CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38365/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 2 marzo 2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per il reato di cui agli artt. 633 e 635 cod.pen„ per avere scardinato la porta di ingresso ed avere invaso, al fine di occuparlo, un appartamento di proprietà del Comune di Frosinone. 1.1 Al riguardo il difensore osserva come l'occupazione contestata fosse stata precaria e momentanea, finalizzata al ricovero per un lasso di tempo assolutamente limitato e nell'attesa che la ricorrente trovasse un'altra stabile dimora in cui vivere con i piccoli figli; non era poi stata raggiunta la prova della precedente "invasione". Inoltre, prosegue il difensore, l'imputata avrebbe dovuto essere assolta perché il fatto non costituisce reato, dovendo la condotta della stessa essere unicamente assoggettata alla disciplina sanzionatoria amministrativa di cui all'art. 26, comma 4, legge 8 agosto 1977 n.513, in quanto norma speciale e quindi prevalente ex art.9 I.n.689/81 rispetto a quella di cui all'art. 633 cod.pen. 1.2 II difensore lamenta che la determinazione circa la mancata applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 54 cod.pen. era totalmente apodittica: non poteva omettersi di evidenziare che la ricorrente si era trovata nell'impossibilità di ottenere l'assegnazione di un alloggio a causa della giovanissima età, e che lo stato di pericolo non era imputabile ad una condotta a lei riferibile e non era altrimenti evitabile, non avendo l'interessata alcuna possibilità di prendere in locazione una casa per l'elevatezza dei canoni richiesti, in relazione ai suoi redditi 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Il difensore depositava conclusioni scritte, con le quali insisteva nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha evidenziato che "all'interno dell'appartamento vi fosse @l'appellante con i propri figli e, dunque, in assenza di ogni valida e alternativa spiegazione, che fosse stata lei a rompere la porta, proprio per fare ingresso nell'appartamento" (pag.3 sentenza impugnata); si tratta di spiegazione congrua e coerente con le risultanze processuali, rispetto alla quale la censura del ricorrente è generica. Inoltre, è stata correttamente riportata la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui "Non sussiste rapporto di specialità, a norma dell'art. 9 L. n. 689 del 1981, tra il reato di cui all'art. 633 cod. pen. e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 26, comma quarto, L. n. 513 del 1977, che sanziona l'occupazione di un alloggio di edilizia popolare senza le autorizzazioni necessarie. L'illecito amministrativo, infatti, non è diretto a salvaguardare l'inviolabilità del patrimonio immobiliare pubblico o privato nei confronti di atti diretti a violare il rapporto esistente tra i beni ed i loro possessori e prescinde dall'arbitrarietà delle condotte degli autori, ma ha come fine impedire il consolidarsi di talune situazioni in contrasto con la legittima distribuzione degli alloggi agli aventi diritto attraverso comportamenti di mera occupazione, che possono anche essere soltanto irregolari. (Nella fattispecie, la Corte ha peraltro ritenuto irrilevante, posto che l'elemento psicologico del reato ex art. 633 cod. pen. consiste nel dolo specifico di ottenere un qualsiasi profitto, quanto eccepito dal ricorrente circa l'intenzione di regolarizzare con l'Ente proprietario dell'immobile la posizione di illegalità incriminata)" (Sez. 2, Sentenza n. 38801 del 01/10/2008, Trombetta, Rv. 241462 - 01 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, è principio costantemente affermato da questa Corte, i'fffAM quello secondo il quale "l'illecita occupazione di un — immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia." (Sez. 2, Sentenza n. 28067 del 26/03/2015, Pg in proc. Antonuccio, Rv. 264560 - 01) Di tale principio ha fatto corretta affermazione la Corte di appello nel caso in esame, esaurientemente motivando sul punto oggetto di ricorso per cassazione, che è pertanto inammissibile: la Corte ha infatti evidenziato che la Speziani è rimasta assente nel giudizio, senza quindi rappresentare la situazione di necessità esposta in ricorso, mentre al momento del sopralluogo si era limitata a riferire di avere rotto i rapporti con i genitori e con il convivente, senza aggiungere altro. Si deve infine rilevare come il ricorso sia meramente reiterativo delle censure già proposte in appello, sulle quali la Corte territoriale ha esaurientemente motivato, con conseguente inammissibilità dello stesso per genericità 3 v•--- 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C