Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10929/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 31441-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] RAELI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Avverso la sentenza n. 429 / 2 0 del la Corte d’appello d i Salerno , depositata il 22/04/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI ; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Rinnovazione notifica al Ministero della Giustizia R.G.N.31441/2020 Cron.

Rep.

Ud.21/12/2023 Adunanza camerale rilevato: -che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 429/20, del 22 aprile 2020, della Corte d’appello di Salerno, che –nel respingerne il gravame esperito avverso la sentenza n. 4592/16, del 13 ottobre 2016, del Tribunale di Salerno – lo ha condannato a pagare a [OSCURATO:PERSONA], in solido con il Ministero della Giustizia e con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la somma di € 76.510,00, in ragione della perdita di beni oggetto di custodia giudiziaria; - che r iferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essere stato convenuto in giudizio dalla Matonte, unitamente ai soggetti sopra meglio identificati, nonché a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], domandando l’attrice la condanna di tutt i convenuti, per quanto di lororesponsabilità e in solido con il Ministero, a risarcire il danno conseguente alla mancata restituzione di una mandria di animali da carne e da latte, composta da quindici bovini, ventiquattro ovini e quaranta caprini, già sequestr ati – e poi dissequestrati –in forza di provvedimento dell’autorità giudiziaria penale; - che , c ostituitisi in giudizio i convenuti (ad eccezione del Lamanna, del [OSCURATO:PERSONA] e del Liguori, rimasti contumaci sin dal primo grado), il Ministero eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione dell’esclusiva responsabilità, a suo dire, dei custodi giudiziari nominati per l’amministrazione e conservazione dei beni sequestrati; -che a naloga eccezione veniva sollevata dal Pierri e da l Miceli, sul presupposto di non essere mai stati nominati custodi giudiziari; -che, per parte propria, il Tolomeo sosteneva che gli animali affidatigli in custodia – come da verbale di affidamento del 23 aprile 2011 –erano solo diciassette, deducendo, altresì, che dopo il dissequestro la Matonte aveva rifiutato di ritirarli, ritenendo, a torto, che non fossero i propri; -che, i struita la causa anche attraverso lo svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di prime cure condannava tutti i convenuti – ad eccezione del Pierri e d el Miceli, dei quali riconosceva il difetto di legittimazione passiva – a risarcire, in solido, il danno cagionato all’attrice, quantificato nel ridetto importo di € 76.510,00; -che, e sperito gravame dal solo Tolomeo, il giudice d’appello , nella contumacia di tutte le altre parti del giudizio,lo rigettava; - che a vverso la sentenza della Corte salernitana egli ha proposto ricorso per cassazione, sulla base –come detto – di un unico motivo; -che esso denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ. e dell’art. 41 cod. pen.; -che la sentenza impugnata è censurata là dove afferma che il Tolomeo, “quale titolare nei confronti del terzo della posizione di custode risponde a titolo di responsabile extracontrattuale ex art. 2051 cod. civ.”, sicché, “essendo entrato nel dinamismo causale degli eventi che portarono ai danni sofferti dall’attrice, senza aver fornito, come era suo onere, alcuna prova in ordine alla totale autonomia della sua posizione sotto il profilo causale, rispetto a quella dei precedenti custodi, non può sfuggire al consolidato principio di cui all’art. 41 cod. pen., operativo in materia di responsabilità per danni da cose in custodia, secondo cui la coesistenza ed il susseguirsi di più azioni o omissioni, coeve, antecedenti o successive, in assenza di prova contraria, devono considerarsi tutte causa dell’evento”; - che e videnzia, per contro, il ricorrente il carattere “aberrante” di tali affermazioni, poiché il rapporto di natura pubblicistica, che si instaura tra l’amministrazione giudiziaria e il custode delle cose sottoposte a sequestro, comporta che quest’ultimo “non potrà mai essere obbligato a restituire più di quanto ricevuto in custodia” (nella specie, solo diciassette capidi bestiame, del valore complessivo di € 650,00), nonché “a risarcire un danno maggiore” rispetto “al valore dei beni a lui affidati, se andati persi” (ovvero, nel caso in esame, solo quatto esemplari di ovini, stimati del valore commerciale complessivo di € 200,00); -che sono rimasti soli intimati, oltre alla Matonte, il Ministero della Giustizia, il Pierri, il Miceli, il Lamanna, il [OSCURATO:PERSONA] e il Liguori; -che la trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; -che il ricorrente ha depositato memoria; - che i l Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato: -che la notifica del presente ricorso, quanto al Ministero della Giustizia, è avvenuta presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno; -che deve, pertanto, darsi seguito al principio, corrispondente a giurisprudenza consolidata di legittimità,secondo cui, in caso di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A., “è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato”, essendone, però, “ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo” (tra molte: Cass. Sez.

