CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 23410/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 144-1137/2023 IN _FATTO E [OSCURATO:PERSONA]) 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 10 maggio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani, in data 12 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di rapina e connessi reati satellite in materia di resistenza a p.u., armi clandestine e ricettazione delle medesime. 1.1 Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: vizi promiscui della motivazione, difetto di accertamento probatorio, irragionevole misura della sanzione inflitta. 2. Il ricorso è inammissibile, per assoluta genericità del motivo. 2.1. Sul punto, si evidenzia come tra i requisiti del ricorso per cassazione vi sia anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Così è per la argomentata individuazione dei precisi elementi di responsabilità a carico del ricorrente; così pure per la misura della sanzione, calibrata in ragione della scrupolosa attenzione offerta agli elementi di fatto ed alla personalità dell'autore, già gravato da recidiva qualificata. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 aprile 2023.