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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 29 aprile 2021

Cassazione n. 27172/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15279-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA]- TO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q.

VISCONTI 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 76/2021 del [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico moti- vo avverso la sentenza n. 76/2021 del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], depositata il 29 aprile 2021 Ha notificato controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con atto notificato il 27 gennaio 2015 convenne in giudizio la Regione Abruzzo innanzi al T.r.a.p. del Lazio, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 231.202,86, con gli interessi legali, a titolo di restituzione di im- porti indebitamente corrisposti con riguardo a derivazioni di ac- qua, e ciò in forza della l. reg.

Abruzzo n. 38 del 2013.

Con sen- tenza del 22 maggio 2017, il Tribunale regionale accolse la domanda condannando la Regione convenuta alla restituzione di € 231.202,86, oltre interessi.

Di seguito, il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA],con sentenza del 18 febbraio 2019, n. 63, in riforma dell'impugnata decisione, respinse la domanda restitu- toria, compensando tra le parti le spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.

Queste Sezioni Unite, con la sentenza 4 feb- braio 2020, n. 2505, rigettarono il primo ed il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., affermando che il canone ulte- riore previsto dall'art. 1, comma 2, l. reg.

Abruzzo n. 38 del 2013, quale misura di compensazione territoriale, è dovuto da tutti i concessionari di derivazioni di acque pubbliche con potenza nominale media superiore a 200 kW, ancorché privi dei requisiti soggettivi di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 79 del 1999, in ragione della valenza autonoma di detto art. 1 e dello scopo della norma, finalizzato a mitigare gli effetti negativi cagionati alle comunità locali dallo sfruttamento della risorsa idrica.

La senten- za 4 febbraio 2020, n. 2505 accolse invece il terzo motivo del ri- corso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con rinvio innanzi al T.s.a.p., af- fermando che la maggiorazione del 10 per cento del canone pre- vista dall'art. 2, comma 1, l. reg.

Abruzzo n. 38 del 2013 - nella formulazione, ratione temporis applicabile alla fattispecie, ante- riore alla l. reg.

Abruzzo n. 36 del 2015 - per l'utilizzo dei "beni demaniali", ai sensi dell’art. 25, comma 1, r.d. n. 1775 del 1933, non è dovuta per lo sfruttamento di beni in proprietà del conces- sionario e destinati a diventare di proprietà dello Stato soltanto alla scadenza della concessione.

La sentenza n. 76/2021 del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA]- bliche, resa in sede di rinvio, ha allora ritenuto che il primo moti- vo di appello della Regione Abruzzo, in origine accolto dal T.s.a.p. con la sentenza n. 63/2019, attenesse a questione ormai passata in giudicato, con conseguente infondatezza della doman- da di restituzione dell'indebito ad esso afferente.

Quanto, invece, al secondo motivo di appello della Regione Abruzzo, su cui era ancora aperto il dibattito processuale, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 2, comma 1, l. reg.

Abruzzo n. 38 del 2013 - sull'assunto che tale disposizione sarebbe stata applicabile anche in presenza di beni in proprietà del concessionario - l a sentenza n. 76/2021 del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] ne ha dichiarato la infondatezza, da ciò derivando l’accoglimento in parte della domanda di restituzione dell'indebito.

Risultando pro- vato che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva a tale titolo versato la somma di € 76.007,33, in tali limiti è stata ordinata la restituzio- ne con gli interessi legali a decorrere dalla domanda.

Le spese processuali sono state quindi regolate secondo “la soccombenza complessiva del giudizio, in relazione all'accolto”, con condanna della Regione Abruzzo a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. gli importi liquidati distintamente per il primo grado di giudizio, per l’appello, per il giudizio di cassazione e per il giudizio di rin- vio.

L’unico motivo di ricorso della Regione Abruzzo lamenta la “vio- lazione dell’art. 96 c.p.c.”, evidenziando che l’esito finale del giu- dizio comportava una “soccombenza parziale della Regione assai minore della soccombenza parziale della controparte”, giacché, a fronte di una domanda di ripetizione pari ad € 231.202,86, era risultata non dovuta solo la minor somma di € 76.007,33.

La sentenza n. 76/2021 del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA]- che, resa nel giudizio di rinvio, non avrebbe, perciò, tenuto conto dell’esito globale del processo, avendo liquidato le spese con rife- rimento a ciascuna fase ed infine condannato al rimborso “la par- te che risultava maggiormente vittoriosa”.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 380 bis.1, c.p.c.

4.1. Il Pubblico Ministero, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], ha depositato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., chiedendo di rigettare il ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

5. In via pregiudiziale, deve superarsi l’eccezione di inammissibi- lità del ricorso, per aver esso dedotto la violazione dell’art. 96 c.p.c., il quale riguarda la responsabilità aggravata, alla quale al- cun riferimento fa la sentenza impugnata.

L’erronea indicazione dell’articolo di legge (articolo 96, anziché art. 91 c.p.c.) costi- tuente la norma di diritto su cui si fonda il motivo del ricorso per cassazione, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., non determina l’inammissibilità dello stesso, risultando comunque soddisfatta l'esigenza di una chiara esposizione delle ragioni per le quali la censura è stata formulata, il che consente di individua- re la norma ed il principio di diritto che si assume violato (Cass. Sez.

Unite, 24 luglio 2013, n. 17931).

6. La censura, riferita all’art. 91 c.p.c., è comunque priva di fon- damento.

L’impugnata sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA]- bliche, resa in sede di rinvio, ha accertato che la domanda pro- posta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti della Regione Abruzzo, volta alla ripetizione di indebito per l’importo di € 231.202,86, oltre interessi, dovesse essere accolta nei limiti della somma di € 76.007,33, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda.

Nella regolamentazione delle spese processuali, i giu- dici di rinvio hanno tenuto conto della “soccombenza complessiva del giudizio, in relazione all'accolto”, condannando la Regione Abruzzo a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. gli importi li- quidati distintamente per il primo grado di giudizio, per l’appello, per il giudizio di cassazione e per il giudizio di rinvio.

Procedendo in tal modo, la sentenza impugnata ha innanzitutto fatto corretta applicazione del principio secondo cui il giudice del giudizio di rinvio deve provvedere, anche d'ufficio, alla regola- mentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di me- rito, secondo il principio della soccombenza da rapportare unita- riamente all'esito finale della causa, a prescindere dai singoli gradi in cui si è articolata.

Altrettanto correttamente il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], ferma l’unitaria regolamenta- zione delle spese nel senso appena indicato, ha poi liquidato i compensi in modo distintoin relazione a ciascun grado del giudi- zio, per consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo adot- tati.

Non risulta, peraltro, nemmeno violato il principio della soccom- benza ex art. 91 c.p.c., il quale va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nep- pure per una minima quota, al pagamento delle spes e stesse, salvo il caso di accoglimento della domanda in misura non supe- riore all'eventuale proposta conciliativa.

Non integra, invece, il presupposto della soccombenza la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, circostanza di cui il giudice di merito può, semmai, tener conto per l'eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese (ove tale esito sia riconducibile ad una di quelle sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espres- samente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come si spiega nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018).

Peraltro, la scelta di tener conto del limitato accogli- mento della domanda quale ragione di compensazione delle spe- se tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., rientra nel potere di- screzionale del medesimo giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condan- na alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'even- tualità di una compensazione, non può essere censurata in cas- sazione (cfr. Cass. Sez.Unite, 15 luglio 2005, n. 14989).

