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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 36081/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2021 del TRIBUNALE di MASSAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Kate [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida e la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per nuovo esame.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Massa ha applicato all'imputata [OSCURATO:PERSONA] Egle una pena su concorde richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 590 bis, cod. pen., disponendo la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a norma dell'art. 222 C.d.S. (in Pontremoli, il 20/10/2019).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata con proprio difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione', in relazione all'art. 222 comma 2, quarto periodo, d.lgs. 285/1992, come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 2019, con la quale la norma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero applicazione pena, per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis, cod. pen., il giudice possa disporre alternativamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione allorquando non ricorra alcuna delle aggravanti di cui ai commi 2 e 3 delle norme citate, essendo venuto venuto meno ogni automatismo nella applicazione della sanzione amministrativa accessoria, dovendo la scelta essere sostenuta da una motivazione precisa e puntuale, tenuto anche conto del grado della colpa da valutarsi in relazione alle circostanze di tempo e luogo del sinistro.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Kate [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per nuovo esame.

4. La difesa ha depositato motivi nuovi, con i quali ha sviluppato le argomentazioni svolte con il ricorso, insistendo per l'annullamento della sentenza con o senza rinvio, allegando verbale dell'udienza dibattimentale del 13/10/2016.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è intanto ammissibile, pur avendo a oggetto una sentenza di applicazione pena.

La novella di cui all'art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017, nell'introdurre il comma 2 bis all'art. 448 cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tuttavia, nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, cosicché le relative statuizioni potranno formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. (sul punto, sez. 4 n. 29179 del 23/5/2018, Stratta, Rv. 273091).

Tale principio è vieppiù valido, all'indomani della decisione assunta dal Supremo collegio di questa Corte di legittimità, con riferimento alle ipotesi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena, riguardante le sanzioni amministrative accessorie, in base alla quale .deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto dette statuizioni (Sez.

U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349).

2. Il ricorso va accolto.

L'articolo 222 codice Strada, al comma 2, quarto periodo, dopo l'entrata in vigore della legge n. 41 del 23/3/2016 (applicabile ratione temporis al caso di specie), prevede che «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida».

Trattasi di una sanzione accessoria che, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto applicarsi ex lege, a prescindere dalle determinazioni delle parti e dal contenuto dell'accordo.

Tuttavia, nelle more, la Corte costituzionale è intervenuta sulla materia con la sentenza n. 88 del 19/2/2019, con la quale è stata dichiarata la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Torino proprio con riferimento all'art. 222 comma 2, quarto periodo, codice strada, come sopra riformulato dalla legge n. 41 del 2016.

Il giudice delle leggi, riconosciuta la volontà del legislatore di imprimere un inasprimento della risposta sanzionatoria ai reati di che trattasi, secondo un'articolazione a più livelli che ne rifletta il diverso disvalore, ha tuttavia evidenziato la scelta di un indifferenziato automatismo sanzionatorio quanto alla sanzione amministrativa accessoria, sottoponendo proprio questa scelta al vaglio dei principi di eguaglianza e proporzionalità e ritenuto che tale automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile cioè in ragione della peculiarità del caso, possa giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate negli artt. 589 bis, comma 2 e 3 e 590 bis, comma 2 e 3, cod. pen., atteso che porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia alcolennica prevista dalle citate norme) o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone e giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale, consistente nella sanzione amministrativa della revoca in entrambe le ipotesi di reato.

Oltre all'irragionevolezza della risposta sanzionatoria, la Corte delle leggi ha pure evidenziato una poco coerente sovrapposizione di norme e la mancanza di una chiara delimitazione della loro applicabilità, atteso che l'art. 222 comma 2, periodi secondo e terzo, cod. strada, ancora vigente, prevede la sola sanzione della sospensione della patente di guida, diversamente graduata a seconda che si tratti di lesione personale colposa grave o gravissima o di omicidio colposo, laddove nel quarto periodo prevede una risposta sanzionatoria, come già chiarito, indistinta per tutte le ipotesi di reato.

Da ciò è discesa l'illegittimità costituzionale del quarto periodo, nella parte in cui esso non prevede, ove non ricorrano le circostanze privilegiate di cui al secondo e al terzo comma degli artt. 589 bis e 590 bis, cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, in alternativa alla sanzione della revoca della patente di guida, quella della sospensione, secondo il disposto di cui al secondo e terzo periodo del comma 2 dell'art. 222, cod. strada.

In questi casi il giudice, secondo la gravità della condotta del condannato, tenendo conto degli artt. 218 e 219 codice strada, potrà sia disporre la sanzione della revoca, ma anche quella meno afflittiva della sospensione della patente di guida per la durata massima prevista dai citati secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 222 cod. strada.

3. Nella specie, il giudice non ha esposto le ragioni di quella che oggi deve essere considerata una scelta sanzionatoria, limitandosi in sentenza a richiamare la previsione normativa oggetto dell'intervento della Consulta.

Ne discende l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Massa per nuovo esame sul punto inerente alla sanzione amministrativa accessoria, alla luce dell'intervento del giudice delle leggi sull'art. 222 comma 2, quarto periodo, cod. strada.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Massa, alt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2021 del TRIBUNALE di MASSAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Kate [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida e la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per nuovo esame. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Massa ha applicato all'imputata [OSCURATO:PERSONA] Egle una pena su concorde richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 590 bis, cod. pen., disponendo la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a norma dell'art. 222 C.d.S. (in Pontremoli, il 20/10/2019). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata con proprio difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione', in relazione all'art. 222 comma 2, quarto periodo, d.lgs. 285/1992, come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 2019, con la quale la norma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero applicazione pena, per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis, cod. pen., il giudice possa disporre alternativamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione allorquando non ricorra alcuna delle aggravanti di cui ai commi 2 e 3 delle norme citate, essendo venuto venuto meno ogni automatismo nella applicazione della sanzione amministrativa accessoria, dovendo la scelta essere sostenuta da una motivazione precisa e puntuale, tenuto anche conto del grado della colpa da valutarsi in relazione alle circostanze di tempo e luogo del sinistro. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Kate [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per nuovo esame. 4. La difesa ha depositato motivi nuovi, con i quali ha sviluppato le argomentazioni svolte con il ricorso, insistendo per l'annullamento della sentenza con o senza rinvio, allegando verbale dell'udienza dibattimentale del 13/10/2016. Considerato in diritto 1. Il ricorso è intanto ammissibile, pur avendo a oggetto una sentenza di applicazione pena. La novella di cui all'art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017, nell'introdurre il comma 2 bis all'art. 448 cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tuttavia, nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, cosicché le relative statuizioni potranno formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. (sul punto, sez. 4 n. 29179 del 23/5/2018, Stratta, Rv. 273091). Tale principio è vieppiù valido, all'indomani della decisione assunta dal Supremo collegio di questa Corte di legittimità, con riferimento alle ipotesi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena, riguardante le sanzioni amministrative accessorie, in base alla quale .deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto dette statuizioni (Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349). 2. Il ricorso va accolto. L'articolo 222 codice Strada, al comma 2, quarto periodo, dopo l'entrata in vigore della legge n. 41 del 23/3/2016 (applicabile ratione temporis al caso di specie), prevede che «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida». Trattasi di una sanzione accessoria che, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto applicarsi ex lege, a prescindere dalle determinazioni delle parti e dal contenuto dell'accordo. Tuttavia, nelle more, la Corte costituzionale è intervenuta sulla materia con la sentenza n. 88 del 19/2/2019, con la quale è stata dichiarata la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Torino proprio con riferimento all'art. 222 comma 2, quarto periodo, codice strada, come sopra riformulato dalla legge n. 41 del 2016. Il giudice delle leggi, riconosciuta la volontà del legislatore di imprimere un inasprimento della risposta sanzionatoria ai reati di che trattasi, secondo un'articolazione a più livelli che ne rifletta il diverso disvalore, ha tuttavia evidenziato la scelta di un indifferenziato automatismo sanzionatorio quanto alla sanzione amministrativa accessoria, sottoponendo proprio questa scelta al vaglio dei principi di eguaglianza e proporzionalità e ritenuto che tale automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile cioè in ragione della peculiarità del caso, possa giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate negli artt. 589 bis, comma 2 e 3 e 590 bis, comma 2 e 3, cod. pen., atteso che porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia alcolennica prevista dalle citate norme) o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone e giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale, consistente nella sanzione amministrativa della revoca in entrambe le ipotesi di reato. Oltre all'irragionevolezza della risposta sanzionatoria, la Corte delle leggi ha pure evidenziato una poco coerente sovrapposizione di norme e la mancanza di una chiara delimitazione della loro applicabilità, atteso che l'art. 222 comma 2, periodi secondo e terzo, cod. strada, ancora vigente, prevede la sola sanzione della sospensione della patente di guida, diversamente graduata a seconda che si tratti di lesione personale colposa grave o gravissima o di omicidio colposo, laddove nel quarto periodo prevede una risposta sanzionatoria, come già chiarito, indistinta per tutte le ipotesi di reato. Da ciò è discesa l'illegittimità costituzionale del quarto periodo, nella parte in cui esso non prevede, ove non ricorrano le circostanze privilegiate di cui al secondo e al terzo comma degli artt. 589 bis e 590 bis, cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, in alternativa alla sanzione della revoca della patente di guida, quella della sospensione, secondo il disposto di cui al secondo e terzo periodo del comma 2 dell'art. 222, cod. strada. In questi casi il giudice, secondo la gravità della condotta del condannato, tenendo conto degli artt. 218 e 219 codice strada, potrà sia disporre la sanzione della revoca, ma anche quella meno afflittiva della sospensione della patente di guida per la durata massima prevista dai citati secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 222 cod. strada. 3. Nella specie, il giudice non ha esposto le ragioni di quella che oggi deve essere considerata una scelta sanzionatoria, limitandosi in sentenza a richiamare la previsione normativa oggetto dell'intervento della Consulta. Ne discende l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Massa per nuovo esame sul punto inerente alla sanzione amministrativa accessoria, alla luce dell'intervento del giudice delle leggi sull'art. 222 comma 2, quarto periodo, cod. strada. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Massa, alt