Un., ord. interl. 15 gennaio 2015, n. 608, Rv. 633916-01); che, non avendo provveduto a rinnovare spontaneamente la detta notifica e non essendo la relativa nullità stata sanata da una costituzione del destinatario della notifica, occorre allora ordinare la rinnovazione di quest’ultima: a tale scopo fissandosi il termine perentorio indicato in dispositivo, fermi gli oneri previsti per il notificante anche a pena di improcedibilità; p. q. m. la Corte dispone rinvio a nuovo ruolo, ordinando a [OSCURATO:PERSONA] la rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero della Giustizia – nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto deposito della presente ordinanza – presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 31441-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] RAELI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Avverso la sentenza n. 429 / 2 0 del la Corte d’appello d i Salerno , depositata il 22/04/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI ; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Rinnovazione notifica al Ministero della Giustizia R.G.N.31441/2020 Cron. Rep. Ud.21/12/2023 Adunanza camerale rilevato: -che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 429/20, del 22 aprile 2020, della Corte d’appello di Salerno, che –nel respingerne il gravame esperito avverso la sentenza n. 4592/16, del 13 ottobre 2016, del Tribunale di Salerno – lo ha condannato a pagare a [OSCURATO:PERSONA], in solido con il Ministero della Giustizia e con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la somma di € 76.510,00, in ragione della perdita di beni oggetto di custodia giudiziaria; - che r iferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essere stato convenuto in giudizio dalla Matonte, unitamente ai soggetti sopra meglio identificati, nonché a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], domandando l’attrice la condanna di tutt i convenuti, per quanto di lororesponsabilità e in solido con il Ministero, a risarcire il danno conseguente alla mancata restituzione di una mandria di animali da carne e da latte, composta da quindici bovini, ventiquattro ovini e quaranta caprini, già sequestr ati – e poi dissequestrati –in forza di provvedimento dell’autorità giudiziaria penale; - che , c ostituitisi in giudizio i convenuti (ad eccezione del Lamanna, del [OSCURATO:PERSONA] e del Liguori, rimasti contumaci sin dal primo grado), il Ministero eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione dell’esclusiva responsabilità, a suo dire, dei custodi giudiziari nominati per l’amministrazione e conservazione dei beni sequestrati; -che a naloga eccezione veniva sollevata dal Pierri e da l Miceli, sul presupposto di non essere mai stati nominati custodi giudiziari; -che, per parte propria, il Tolomeo sosteneva che gli animali affidatigli in custodia – come da verbale di affidamento del 23 aprile 2011 –erano solo diciassette, deducendo, altresì, che dopo il dissequestro la Matonte aveva rifiutato di ritirarli, ritenendo, a torto, che non fossero i propri; -che, i struita la causa anche attraverso lo svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di prime cure condannava tutti i convenuti – ad eccezione del Pierri e d el Miceli, dei quali riconosceva il difetto di legittimazione passiva – a risarcire, in solido, il danno cagionato all’attrice, quantificato nel ridetto importo di € 76.510,00; -che, e sperito gravame dal solo Tolomeo, il giudice d’appello , nella contumacia di tutte le altre parti del giudizio,lo rigettava; - che a vverso la sentenza della Corte salernitana egli ha proposto ricorso per cassazione, sulla base –come detto – di un unico motivo; -che esso denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ. e dell’art. 41 cod. pen.; -che la sentenza impugnata è censurata là dove afferma che il Tolomeo, “quale titolare nei confronti del terzo della posizione di custode risponde a titolo di responsabile extracontrattuale ex art. 2051 cod. civ.”, sicché, “essendo entrato nel dinamismo causale degli eventi che portarono ai danni sofferti dall’attrice, senza aver fornito, come era suo onere, alcuna prova in ordine alla totale autonomia della sua posizione sotto il profilo causale, rispetto a quella dei precedenti custodi, non può sfuggire al consolidato principio di cui all’art. 41 cod. pen., operativo in materia di responsabilità per danni da cose in custodia, secondo cui la coesistenza ed il susseguirsi di più azioni o omissioni, coeve, antecedenti o successive, in assenza di prova contraria, devono considerarsi tutte causa dell’evento”; - che e videnzia, per contro, il ricorrente il carattere “aberrante” di tali affermazioni, poiché il rapporto di natura pubblicistica, che si instaura tra l’amministrazione giudiziaria e il custode delle cose sottoposte a sequestro, comporta che quest’ultimo “non potrà mai essere obbligato a restituire più di quanto ricevuto in custodia” (nella specie, solo diciassette capidi bestiame, del valore complessivo di € 650,00), nonché “a risarcire un danno maggiore” rispetto “al valore dei beni a lui affidati, se andati persi” (ovvero, nel caso in esame, solo quatto esemplari di ovini, stimati del valore commerciale complessivo di € 200,00); -che sono rimasti soli intimati, oltre alla Matonte, il Ministero della Giustizia, il Pierri, il Miceli, il Lamanna, il [OSCURATO:PERSONA] e il Liguori; -che la trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; -che il ricorrente ha depositato memoria; - che i l Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato: -che la notifica del presente ricorso, quanto al Ministero della Giustizia, è avvenuta presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno; -che deve, pertanto, darsi seguito al principio, corrispondente a giurisprudenza consolidata di legittimità,secondo cui, in caso di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A., “è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato”, essendone, però, “ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo” (tra molte: Cass. Sez. Un., ord. interl. 15 gennaio 2015, n. 608, Rv. 633916-01); che, non avendo provveduto a rinnovare spontaneamente la detta notifica e non essendo la relativa nullità stata sanata da una costituzione del destinatario della notifica, occorre allora ordinare la rinnovazione di quest’ultima: a tale scopo fissandosi il termine perentorio indicato in dispositivo, fermi gli oneri previsti per il notificante anche a pena di improcedibilità; p. q. m. la Corte dispone rinvio a nuovo ruolo, ordinando a [OSCURATO:PERSONA] la rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero della Giustizia – nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto deposito della presente ordinanza – presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Così decis
Sentenza Cassazione n. 10929/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris