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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 17565/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso R.G.N. 13886/2023 promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] , elettivamente domiciliato in Roma, via Taranto 90, presso lo studio dell’ a vv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura specialein atti; -ricorrente - contro Questura di Potenza, in persona del Questore pro tempore , e Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; -intimati con atto di costituzione - avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di MELFI pronunciata all’udienza del 26/05/2023 nel procedimento n. 601/2023 S.I.G.P. udita la relazione della causa svolta all’udienza in camera di consigliodel 18/01/2024dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Melfi, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha convalidato il decreto di trattenimento del ricorrente, cittadino del Bangladesh, presso CPR di [OSCURATO:PERSONA] (PZ), emesso e notificato allo straniero il 19/5/23, “in attesa di eseguire l’espulsione amministrativa, in quanto occorre: Disporre accertamenti supplementari in ordine alla sua identità (avendo il medesimo dichiarato di non essere in possesso di documenti di identità); Acquisire i documenti per il viaggio; Attendere la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei”.

Avverso tale provvedimento il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione,articolando due motivi di impugnazione.

Gli intimati non si sono difesi con controricorso, ma hanno depositato in data 04/08/2023 un atto di costituzione, ai fini della partecipazione all’eventuale udienza pubblica di discussione.

In data 21/07/2023, la Consigliera delegata ha formulato propostadi definizione del giudizio, ai sensi dell'articolo 380 bis , comma 1 , c.p.c. , ritenendoi motivi di ricorso manifestamente infondati.

Il difensore del ricorrente ha depositato in data 31/08/2023 tempestiva istanza di decisione del ricorso, in forza di nuova procura speciale, come previsto dall’art. 380 bis,comma 2, c.p.c.

È stata pertanto disposta latrattazione del ricorso ex articolo 380 bis.1, comma3, c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte, né il ricorrente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la f alsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per violazione e/o errata applicazione degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, oltre che degli artt. 24 e 111 Cost.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art.360, comma 1, n. 4 ), c.p.c. , per omessa motivazione e/o motivazione apparente della decisione impugnata, in violazione degliartt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 111, comma 6, Cost.2.Il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1.Il ricorrente ha invocato la violazione degli artt.13 e 14 d.lgs. n. 286 del 1998, da interpretare tenendo conto di quanto previsto dall’art. 15, §1, e 9, §2, lett. b), della [OSCURATO:PERSONA] (direttiva 2008/115 /CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/12/2008), essenzialmente deducendo che il decreto di trattenimento avrebbe potuto essere adottato soltanto tenendo conto di “esigenze specifiche riconducibili a cause dipendenti dalla volontà dell’interessato” (ad es. rifiuto di fornire documenti o indicazione di false generalità), non anche della mancanza del vettore o dei documenti di viaggio, cause queste indipendenti dalla volontà dello straniero, che avrebbe dovuto condurre all’adozione di misure non coercitive previste dall’art.14 comma 1 bis d.lgs. n. 286 del 1998 (consegna del passaporto, obbligo di dimora, obbligo di presentazione). 2.2.Com’è noto, la formulazione dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998 consente al Questore di disporre il trattenimento «a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento».

Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha convalidato il decreto di trattenimento “in attesa di eseguire l’espulsione amministrativa, in quanto occorre: Disporre accertamenti supplementari in ordine alla sua identità (avendo il medesimo dichiarato di non essere in possesso di documenti di identità); Acquisire i documenti per il viaggio; Attendere la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei”.

Fondamentale rilievo assume la circostanza che il cittadino straniero non risulti essere in possesso di documenti identificativi.

Questa Corte ha,già chiarito che il possesso del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio costituisce un prerequisito indispensabile per l'adozione delle misure alternative al trattenimento, invocate dal ricorrente e previste dall'art. 14, comma 1 bis , d.lgs. n. 286 del 1998 (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 20108 del 07/10/2016), precisando anche che tale requisito è altresì necessario, a monte, per la concessione di un termine per la partenza volontaria in luogo dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, giacché lo straniero «può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria» soltanto «qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4»(art. 13, comma 5, d.lgs. cit.), ovvero qualora, tra l'altro, non sussista il rischio di fuga, che –in virtù del combinato disposto dei commi 4 e 4 bis dell’art. 13 d.lgs. cit. - si configura anche in caso di «mancato possesso d el passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità»(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28155 del 24/11/2017).

La ricostruzione, come sopra operata, del quadro normativo si pone in perfetta linea con la normativa e la giurisprudenza dell’Unione europea.

Com’è noto, l’art. 15della [OSCURATO:PERSONA] ((direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/12/2008) stabilisce che «1.

Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento, in particolare quando: a) sussiste un rischio di fuga o b) il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento. …» E la Corte di Giustizia UE ha affermato che, ai fini della proroga del già disposto trattenimento, il giudice nazionale, al fine di stabilire se persista ancora il rischio di fuga che ha giustificato il trattenimento, può prendere in considerazione, anche la mancanza di documenti d'identità (Corte Giustizia, 05/06/2014, C-146/14, [OSCURATO:PERSONA]).

In tale ottica, questa Corte ha evidenziato la necessità di un giudizio di proporzionalità della misura adottabile, che la Corte di g iustizia demanda ai giudici nazionali, i quali possonotenere contoa tal fine, come stabilito nella decisione appena ricordata, anche del rischio di fuga e della mancanza didocumenti di identità dello straniero.

In conformità a tali principiha, pertanto, ribaditoche la mancanza del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, al quale non è equiparabile un permesso di soggiorno privo di validità - documento peraltro di per sé privo dell'accertamentodell'identità e della nazionalità del titolare - impedisce l'adozione delle misure alternative al trattenimento presso un centrod'identificazione ed espulsione nonché la concessione di un termine per la partenza volontaria in luogo dell'accompagnamento coattivoalla frontiera (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7829 del 20/03/2019).

2.3. Nel caso di specie tale valutazione risulta effettuata, perché il giudice di merito ha espressamente considerato, ai fini della convalida del trattenimento, la necessità di disporre accertamenti supplementari in ordine alla identità del cittadino straniero (avendo il medesimo dichiarato di non essere in possesso di documenti di identità), unitamente alla necessità di acquisire i documenti per il viaggio e di a ttendere la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei. 3.Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. 3.1.Il ricorrente ha ritenuto insussistente una valida motivazione del provvedimento impugnato, non essendo evincibile il percorso logico- ermeneutico attraverso il quale il Giudice di Pace è pervenuto all’impugnato convincimento, espresso mediante l’ utilizzo di uno “stampato preconfezionato” con apposizione di semplici “crocette” e senza tenere conto delle eccezioni formulate dal difensore del cittadino straniero. 3.2.Com’è noto, in virtù della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. (introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83del 2012, conv. con modif. in I. n. 134 del 2012) non è più consentital'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

«per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», masoltanto «per omess o esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle qualiesso si converte in violazione di legge (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053/2014).

In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro dellasufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilodell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sottoil profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta)della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020).

A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez.

U,Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; conf.

Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass., Sez.

L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018;Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020).

Ricorre, dunque, il vizio di motivazione apparente della sentenza, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture(Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 ; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020).

In tale quadro, questa Corte ha da tempo evidenziato che non influisce sul giudizio circa l'assolvimento dell'onere di motivazione la circostanza che la stessa risulti da un timbro o da un prestampato, in quanto la congruità della motivazione non può essere valutata alla stregua del segno grafico che ne contenga la redazione, né si può considerare come apparente una motivazione che richiami i criteri di legge (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9223 del 01/09/1995; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5376 del 06/05/1992).

3.3. Nella specie, il giudice non risulta essersi riportato pedissequamente alle tesi dell’Amministrazione, ma ha fatto uso di un modulo prestampato, idoneo ad esporre la sua valutazione in modo sintetico e chiaro, mediante la selezione e il contrassegno delle ragioni ritenute in grado di fondare la decisione, tra le varie predisposte.

Il giudice di merito, in particolare, ha ritenuto di convalidare il trattenimento sulla base della considerazione che non solo era necessario acquisire i documenti per il viaggio e attendere la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei, ma occorreva anche disporre accertamenti supplementari in ordine alla identità del cittadino straniero (avendo il medesimo dichiarato di non essere in possesso di documenti di identità), così evidenziando quegli elementi che, come sopra illustrato, sono necessari e sufficienti a fondare il giudizio di convalida.

4. In conclusione, conformemente alla proposta di definizione agevolata, il ricorso deve essere respinto. 5.Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in quanto le intimate non si sono difese, non potendo di conseguenza essere applicato l'articolo 96, comma3, c.p.c. 6.In virtù del combinato disposto degli articoli 380 bis , comma 3 , e 96,comma 4, c.p.c., invece, si deve condannare il ricorrente a pagare unasanzione di € 2.500,00 a favore della Cassa delle a mmende.

7. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, poiché il ricorrenteè ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art.14, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso R.G.N. 13886/2023 promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] , elettivamente domiciliato in Roma, via Taranto 90, presso lo studio dell’ a vv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura specialein atti; -ricorrente - contro Questura di Potenza, in persona del Questore pro tempore , e Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; -intimati con atto di costituzione - avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di MELFI pronunciata all’udienza del 26/05/2023 nel procedimento n. 601/2023 S.I.G.P. udita la relazione della causa svolta all’udienza in camera di consigliodel 18/01/2024dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Melfi, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha convalidato il decreto di trattenimento del ricorrente, cittadino del Bangladesh, presso CPR di [OSCURATO:PERSONA] (PZ), emesso e notificato allo straniero il 19/5/23, “in attesa di eseguire l’espulsione amministrativa, in quanto occorre: Disporre accertamenti supplementari in ordine alla sua identità (avendo il medesimo dichiarato di non essere in possesso di documenti di identità); Acquisire i documenti per il viaggio; Attendere la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei”. Avverso tale provvedimento il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione,articolando due motivi di impugnazione. Gli intimati non si sono difesi con controricorso, ma hanno depositato in data 04/08/2023 un atto di costituzione, ai fini della partecipazione all’eventuale udienza pubblica di discussione. In data 21/07/2023, la Consigliera delegata ha formulato propostadi definizione del giudizio, ai sensi dell'articolo 380 bis , comma 1 , c.p.c. , ritenendoi motivi di ricorso manifestamente infondati. Il difensore del ricorrente ha depositato in data 31/08/2023 tempestiva istanza di decisione del ricorso, in forza di nuova procura speciale, come previsto dall’art. 380 bis,comma 2, c.p.c. È stata pertanto disposta latrattazione del ricorso ex articolo 380 bis.1, comma3, c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte, né il ricorrente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la f alsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per violazione e/o errata applicazione degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, oltre che degli artt. 24 e 111 Cost. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art.360, comma 1, n. 4 ), c.p.c. , per omessa motivazione e/o motivazione apparente della decisione impugnata, in violazione degliartt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 111, comma 6, Cost.2.Il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1.Il ricorrente ha invocato la violazione degli artt.13 e 14 d.lgs. n. 286 del 1998, da interpretare tenendo conto di quanto previsto dall’art. 15, §1, e 9, §2, lett. b), della [OSCURATO:PERSONA] (direttiva 2008/115 /CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/12/2008), essenzialmente deducendo che il decreto di trattenimento avrebbe potuto essere adottato soltanto tenendo conto di “esigenze specifiche riconducibili a cause dipendenti dalla volontà dell’interessato” (ad es. rifiuto di fornire documenti o indicazione di false generalità), non anche della mancanza del vettore o dei documenti di viaggio, cause queste indipendenti dalla volontà dello straniero, che avrebbe dovuto condurre all’adozione di misure non coercitive previste dall’art.14 comma 1 bis d.lgs. n. 286 del 1998 (consegna del passaporto, obbligo di dimora, obbligo di presentazione). 2.2.Com’è noto, la formulazione dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998 consente al Questore di disporre il trattenimento «a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento». Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha convalidato il decreto di trattenimento “in attesa di eseguire l’espulsione amministrativa, in quanto occorre: Disporre accertamenti supplementari in ordine alla sua identità (avendo il medesimo dichiarato di non essere in possesso di documenti di identità); Acquisire i documenti per il viaggio; Attendere la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei”. Fondamentale rilievo assume la circostanza che il cittadino straniero non risulti essere in possesso di documenti identificativi. Questa Corte ha,già chiarito che il possesso del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio costituisce un prerequisito indispensabile per l'adozione delle misure alternative al trattenimento, invocate dal ricorrente e previste dall'art. 14, comma 1 bis , d.lgs. n. 286 del 1998 (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 20108 del 07/10/2016), precisando anche che tale requisito è altresì necessario, a monte, per la concessione di un termine per la partenza volontaria in luogo dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, giacché lo straniero «può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria» soltanto «qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4»(art. 13, comma 5, d.lgs. cit.), ovvero qualora, tra l'altro, non sussista il rischio di fuga, che –in virtù del combinato disposto dei commi 4 e 4 bis dell’art. 13 d.lgs. cit. - si configura anche in caso di «mancato possesso d el passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità»(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28155 del 24/11/2017). La ricostruzione, come sopra operata, del quadro normativo si pone in perfetta linea con la normativa e la giurisprudenza dell’Unione europea. Com’è noto, l’art. 15della [OSCURATO:PERSONA] ((direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/12/2008) stabilisce che «1. Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento, in particolare quando: a) sussiste un rischio di fuga o b) il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento. …» E la Corte di Giustizia UE ha affermato che, ai fini della proroga del già disposto trattenimento, il giudice nazionale, al fine di stabilire se persista ancora il rischio di fuga che ha giustificato il trattenimento, può prendere in considerazione, anche la mancanza di documenti d'identità (Corte Giustizia, 05/06/2014, C-146/14, [OSCURATO:PERSONA]). In tale ottica, questa Corte ha evidenziato la necessità di un giudizio di proporzionalità della misura adottabile, che la Corte di g iustizia demanda ai giudici nazionali, i quali possonotenere contoa tal fine, come stabilito nella decisione appena ricordata, anche del rischio di fuga e della mancanza didocumenti di identità dello straniero. In conformità a tali principiha, pertanto, ribaditoche la mancanza del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, al quale non è equiparabile un permesso di soggiorno privo di validità - documento peraltro di per sé privo dell'accertamentodell'identità e della nazionalità del titolare - impedisce l'adozione delle misure alternative al trattenimento presso un centrod'identificazione ed espulsione nonché la concessione di un termine per la partenza volontaria in luogo dell'accompagnamento coattivoalla frontiera (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7829 del 20/03/2019). 2.3. Nel caso di specie tale valutazione risulta effettuata, perché il giudice di merito ha espressamente considerato, ai fini della convalida del trattenimento, la necessità di disporre accertamenti supplementari in ordine alla identità del cittadino straniero (avendo il medesimo dichiarato di non essere in possesso di documenti di identità), unitamente alla necessità di acquisire i documenti per il viaggio e di a ttendere la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei. 3.Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. 3.1.Il ricorrente ha ritenuto insussistente una valida motivazione del provvedimento impugnato, non essendo evincibile il percorso logico- ermeneutico attraverso il quale il Giudice di Pace è pervenuto all’impugnato convincimento, espresso mediante l’ utilizzo di uno “stampato preconfezionato” con apposizione di semplici “crocette” e senza tenere conto delle eccezioni formulate dal difensore del cittadino straniero. 3.2.Com’è noto, in virtù della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. (introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83del 2012, conv. con modif. in I. n. 134 del 2012) non è più consentital'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», masoltanto «per omess o esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle qualiesso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053/2014). In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro dellasufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilodell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sottoil profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta)della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020). A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U,Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018;Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020). Ricorre, dunque, il vizio di motivazione apparente della sentenza, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture(Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 ; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020). In tale quadro, questa Corte ha da tempo evidenziato che non influisce sul giudizio circa l'assolvimento dell'onere di motivazione la circostanza che la stessa risulti da un timbro o da un prestampato, in quanto la congruità della motivazione non può essere valutata alla stregua del segno grafico che ne contenga la redazione, né si può considerare come apparente una motivazione che richiami i criteri di legge (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9223 del 01/09/1995; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5376 del 06/05/1992). 3.3. Nella specie, il giudice non risulta essersi riportato pedissequamente alle tesi dell’Amministrazione, ma ha fatto uso di un modulo prestampato, idoneo ad esporre la sua valutazione in modo sintetico e chiaro, mediante la selezione e il contrassegno delle ragioni ritenute in grado di fondare la decisione, tra le varie predisposte. Il giudice di merito, in particolare, ha ritenuto di convalidare il trattenimento sulla base della considerazione che non solo era necessario acquisire i documenti per il viaggio e attendere la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei, ma occorreva anche disporre accertamenti supplementari in ordine alla identità del cittadino straniero (avendo il medesimo dichiarato di non essere in possesso di documenti di identità), così evidenziando quegli elementi che, come sopra illustrato, sono necessari e sufficienti a fondare il giudizio di convalida. 4. In conclusione, conformemente alla proposta di definizione agevolata, il ricorso deve essere respinto. 5.Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in quanto le intimate non si sono difese, non potendo di conseguenza essere applicato l'articolo 96, comma3, c.p.c. 6.In virtù del combinato disposto degli articoli 380 bis , comma 3 , e 96,comma 4, c.p.c., invece, si deve condannare il ricorrente a pagare unasanzione di € 2.500,00 a favore della Cassa delle a mmende. 7. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, poiché il ricorrenteè ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art.14, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998. P.Q.M. La Corte rigetta il ricor
Decreto Cassazione n. 17565/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris