CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2024
Cassazione n. 29995/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16/05/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di rapina. 2. Ricorre per cassazione l'imputato eccependo violazione di legge per avere il Giudice per le indagini preliminari accolto la seconda richiesta di patteggiamento, a pena non sospesa, nonostante tale richiesta fosse stata avanzata oltre il termine di cui all'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen., a modificazione di precedente istanza che prevedeva la concessione della sospensione condizionale della pena e che andava evasa invece della successiva in quanto il Pubblico ministero aveva prestato il proprio consenso. Il ricorso è manifestamente infondato. Risulta dagli atti che all'udienza del 16 maggio 2024, data della sentenza, l'imputato personalmente ha rinunciato ad ottenere la sospensione condizionale della pena, chiedendo che l'istanza originaria, che invece contemplava l'applicazione del beneficio, venisse modificata in tal senso. Ne consegue che il giudice ha applicato la pena secondo la volontà dell'imputato, da ultimo espressa con dichiarazione di rinuncia non soggetta ad alcuna decadenza. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.07.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pellegrino v+ xAr DEPOSITATO 11n1 [OSCURATO:PERSONA] 22 LUG, 2024