7. Il ricorso va perciò rigettato, con condanna della ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazio- ne nell’importo liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sen si dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se do- vuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazio- ne, che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15279-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA]- TO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 76/2021 del [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico moti- vo avverso la sentenza n. 76/2021 del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], depositata il 29 aprile 2021 Ha notificato controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con atto notificato il 27 gennaio 2015 convenne in giudizio la Regione Abruzzo innanzi al T.r.a.p. del Lazio, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 231.202,86, con gli interessi legali, a titolo di restituzione di im- porti indebitamente corrisposti con riguardo a derivazioni di ac- qua, e ciò in forza della l. reg. Abruzzo n. 38 del 2013. Con sen- tenza del 22 maggio 2017, il Tribunale regionale accolse la domanda condannando la Regione convenuta alla restituzione di € 231.202,86, oltre interessi. Di seguito, il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA],con sentenza del 18 febbraio 2019, n. 63, in riforma dell'impugnata decisione, respinse la domanda restitu- toria, compensando tra le parti le spese processuali per entrambi i gradi di giudizio. Queste Sezioni Unite, con la sentenza 4 feb- braio 2020, n. 2505, rigettarono il primo ed il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., affermando che il canone ulte- riore previsto dall'art. 1, comma 2, l. reg. Abruzzo n. 38 del 2013, quale misura di compensazione territoriale, è dovuto da tutti i concessionari di derivazioni di acque pubbliche con potenza nominale media superiore a 200 kW, ancorché privi dei requisiti soggettivi di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 79 del 1999, in ragione della valenza autonoma di detto art. 1 e dello scopo della norma, finalizzato a mitigare gli effetti negativi cagionati alle comunità locali dallo sfruttamento della risorsa idrica. La senten- za 4 febbraio 2020, n. 2505 accolse invece il terzo motivo del ri- corso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con rinvio innanzi al T.s.a.p., af- fermando che la maggiorazione del 10 per cento del canone pre- vista dall'art. 2, comma 1, l. reg. Abruzzo n. 38 del 2013 - nella formulazione, ratione temporis applicabile alla fattispecie, ante- riore alla l. reg. Abruzzo n. 36 del 2015 - per l'utilizzo dei "beni demaniali", ai sensi dell’art. 25, comma 1, r.d. n. 1775 del 1933, non è dovuta per lo sfruttamento di beni in proprietà del conces- sionario e destinati a diventare di proprietà dello Stato soltanto alla scadenza della concessione. La sentenza n. 76/2021 del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA]- bliche, resa in sede di rinvio, ha allora ritenuto che il primo moti- vo di appello della Regione Abruzzo, in origine accolto dal T.s.a.p. con la sentenza n. 63/2019, attenesse a questione ormai passata in giudicato, con conseguente infondatezza della doman- da di restituzione dell'indebito ad esso afferente. Quanto, invece, al secondo motivo di appello della Regione Abruzzo, su cui era ancora aperto il dibattito processuale, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 2, comma 1, l. reg. Abruzzo n. 38 del 2013 - sull'assunto che tale disposizione sarebbe stata applicabile anche in presenza di beni in proprietà del concessionario - l a sentenza n. 76/2021 del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] ne ha dichiarato la infondatezza, da ciò derivando l’accoglimento in parte della domanda di restituzione dell'indebito. Risultando pro- vato che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva a tale titolo versato la somma di € 76.007,33, in tali limiti è stata ordinata la restituzio- ne con gli interessi legali a decorrere dalla domanda. Le spese processuali sono state quindi regolate secondo “la soccombenza complessiva del giudizio, in relazione all'accolto”, con condanna della Regione Abruzzo a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. gli importi liquidati distintamente per il primo grado di giudizio, per l’appello, per il giudizio di cassazione e per il giudizio di rin- vio. L’unico motivo di ricorso della Regione Abruzzo lamenta la “vio- lazione dell’art. 96 c.p.c.”, evidenziando che l’esito finale del giu- dizio comportava una “soccombenza parziale della Regione assai minore della soccombenza parziale della controparte”, giacché, a fronte di una domanda di ripetizione pari ad € 231.202,86, era risultata non dovuta solo la minor somma di € 76.007,33. La sentenza n. 76/2021 del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA]- che, resa nel giudizio di rinvio, non avrebbe, perciò, tenuto conto dell’esito globale del processo, avendo liquidato le spese con rife- rimento a ciascuna fase ed infine condannato al rimborso “la par- te che risultava maggiormente vittoriosa”. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 380 bis.1, c.p.c. 4.1. Il Pubblico Ministero, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], ha depositato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., chiedendo di rigettare il ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. 5. In via pregiudiziale, deve superarsi l’eccezione di inammissibi- lità del ricorso, per aver esso dedotto la violazione dell’art. 96 c.p.c., il quale riguarda la responsabilità aggravata, alla quale al- cun riferimento fa la sentenza impugnata. L’erronea indicazione dell’articolo di legge (articolo 96, anziché art. 91 c.p.c.) costi- tuente la norma di diritto su cui si fonda il motivo del ricorso per cassazione, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., non determina l’inammissibilità dello stesso, risultando comunque soddisfatta l'esigenza di una chiara esposizione delle ragioni per le quali la censura è stata formulata, il che consente di individua- re la norma ed il principio di diritto che si assume violato (Cass. Sez. Unite, 24 luglio 2013, n. 17931). 6. La censura, riferita all’art. 91 c.p.c., è comunque priva di fon- damento. L’impugnata sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA]- bliche, resa in sede di rinvio, ha accertato che la domanda pro- posta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti della Regione Abruzzo, volta alla ripetizione di indebito per l’importo di € 231.202,86, oltre interessi, dovesse essere accolta nei limiti della somma di € 76.007,33, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda. Nella regolamentazione delle spese processuali, i giu- dici di rinvio hanno tenuto conto della “soccombenza complessiva del giudizio, in relazione all'accolto”, condannando la Regione Abruzzo a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. gli importi li- quidati distintamente per il primo grado di giudizio, per l’appello, per il giudizio di cassazione e per il giudizio di rinvio. Procedendo in tal modo, la sentenza impugnata ha innanzitutto fatto corretta applicazione del principio secondo cui il giudice del giudizio di rinvio deve provvedere, anche d'ufficio, alla regola- mentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di me- rito, secondo il principio della soccombenza da rapportare unita- riamente all'esito finale della causa, a prescindere dai singoli gradi in cui si è articolata. Altrettanto correttamente il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], ferma l’unitaria regolamenta- zione delle spese nel senso appena indicato, ha poi liquidato i compensi in modo distintoin relazione a ciascun grado del giudi- zio, per consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo adot- tati. Non risulta, peraltro, nemmeno violato il principio della soccom- benza ex art. 91 c.p.c., il quale va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nep- pure per una minima quota, al pagamento delle spes e stesse, salvo il caso di accoglimento della domanda in misura non supe- riore all'eventuale proposta conciliativa. Non integra, invece, il presupposto della soccombenza la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, circostanza di cui il giudice di merito può, semmai, tener conto per l'eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese (ove tale esito sia riconducibile ad una di quelle sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espres- samente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come si spiega nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018). Peraltro, la scelta di tener conto del limitato accogli- mento della domanda quale ragione di compensazione delle spe- se tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., rientra nel potere di- screzionale del medesimo giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condan- na alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'even- tualità di una compensazione, non può essere censurata in cas- sazione (cfr. Cass. Sez.Unite, 15 luglio 2005, n. 14989). 7. Il ricorso va perciò rigettato, con condanna della ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazio- ne nell’importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sen si dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se do- vuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazio- ne, che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo
Sentenza Cassazione n. 27172/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris