CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01704/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Parti civili non ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] . 1. La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 20/12/2019, riformando ai soli effetti civili la sentenza assolutoria (con la formula "perché il fatto non costituisce reato") pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 20/2/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], affermava la responsabilità del prevenuto in relazione alle condotte già qualificate ai sensi dell'art. 646 cod.pen. e lo condannava al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili ([OSCURATO:PERSONA] srl e fondo [OSCURATO:PERSONA] 1 Ltd) da liquidare in separata sede. 1.1. L'addebito appropriativo riguarda il compimento, da parte del Tosi, in qualità di amministratore unico p.t. della predetta società [OSCURATO:SOCIETA], di atti dispositivi, delle somme di denaro conferite alla medesima società da parte del fondo [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione di piani industriali, avendoli versati in favore di due società riconducibili al Tosi medesimo, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] srl (con l'apparente titolo di remunerazione di prestazioni fatturate) nonché in favore di sè medesimo (riconoscendosi emolumenti per la carica posseduta di amministratore unico e a titolo di rimborso spese). 1.2. Secondo il primo giudice, all'esito dell'istruttoria era risultato con evidenza e comunque non contestato il fatto della materiale esecuzione, da parte dell'imputato, degli atti dispositivi predetti; tuttavia, le dichiarazioni accusatorie dei testi d'accusa, Manzoni (socio della [OSCURATO:PERSONA] srl) e Brukner (legale rapp.te del fondo NSSF), sulle quali si fondava l'assunto della inesistenza delle prestazioni fatturate da Executive e Lisvane, venivano giudicate inattendibili, mentre formalmente giustificati dalla carica apparivano i versamenti in favore dell'imputato medesimo quale remunerazione delle funzioni di amministratore e rimborso spese. Sicchè, difettando quanto meno l'elemento soggettivo del reato, sotto il profilo della finalità di perseguire un ingiusto profitto, il Tribunale concludeva in termini assolutori. 1.3. Sulla base di un unico motivo di appello veniva interposto gravame dalle parti civili, [OSCURATO:SOCIETA] e NSSF ltd, lamentando sostanzialmente l'erroneità del primo giudizio assolutorio, attesa la ricorrenza di plurimi fattori indicativi della insussistenza delle ragioni giustificative poste a fondamento dei versamenti effettuati in favore delle società riconducibili all'imputato ([OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] srl) nonché di quelli relativi a sé medesimo. 1.4. La Corte territoriale giungeva dunque ad un ribaltamento, seppure ai soli fini civili, della prima pronuncia assolutoria; ha in proposito osservato che il tribunale aveva del tutto pretermesso la valutazione della deposizione del maresciallo [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di finanza, supportata dalla relativa documentazione, che riferiva in ordine alla sussistenza di gravi indizi sintomatici della falsità delle fatture giustificative dei servizi erogati da [OSCURATO:PERSONA] e Lisvane in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. Inoltre, l'accordo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], costituente fonte delle obbligazioni aventi per oggetto le prestazioni asseritannente eseguite da Lisvane ed Executive in favore di [OSCURATO:SOCIETA], appariva assai anomalo perché formato il giorno seguente alla costituzione di [OSCURATO:SOCIETA] e ancora prima della sua iscrizione nel registro delle imprese. Anche tale grave elemento indiziario non era stato valutato dal primo giudice; risultava dunque gravemente viziato il ragionamento che aveva portato il tribunale a giudicare non credibili le dichiarazioni dei testi Manzoni e Bruckner. Risultava altresì che il Tribunale aveva omesso di valutare la deposizione del dott. [OSCURATO:PERSONA], commercialista di [OSCURATO:SOCIETA] il quale aveva reiteratamente richiesto di avere documentazione e comprovante l'esecuzione delle I prestazioni. Inoltre risultava che il primo giudice non aveva valutato neppure la deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], unica dipendente di [OSCURATO:SOCIETA], che dichiarava di non aver mai lavorato per [OSCURATO:SOCIETA] nonostante risultasse formalmente dipendente di questa società per sei mesi, ma di aver sempre lavorato per Executives, aggiungendo che Lisvane aveva solo un account di posta elettronica, peraltro mai utilizzato; deposizione in radicale contrasto con quella di altro teste della difesa, Paduraru, ritenuta invece credibile dal tribunale nonostante si trattasse di un dipendente e socio di Tosi . Infine risultava omessa anche la valutazione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. Tutti questi elementi di prova di fonte diversa univocamente venivano considerati dalla Corte territoriale come convergenti nel far ritenere insussistenti le prestazioni oggetto delle fatture emesse da Executives e da Lisvane nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. Allo stesso tempo anche gli importi che l'imputato si era attribuito a titolo di emolumento per la carica di amministratore e di rimborso spese risultavano privi di titolo giustificativo in quanto la delibera sociale mai è stata trascritta nel libro dei soci. Né poteva dirsi effettuata l'attività di amministratore perché la [OSCURATO:SOCIETA] risultava non svolgere attività. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di una appropriazione indebita di denaro destinato a società riconducibili all'imputato medesimo. La Corte territoriale ha operato il ribaltamento dell'esito assolutorio del primo giudizio senza offrire una motivazione rafforzata, capace cioè di maggiore forza persuasiva e di escludere il ragionevole dubbio. La pronuncia di condanna prende le mosse da un assunto errato: che i fondi erogati a [OSCURATO:PERSONA] da parte dei propri soci e, in particolare, dal fondo NSSF, fossero destinati esclusivamente a realizzare piani industriali; invece, le erogazioni erano in primo luogo finalizzate ad alimentare il ciclo vitale di [OSCURATO:SOCIETA] e delle società di servizi dalla stessa gestite, prima tra tutte Executives che gestiva in esclusiva i servizi di recruitment per NSSF. Inoltre, sopravvalutata è la portata della deposizione [OSCURATO:PERSONA], dal momento che prive di significato appaiono le pretese anomalie delle fatture (infatti, Lisvane deteneva interamente Executive) mentre sicuramente svolte risultano le attività di recruitment I querelanti non possono ritenersi credibili poiché erano a conoscenza dell'accordo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dei piani di spesa di [OSCURATO:SOCIETA], di portata ben maggiore di quanto poi effettivamente erogato; lo stesso fondo NSSF, nella proposta di transazione inviata all'imputato nel luglio 2013, riconosceva i crediti di Tosi, Lisvane ed Executive, che invece nella querela del maggio 2013 erano stati disconosciuti. La deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA] evidenzia solamente che [OSCURATO:SOCIETA] era talmente snella da doversi necessariamente servire di Executive. E non contrasta con il teste Paduraru, che non può ritenersi inattendibile posto che non è socio di Tosi, ma solamente un dipendente di Lisvane che, in tale ruolo, si occupava delle esigenze amministrative e tecniche di [OSCURATO:SOCIETA] proprio tramite la Executive. Né sussistono i dubbi prospettati dal commercialista [OSCURATO:PERSONA] in merito all'effettività delle prestazioni svolte da Lisvane ed Executive, essendo stata depositata in Tribunale dalla difesa dell'imputato la relativa documentazione probante (cfr. pagg. 23 e 24 della sentenza di primo grado). Inattendibile invece è il teste Mugnai, nuovo amministratore di [OSCURATO:SOCIETA], profondamente legato a Brukner, che ha riconosciuto i crediti Lisvane ed Executive nella proposta transattiva del luglio 2013 e in dibattimento ha dichiarato di aver saputo da Tosi che invece erano in realtà inesistenti.Né si motiva adeguatamente sulla bontà di quel bilancio [OSCURATO:SOCIETA] del -2012 di cui invece il Tribunale civile di Milano ha annullato la delibera di approvazione, così privando di valore anche la consulenza del ragioniere Bonanomi, che di quel bilancio era il fondamento. - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta appropriazione indebita di denaro a titolo di emolumenti. Del tutto infondato è l'assunto che [OSCURATO:SOCIETA] non fosse operante, anche perché il teste Manzoni ha affermato di aver percepito 100 mila euro di compensi per prestazioni svolte in favore della società predetta. Dunque, a fronte della indubbia operatività di [OSCURATO:SOCIETA], oggettivamente dovuti sono pure i compensi all'amministratore Tosi, mentre non rilevante è il fatto che Tosi non abbia trascritto nel libro soci il verbale dell'assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha deliberato quel compenso, dal momento che l'assemblea risulta effettivamente tenuta. Del resto, la bozza di proposta transattiva riconosce a Tosi il compenso deliberato in assemblea oltre a rimborso spese. - vizio di motivazione per mancata valutazione della memoria difensiva depositata il 12.12.2019 . - vizio di motivazione con riferimento alla mancata rinnovazione istruttoria delle prove dichiarative offerte dai querelanti e da Airò (quest'ultimo neppure considerato dalla Corte territoriale), giudicati inattendibili dal primo giudice ed invece implicitamente ritenuti credibili dalla Corte d'appello, seppure mediante gli apporti istruttori offerti dai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Mugnai, erroneamente giudicati pretermessi dal primo giudice quando invece erano stati valutati. In tal senso depone il testo del novellato art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen. e S.0 14426\2019 . 3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.1. Con memorie scritte la difesa del ricorrente ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata e replicato alle conclusioni del PG. 3.2. Con memora scritta le parti civili costituite, [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] 1 Ltd concludevano per il rigetto del ricorso, producevano documentazione e chiedevano riconoscersi le spese processuali del grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini infra precisati. 1. Evidente appare al Collegio il fatto che la Corte territoriale abbia riformato la sentenza di proscioglimento emessa dal primo giudice (anche) per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa. Come accennato, il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni di Manzoni, socio e consulente di [OSCURATO:SOCIETA], nonché quelle analoghe di Bruckner, fossero inattendibili, considerando quindi indimostrati sia l'assunto che fossero inesistenti le controprestazioni di [OSCURATO:SOCIETA] e Lisvane in favore di [OSCURATO:SOCIETA], sia che le prestazioni di amministratore, da parte del Tosi, non fossero state svolte.La Corte territoriale è g-iunta a diversa valutazione della attendibilità dei predetti Manzoni- e Bruckner, traendo elementi di conforto da apporti probatori che assume essere stati trascurati dal Tribunale (deposizione dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Mugnai) e per tale ragione ha escluso la necessità della rinnovazione istruttoria, dal momento che "...la valutazione di prove dichiarative assunte ma non valutate dal Tribunale, unitamente a prove documentali hanno comportato una complessiva rivalutazione del compendio probatorio". 1.1. Osserva il Collegio che il giudizio di appello si è svolto nel vigore del rinnovato testo dell'art. 603 comma 3bis cod.proc.pen., secondo cui "Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale". Secondo gli insegnamenti del supremo consesso di questa Corte (cfr. S.U., Sentenza n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228 - 02), anche il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, pure d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche sucessivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. 1.2. Nella fattispecie, nessun dubbio pare sussistere in ordine al fatto che le prove dichiarative costituite dalle testimonianze di Bruckner e Manzoni siano decisive, tanto nella prospettiva assolutoria del primo giudice che in quella opposta del giudice dell'appello; neppure può negarsi che sia stata proprio la distonica valutazione di tali testimonianze a costituire il nucleo centrale del ribaltamento della decisione da parte del giudice dell'appello. Questa Corte ha già condivisibilmente affermato (cfr. Sez. 2, n. 13953 del 21/2/2020, Rv. 279146 - 01) che, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto -salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile- è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio". Massime precedenti conformi: N. 27751 del 2019 Rv. 276987 - 01. Secondo la richiamata pronuncia, tale interpretazione si appalesa anche in linea con le argomentazioni formulate da questa Corte nel suo massimo consesso nella sentenza n. 14426 del 28/1/2019, (Pavan, Rv. 275112), secondo cui "per il nuovo comma 3 - bis, ciò che è essenziale è che il giudice d'appello, ove ritenga di dare una lettura diversa della suddetta prova, abbia l'obbligo (non più la facoltà) di rinnovare l'istruttoria perché solo tale metodo è stato ritenuto idoneo a dissipare i dubbi e le incertezze insorti sulla colpevolezza dell'imputato: libero, poi, il giudice di appello, una volta rinnovata l'istruttoria, anche di andare in contrario avviso del giudice di primo grado e, quindi, di condannare l'imputato, fornendo una motivazione (rafforzata) che, ove sia congrua e coerente con la prova espletata, resta incensurabile in sede di legittimità".Le Sezioni Unite, nella pronuncia n. 14426 del 2019, hanno altresì-precisato che la prova-, agli effetti di cui all'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., deve avere le seguenti caratteristiche: a) può avere ad oggetto sia dichiarazioni percettive che valutative, perché la norma non consente interpretazioni restrittive di alcun genere; b) deve essere espletata a mezzo del linguaggio orale (testimonianza; esame delle parti; confronti; ricognizioni), perché questo è l'unico mezzo che garantisce ed attua i principi di oralità ed immediatezza: di conseguenza, in essa non possono essere riconnpresi quei mezzi di prova che si limitano a veicolare l'informazione nel processo attraverso scritti o altri documenti (art. 234 c.p.p.); c) deve essere decisiva, per tale intendendosi, "in linea con quanto già ritenuto da Sez. U. Dasgupta, quella che, sulla base della sentenza di primo grado, ha determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunta dal complesso del materiale probatorio, si rivela potenzialmente idonea a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa "proscioglimento \ condanna". E' parimenti "decisiva" la prova dichiarativa che, ritenuta di scarso o nullo valore probatorio dal primo giudice, sia, nella prospettiva dell'appellante, rilevante, da sola o insieme con altri elementi, ai fini dell'esito di condanna; d) di essa il giudice d'appello deve dare una diversa valutazione. Solo ove sussistano, congiuntamente, tutte le suddette condizioni, il giudice d'appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria. Con specifico riferimento alla condizione espressa al punto d), deve rimarcarsi che le Sezioni Unite hanno fatto riferimento alla "diversa valutazione" della prova, compiuta dal giudice d'appello rispetto a quella del primo giudice. E dunque, avendo utilizzato un'espressione ampia, non circoscritta ai profili concernenti l'attendibilità del dichiarante, che costituiscono solo uno degli snodi della complessa attività valutativa della prova dichiarativa da parte del giudice, può ritenersi che le Sezioni Unite abbiano interpretato l'art. 603, comma 3 bis, c.p.p. nel senso della necessità della diretta audizione del dichiarante, in ogni caso in cui vi sia una diversa interpretazione della prova e non solo laddove si sia una diversa valutazione sull'attendibilità. 2. A tali coordinate ermeneutiche non si è conformata la Corte territoriale, che, nel caso in esame, ha erroneamente affermato che, non venendo in rilievo una diversa valutazione della loro attendibilità, non era necessario procedere alla rinnovazione dell'esame dei collaboratori di giustizia, escussi dal primo giudice. La Corte d'appello, al contrario, avrebbe dovuto rinnovare le prove dichiarative, poste a base del giudizio di responsabilità, avendone effettuato una valutazione diversa rispetto al giudice di prime cure, che le aveva considerate insufficienti a fondare l'affermazione di responsabilità, trattandosi con evidenza di elementi assai rilevanti, se non decisivi. 3. Tali considerazioni comportano l'accoglimento del motivo in esame e risultano assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione. 4. La regolamentazione delle spese processuali delle parti competerà al definitivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche