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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 27645/2022

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[OSCURATO:PERSONA] SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 77 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 77 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59S22 A717M) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del commissario liquidatore, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73L04 H501M) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., filiale di Salerno (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Sa- lerno n. 384/2020, pubblicata in data 7 aprile 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 giugno 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ric. n. 77/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 Fatti di causa L’I.A.C.P. di Salerno ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., nel corso di un procedimento esecu- tivo promosso nei suoi confronti dal Comune di Capaccio, nelle forme dell’espropriazione presso terzi, avente ad oggetto le disponibilità dell’istituto debitore presso la Banca della Cam- pania S.p.A..

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Salerno.

La Corte di Appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il Comune di Capaccio, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso l’I.A.C.P. di Salerno.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta.

L’ente ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 7 aprile 2020.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2011.

Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Ric. n. 77/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Il termine per la notificazione del presente ricorso, in virtù della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 disposta dall’art. 83, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020 n. 40 (per un totale di 64 giorni: cd.

“sospensio- ne Covid”) è cominciato a decorrere, solo dal 12 maggio 2020; esso è quindi scaduto in data 12 novembre 2020.

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 –01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 –01; Sez.

L, Sen- tenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 –01; Sez. 3 , Sentenzan. 8137 del 08/04/2014 , Rv. 630934 – 01; Se z. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012 , Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanzan. 9998 del 27/04/2010 , Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010 , Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 12250 del 25/05/2007 , Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 2708 del 10/02/2005 , Rv. 579852 – 01 ) .

Il ricorso è datato 14 dicembre 2020 e risulta notificato, a mezzo P.E.C., in pari data.

Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.

Non risultano idonei a superare le considerazioni di cui sopra, gli argomenti esposti dall’ente ricorrente nella memoria depo- sitata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.: non vi è dubbio, infatti, che oggetto della presente controversia è una Ric. n. 77/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., proposta nel corso di un processo esecutivo di espro- priazione di crediti presso terzi instaurato ai sensi degli artt.543 e ss. c.p.c..

Contrariamente a quanto afferma l’ente ricorrente (e come già statuito da questa stessa Corte in identica controversia tra le medesime parti: cfr. Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 16049 del 18/05/2022), non hanno, quindi, alcun rilievo, ai fini dell’applicabilità del regime della sospensione feriale dei ter- mini, né la natura del procedimento all’esito al quale si è for- mato il titolo esecutivo (nella specie, ingiunzione di pagamen- to di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 confermata con senten- za definitiva della Corte di Appello di Salerno, come esposto nel ricorso), né le ragioni poste a fondamento dell’opposizione (nella specie relative alla prescrizione del credito azionato per sorta capitale, oltre che al difetto di titolo esecutivo per gli in- teressi ed alla impignorabilità dei crediti pignorati, questioni tali ultime peraltro rimaste assorbite, secondo quanto emerge dallo stesso ricorso e dalla sentenza impugnata). 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con at- tribuzione delle stesse in favore del difensore della parte con- troricorrente,avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la pre- scritta dichiarazione di anticipo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; Ric. n. 77/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 - condanna l’ente ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’istituto controricorrente, li- quidandole in complessivi € 5.600,00, oltre€ 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge,con distra- zione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 77 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 77 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59S22 A717M) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del commissario liquidatore, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73L04 H501M) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., filiale di Salerno (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Sa- lerno n. 384/2020, pubblicata in data 7 aprile 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 giugno 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 77/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 Fatti di causa L’I.A.C.P. di Salerno ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., nel corso di un procedimento esecu- tivo promosso nei suoi confronti dal Comune di Capaccio, nelle forme dell’espropriazione presso terzi, avente ad oggetto le disponibilità dell’istituto debitore presso la Banca della Cam- pania S.p.A.. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Salerno. La Corte di Appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Comune di Capaccio, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l’I.A.C.P. di Salerno. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. L’ente ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 7 aprile 2020. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2011. Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Ric. n. 77/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Il termine per la notificazione del presente ricorso, in virtù della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 disposta dall’art. 83, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020 n. 40 (per un totale di 64 giorni: cd. “sospensio- ne Covid”) è cominciato a decorrere, solo dal 12 maggio 2020; esso è quindi scaduto in data 12 novembre 2020. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 –01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 –01; Sez. L, Sen- tenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 –01; Sez. 3 , Sentenzan. 8137 del 08/04/2014 , Rv. 630934 – 01; Se z. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012 , Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanzan. 9998 del 27/04/2010 , Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010 , Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 12250 del 25/05/2007 , Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 2708 del 10/02/2005 , Rv. 579852 – 01 ) . Il ricorso è datato 14 dicembre 2020 e risulta notificato, a mezzo P.E.C., in pari data. Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. Non risultano idonei a superare le considerazioni di cui sopra, gli argomenti esposti dall’ente ricorrente nella memoria depo- sitata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.: non vi è dubbio, infatti, che oggetto della presente controversia è una Ric. n. 77/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., proposta nel corso di un processo esecutivo di espro- priazione di crediti presso terzi instaurato ai sensi degli artt.543 e ss. c.p.c.. Contrariamente a quanto afferma l’ente ricorrente (e come già statuito da questa stessa Corte in identica controversia tra le medesime parti: cfr. Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 16049 del 18/05/2022), non hanno, quindi, alcun rilievo, ai fini dell’applicabilità del regime della sospensione feriale dei ter- mini, né la natura del procedimento all’esito al quale si è for- mato il titolo esecutivo (nella specie, ingiunzione di pagamen- to di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 confermata con senten- za definitiva della Corte di Appello di Salerno, come esposto nel ricorso), né le ragioni poste a fondamento dell’opposizione (nella specie relative alla prescrizione del credito azionato per sorta capitale, oltre che al difetto di titolo esecutivo per gli in- teressi ed alla impignorabilità dei crediti pignorati, questioni tali ultime peraltro rimaste assorbite, secondo quanto emerge dallo stesso ricorso e dalla sentenza impugnata). 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con at- tribuzione delle stesse in favore del difensore della parte con- troricorrente,avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la pre- scritta dichiarazione di anticipo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; Ric. n. 77/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 - condanna l’ente ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’istituto controricorrente, li- quidandole in complessivi € 5.600,00, oltre€ 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge,con distra- zione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso si
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