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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 04936/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di tentata rapina impropria, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, il Giudice di appello a pagina 6 della sentenza impugnata, riprendendo le considerazioni svolte dal giudice di prima istanza, per fondare l'affermazione di responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] ha correttamente valorizzato il riconoscimento dell'imputato effettuato dalla p.o. in sede di indagini e ripetuto in dibattimento, elemento questo suffragato •dal rinvenimento di un verbale di una sanzione amministrativa a carico dello stesso ricorrente proprio all'interno del furgone utilizzato per perpetrare il delitto; Da ultimo, le censure difensive volte a minare l'attendibilità del riconoscimento e la rilevanza probatoria del verbale, oltre ad essere meramente reiterative di profili già vagliati dai giudici di merito, prospettano una valutazione alternativa del materiale probatorio non consentito in questa sede se, come nel caso di specie, la motivazione risulta lineare e connotata da sufficiente logicità e coerenza; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) dì una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 13/01/2026 e estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di tentata rapina impropria, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, il Giudice di appello a pagina 6 della sentenza impugnata, riprendendo le considerazioni svolte dal giudice di prima istanza, per fondare l'affermazione di responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] ha correttamente valorizzato il riconoscimento dell'imputato effettuato dalla p.o. in sede di indagini e ripetuto in dibattimento, elemento questo suffragato •dal rinvenimento di un verbale di una sanzione amministrativa a carico dello stesso ricorrente proprio all'interno del furgone utilizzato per perpetrare il delitto; Da ultimo, le censure difensive volte a minare l'attendibilità del riconoscimento e la rilevanza probatoria del verbale, oltre ad essere meramente reiterative di profili già vagliati dai giudici di merito, prospettano una valutazione alternativa del materiale probatorio non consentito in questa sede se, come nel caso di specie, la motivazione risulta lineare e connotata da sufficiente logicità e coerenza; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) dì una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 e estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04936/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris