Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25341/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. oltre che articolato su censure non consentite in questa sede; che, in particolare, la difesa lamenta l'illegittimo ricorso al richiamo, da parte della Corte d'appello, alla motivazione redatta dal giudice di primo grado ma che, per costante giurisprudenza di questa Corte, è operazione senz'altro consentita al giudice del gravame di merito qualora le censure che siano state formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (cfr., Sez. 2, n. 30838 del 19.3.2013, Autieri; Sez. 6, n. 17912 del 6, 7.3.2013, Adduci; Sez. 6, n. 28411 del Cass. Pen., 6, 13.11.2012, Santapaola; Sez. 4, n. 38824 del 17.9.2008 n. 38.824, Raso); che, nella specie, la tecnica di motivazione per relationem è stato censurato in maniera del tutto generica, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante rispetto ai limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e senza indicare il contenuto e la decisività dei motivi negletti non consentendo, perciò, a questa Corte, l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità; va rilevato, peraltro, che anche le questioni indicate in ricorso come non risolte dalla sentenza di appello, avevano invece ricevuto in quella sede una risposta puntuale (cfr., pag. 6), con cui la difesa ha omesso di confrontarsi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. oltre che articolato su censure non consentite in questa sede; che, in particolare, la difesa lamenta l'illegittimo ricorso al richiamo, da parte della Corte d'appello, alla motivazione redatta dal giudice di primo grado ma che, per costante giurisprudenza di questa Corte, è operazione senz'altro consentita al giudice del gravame di merito qualora le censure che siano state formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (cfr., Sez. 2, n. 30838 del 19.3.2013, Autieri; Sez. 6, n. 17912 del 6, 7.3.2013, Adduci; Sez. 6, n. 28411 del Cass. Pen., 6, 13.11.2012, Santapaola; Sez. 4, n. 38824 del 17.9.2008 n. 38.824, Raso); che, nella specie, la tecnica di motivazione per relationem è stato censurato in maniera del tutto generica, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante rispetto ai limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e senza indicare il contenuto e la decisività dei motivi negletti non consentendo, perciò, a questa Corte, l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità; va rilevato, peraltro, che anche le questioni indicate in ricorso come non risolte dalla sentenza di appello, avevano invece ricevuto in quella sede una risposta puntuale (cfr., pag. 6), con cui la difesa ha omesso di confrontarsi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il