di Padova, con provvedimento del 10 dicembre 2024, successivo al provvedimento con cui sollevava il conflitto negativo, disponeva che [OSCURATO:PERSONA] eseguisse la pena detentiva in presso il domicilio di [OSCURATO:PERSONA], ex collaboratrice di giustizia.

Avendo uno dei giudici in confitto dichiarato, implicitamente, la propria competenza, il conflitto è cessato, posto che è necessaria, per la sussistenza del conflitto, l’attualità del contrasto positivo o negativo fra più giudici.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la sua interven

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul conflitto di competenza sollevato da: Giud. sorveglianza [OSCURATO:PERSONA]. sorveglianza [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di Padova udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Roma procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13 novembre 2024 il Magistrato di Sorveglianza di Padova, previa dichiarazione di incompetenza a provvedere sulla richiesta di permesso premio avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in data 8 gennaio 2024, sollevava conflitto di competenza tra l’Ufficio di Sorveglianza di Padova e quello di Roma in relazione alla competenza a decidere sull’istanza di permesso premio avanzata dal medesimo Cirulli. [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa di reclusione di Padova, aveva fruito di permessi premio concessi dal magistrato di Sorveglianza di Roma ex art. 16 nonies della L. 8/91 presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; in data 8 gennaio 2024 aveva avanzato ulteriore, analoga istanza al medesimo magistrato di sorveglianza di Roma che si era dichiarato incompetente, perché nelle more era intervenuto provvedimento di revoca del programma di protezione. [OSCURATO:PERSONA], anch’ella sottoposta al programma di protezione, aveva proposto ricorso al TAR avverso la delibera di revoca e il Tar aveva accolto l’istanza di sospensiva del provvedimento di revoca, pertanto il magistrato di sorveglianza di Padova - ritenendo che avesse ripreso vigore la competenza centrale del Magistrato di sorveglianza di Roma, essendo Cirulli familiare di persona ammessa al programma di protezione – sollevava conflitto negativo di competenza. 2. Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo che venisse dichiarata la competenza del magistrato di sorveglianza di Roma. 3. Successivamente interveniva decisione del TAR del Lazio che respingeva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la revoca del programma di protezione, pertanto il Magistrato di sorveglianza di Padova riteneva la propria competenza e in accoglimento dell’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] concedeva al medesimo la misura alterativa della detenzione domiciliare presso il domicilio protetto della ex collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto è venuto meno nelle more della celebrazione del giudizio di legittimità e ne deve essere dichiarata la cessazione. Con sentenza del 15 ottobre 2024, infatti, il TAR del Lazio respingeva il ricorso della compagna di Cirulli, [OSCURATO:PERSONA], avverso la revoca del programma di protezione e, pertanto, era venuta meno la speciale competenza di cui all’art. 16 nonies L. 8/91. A seguito di detta pronuncia il magistrato di sorveglianza di Padova, con provvedimento del 10 dicembre 2024, successivo al provvedimento con cui sollevava il conflitto negativo, disponeva che [OSCURATO:PERSONA] eseguisse la pena detentiva in presso il domicilio di [OSCURATO:PERSONA], ex collaboratrice di giustizia. Avendo uno dei giudici in confitto dichiarato, implicitamente, la propria competenza, il conflitto è cessato, posto che è necessaria, per la sussistenza del conflitto, l’attualità del contrasto positivo o negativo fra più giudici. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la sua interven