CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 29143/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in data 1.8/12/2023 dal Tribunale di Teramo di condanna per il reato di cui all'art. 187, commi 1-5, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in [OSCURATO:PERSONA]Angelo il 16 novembre 2020; considerato che il ricorrente, con unico motivo, ha dedotto contraddittorietà della motivazione; considerato che il motivo non è scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato, in particolare, che non vi è alcuna contraddittorietà nella motivazione, in quanto si è applicato il principio per cui, oltre al dato scientifico dell'esito positivo a sostanza stupefacente delle analisi, occorre la prova, evidenziata nella motivazione, dello stato di alterazione al momento del controllo (Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284099 - 01); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 liere este