CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01661/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] – ricorren t e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 –controricorrente – per la cassazione dell a sentenza n. 8 17 del 20 2 2 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 25 luglio 20 2 2 (R.G.N. 281/2022). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 21 ottobre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. R.G.N.25538/2022 Cron. Rep. C.C. 21/10/2025 giurisdizione Fondo di garanzia. Presupposti dell’intervento. Trasferimento d’azienda. -2 - [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda del signor [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere l’intervento del Fondo di garanzia gestito dall’INPS per il pagamento dell’importo di Euro 8.134,74. L’oggetto del contendere riguarda il trattamento di fine rapporto maturato nel corso dell’attività lavorativa prestata dal 14 dicembre 2001 al 31 dicembre 2014 alle dipendenze di GESIP, dichiarata fallita con sentenza n. 131 del 2015 del Tribunale di Palermo. A fondamento della decisione,la Corte territoriale ha osservato che gli accordi conclusiil 30 dicembre 2014 tra il datore di lavoro cedente, [OSCURATO:SOCIETA]., e la cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., finalizzati a derogare al regime di solidarietà sancito dall’art. 2112 cod. civ., non producono alcun effetto nei confronti dell’Istituto , in quanto sono anteriori alla formale dichiarazione d’insolvenza (sentenza del Tribunale di Palermo del 14-18 agosto 2015, n. 131), al pari dell’effettivo trasferimento d’azienda (primo gennaio 2015) e de l verbale di conciliazione (2 gennaio 2015). La legge delinea un «rigido iter cronologico» e prescrive un a puntuale verifica di operazioni « potenzialmente lesive del fondamentale diritto di ogni lavoratore a non soffrire alcun pregiudizio economico e giuridico per effetto del mutamento soggettivo della parte datoriale». Anche la nuova disciplina, racchiusa nell’art. 368, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, conferma la «necessità che il trasferimento riguardi un’impresa già sottoposta [a] una procedura concorsuale». Tale circostanza si rivela decisiva nell’escludere l’applicabilità dell’art. 47, commi 4-bise 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e, in senso contrario, non si può utilmenteinvocare la manifesta difficoltà economica dell’impresa cedente, che integra una mera situazione di -3 - fatto. L’interpretazione estensiva recepita dal giudice di prime cure rende «inapplicabile il regime di tutela dei lavoratori a un caso (crisi di azienda non conclamata dall’autorità competente) ultroneo rispetto a quelli rigidamente consentiti (apertura di una procedura di insolvenza ai danni della cedente e controllo della stessa ad iniziativa di un’autorità pubblica) dalle fonti sovranazionali e lesivo dell’art. 3 della Direttiva». Acclarata l’inefficacia dell’accordo derogatorio, difetta uno dei requisiti imprescindibili dell’intervento del Fondo di garanzia: «l’insolvenza dell’impresa cessionaria con [la] quale il rapporto di lavoro è continuato, atteso che opinare in contrario significa azionare il Fondo quando lo scopo solidaristico che lo ispira non sussiste». Il credito per TFR, in definitiva, non era ancora esigibile. 2.– Contro la sentenza d’appello il signor [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di un motivo di censura. 3.–L’INPS resiste con controricorso. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 47, commi 4-bise 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001. La Corte di merito avrebbe errato nell’escludere l’idoneità degli accordi tra la cedente GESIP e la cessionaria RESET a derogare alla disciplina dettata dall’art. 2112 cod. civ., sol perché la formale dichiarazione d’insolvenza è successiva alla conclusione degli accordi. Ad avviso del ricorrente, non sarebbe rilevante la mera sequenza cronologica tra la dichiarazione d’insolvenza e la conclusione degli -4 - accordi derogatori, ma il «collegamento funzionale» (pagina 18 del ricorso per cassazione) tra lo stato di crisi, nel caso di specie conclamato da epoca risalente,e la stipulazione di accordi preordinati al mantenimento dell’occupazione. [OSCURATO:PERSONA] di garanzia, pertanto, sarebbe obbligato a intervenire anche a favore dei lavoratori che hanno continuato a lavorare alle dipendenze della cessionaria: il trattamento di fine rapporto sarebbe immediatamente esigibile, secondo le regole stabilite dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), atte a offrire, anche per il passato, l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea. In via gradata, il ricorrente sollecita il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla corretta interpretazione degli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CEe, in particolare, sulla riconducibilità alle deroghe ammesse dall’art. 5, paragrafo 1, anche della fattispecie in cui il trasferimento d’impresa «sia predisposto anteriormente all’apertura della procedura fallimentare, allorché i due eventi (trasferimento dell’impresa e procedura fallimentare) si verifichino in un arco di tempo ragionevole volto a garantire il loro collegamento funzionale» (pagina 34 del ricorso per cassazione). 2.–Le censure non presentano i profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso con riferimento alla sovrabbondante esposizione degli antecedenti processuali. Il ricorso ripercorre gli antefatti rilevanti, in modo da consentire a questa Corte di cogliere il nucleo essenziale delle questioni devolute. 3.–Le doglianze non sono fondate. 4.– Occorre dare continuità ai princìpi che questa Corte ha enunciato nella disamina di vicendein tutto e per tutto sovrapponibili a quella odierna, concernenti il medesimo trasferimento di ramo d’azienda da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]., con la prosecuzione dei -5 - rapporti di lavoro in capo alla società cessionaria (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2024, n. 31064). 4.1.–A fronte delle medesime circostanze di fatto, questa Corte ha puntualizzato, anzitutto, che « l’obbligazione di pagamento del t.f.r. diviene esigibilesolo alla data di risoluzione del rapporto» e, pertanto, «non sussiste un obbligo in capo al Fondo di garanziaove, come nel caso, l’insolvenza riguardi non il datore dilavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cuidiviene esigibile il t.f.r. » (Cass., sez. lav., 9 dicembre 2024, n. 31620, pagina 4 della motivazione). Né ha valenza preclusiva la definitività dello stato passivo, che non impedisce all’Istituto di contestare i presupposti d’intervento del Fondo e gli elementi costitutivi dell’obbligazione previdenziale, autonoma rispetto all’obbligazione del datore di lavoro (Cass., sez. lav., 6 dicembre 2024, n. 31338, pagina 4 della motivazione). 4.2.–Nel reputare infondata la domanda d’intervento del Fondo di garanzia, questa Corteha affermato che «ammettendo l’intervento del Fondoanche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest’ultimo per il TFR maturato alle dipendenze del cedente, si graverebbe il Fondo del pagamento di una prestazione che non può considerarsidovuta né dal punto di vista oggettivo (perché il credito al TFR non è ancora sorto, essendo il lavoratore transitato alle dipendenze del cessionario), né dal punto di vista soggettivo (perché ad essere fallito o comunque sottoposto a proceduraconcorsuale è colui che non è più datore di lavorodell’assicurato); e mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tral’insolvenza datoriale e l’inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l’istituzione » (sentenza n. 31064 del 2024, cit., pagine 5 e 6 della motivazione). -6 - 4.3.–Né giova obiettare che sono stati stipulati accordi in deroga alla disciplina di cui all’art. 2112 cod. civ., accordi che il ricorrente ritiene validi ed efficaci, in antitesi con le statuizioni della Corte di merito. A tale riguardo, è dirimente il rilievo che«l’intervento del Fondo di garanziacostituisce […] adempimento di un’obbligazione pubblica che trova nella legge di derivazione comunitaria la propriadisciplina e non può che rimanere insensibile ad eventualipattuizioni intercorse tra le parti private con cui –in deroga alla garanzia apprestata dall’art. 2112 c.c. – si sia esclusa la solidarietà dell’impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios actae» (sentenza n. 31064 del 2024, cit., pagina 6 della motivazione). Tali conclusioni sono avvalorate dalla considerazione della peculiare natura del credito dedotto in causa. Invero,«l’Inps è obbligato verso il lavoratore in forza deldistinto e autonomo rapporto previdenziale che si instaura tra lavoratore e Inps, avente ad oggetto l’intervento del Fondo di garanzia in caso di insolvenza.Tale rapporto previdenziale e il discendente obbligo di prestazione restano soggetti alla sola disciplinaimperativa di legge, distinta da quella civilistica che regola, ai sensi dell’art. 2112 c.c., i rapporti tra lavoratore, cedente e cessionario dell’azienda. L’accordosindacale concluso ai sensi dell’art. 47, co. 5 l. n.428/90 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale» (sentenza n. 31620 del 2024, cit., pagina 7 della motivazione). 4.4.–Né è applicabile ratione temporis la disciplina marcatamente innovativa dettata dall’art. 47, comma 5-bis, della legge n. 428 del 1990 (Cass., sez. lav., 27 dicembre 2022, n. 37789). 4.5.–Infine, in virtù dei rilievi già svolti nell’analisi di critiche del medesimo tenore, dev’essere disattesa anche l’istanza di rinvio pregiudiziale, articolata in via di mero subordine: «questa Corte, afar data da Cass. n. 19277 del 2018, più volte cit., ha infattigià chiarito, -7 - sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che gli ambiti delle tutelepreviste dalla Direttiva 987/80/CEE e dalla Direttiva2001/23/CE si pongono tra loro in netta alternativa, la prima intendendo proteggere i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro e la seconda garantire i diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, stabilimentio loro parti (così specialmente Cass. nn. 39698 del 2021 e1861 del 2022, che in motivazione hanno rimarcato comedeponga chiaramente in tal senso la previsione dell’art. 5,comma 2, lett. a, della Direttiva 2001/23/CE, secondo cui lapossibilità che gli Stati membri introducano deroghe al principio che gli obblighi del cedente sono normalmente trasferiti al cessionario dipende per un versodall’assoggettamento del cedente ad una procedura diinsolvenza gestita da una pubblica autorità e dall’altro chetale procedura metta capo “ad una protezione almeno equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla direttiva 80/987/CEE”); e dovendo pertanto escludersi che una qualunque risposta della Corte di Giustizia circa l’interpretazione della Direttiva 2001/23/CE possa aver rilievo ai fini dell’intervento del Fondo d i garanzia, i cui presupposti risultano invece scolpiti nella Direttiva 80/987/CEE, la richiesta di rinvio pregiudiziale non può che risultare irrilevante» (sentenza n. 31064 del 2024, cit., pagine 7 e 8 della motivazione; negli stessi termini, sentenza n. 31620 del 2024, cit., pagine 5 e 6 della motivazione). 5.–Da tali princìpi, ribaditi anche di recente (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2025, n. 31685 e n. 31683, 30 novembre 2025, n. 31216, 21 novembre 2025, n. 30746), non vi sono ragioni di discostarsi. Né la parte ricorrente ha addotto argomenti che persuadano a rimeditare l’orientamento richiamato. 6.– Dalle considerazioni esposte consegue, in definitiva, il complessivo rigetto del ricorso. -8 - 7.–Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, alla stregua della peculiare complessità delle questioni dibattutee del recente intervento chiarificatore di questa Corte su tutte le implicazioni dei temi controversi (nello stesso senso, sentenza n. 31064 del 2024, cit.). 8.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe