CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31276/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Fabiolarigetto del ricorso;udito per la parte civile costituita l’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportatoalla memoria e ha depositato conclusioni scritte e nota delle spese;udito, per il ricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi di ricorso ealla memoria di replica depositata, chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna diprimo grado di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’art. 483 cod. pen. perchéaveva attestato falsamente, nell’autocertificazione resa in data 11 giugno 2018,allegata al verbale relativo all’avviso pubblico di selezione per titoli ed esami peril conferimento dell’incarico di direttore dell’Unità operativa complessa diCardiochirurgia presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Avellino,bandito con deliberazione n. 221 del 27 luglio 2016, che “ai sensi degli artt. 51 e52 cpc non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati alla selezione inoggetto”, mentre, in realtà, tra i candidati ammessi alla selezione vi era il dottorBrenno [OSCURATO:PERSONA], successivamente destinatario dell’incarico con delibera n. 38dell’11 dicembre 2019, il quale era stato testimone alle nozze del [OSCURATO:PERSONA], celebratein data 25 ottobre 2014.2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di appello di Napoli l’imputatoha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, articolandosei motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti previsti dall’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo denuncia nullità assoluta e insanabile del giudizio diappello per violazione degli artt. 420-bis, 157, 601 e 178, lett. c), cod. proc.pen., deducendo che la dichiarazione di assenza è stata pronunciata senzaalcuna verifica della sua effettiva conoscenza del giudizio di gravame.Al riguardo, rammenta che, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, l’art. 420-bis cod. proc. pen. consente di procedere inassenza soltanto quando risulti con certezza che l’imputato abbia effettivaconoscenza del procedimento ovvero abbia volontariamente rinunciato acomparire. Evidenzia, inoltre, che la disposizione individua tassativamente lesituazioni dalle quali tale conoscenza può essere desunta, quali la notificapersonale all’imputato o la prova aliunde della conoscenza del processo, adesempio attraverso la nomina di un difensore di fiducia.Sottolinea, altresì, il rilievo dell’art. 157, comma 8-ter, cod. proc. pen.,applicabile anche al giudizio di impugnazione per effetto dell’art. 601 cod. proc.pen., che esclude la possibilità di eseguire presso il difensore la notificazione deldecreto di citazione a giudizio.Premesso ciò, lamenta che, pur avendo dichiarato il proprio domicilionell’atto di impugnazione, la notificazione della citazione sia stata eseguitapresso tale indirizzo mediante doppio accesso e successivo deposito presso lacasa comunale, con perfezionamento della notifica per compiuta giacenza.Deduce, inoltre, che la notificazione non è stata eseguita neppure presso idifensori, sicché non vi sarebbe alcuna certezza circa la sua effettiva conoscenzadell’udienza.Assume, pertanto, che la Corte di appello, all’udienza del 4 giugno 2025,abbia illegittimamente disposto procedersi in sua assenza senza svolgere alcunaccertamento, ai sensi dell’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., in ordineall’avvenuta informazione da parte dei difensori di fiducia presenti in udienza.Alla luce di tali circostanze, sostiene che la mancata verifica dell’effettivaesistenza di un rapporto professionale con i difensori poi revocati, unitamentealla sua partecipazione al giudizio di primo grado, dimostrativa della volontà dinon sottrarsi al processo, determini la nullità dell’intero giudizio secondo iprincipi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 483 e 47 cod. pen. edell’art. 51 cod. proc. civ., sotto il triplice profilo della mancanza dell’elementooggettivo del reato, dell’assenza di una norma extrapenale che imponga l’obbligodichiarativo e della violazione del principio di legalità e del divieto di analogia inmalam partem, anche alla luce dell’intervenuta abrogazione dell’art. 323 cod.pen.In particolare, premessi alcuni richiami alla struttura del delitto contestato ealla relativa elaborazione giurisprudenziale, osserva che la responsabilità sarebbestata affermata sulla base di principi elaborati dal Consiglio di Stato in materia diprocedure concorsuali. Ne deriverebbe, a suo avviso, una violazione dell’art. 25,comma 2, Cost., per avere esteso analogicamente l’art. 51, comma 1, n. 2), cod.proc. civ. all’ipotesi del commissario di concorso che ometta di dichiarare diessere stato testimone di nozze di un candidato, senza che l’art. 97 Cost. possaassurgere a norma integratrice dell’art. 483 cod. pen.Aggiunge che il modulo da lui sottoscritto, a differenza di quello predispostoper i candidati, non richiamava l’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cheprevede le conseguenze penali delle false dichiarazioni.Sotto diverso profilo, evidenzia che il fatto contestato sarebbe stato, al più,riconducibile alla fattispecie di abuso d’ufficio, non a caso originariamenteipotizzata dagli inquirenti e oggi abrogata.Sostiene, inoltre, che, anche a voler ritenere l’art. 51, comma 1, n. 2), cod.proc. civ. norma integratrice del precetto di cui all’art. 483 cod. pen., la sentenzaimpugnata sarebbe comunque viziata da erronea applicazione della legge penale,poiché la qualità di testimone di nozze non integra una situazione dicommensalità abituale, la quale presuppone una frequentazione stabile,continuativa e attuale.Al riguardo evidenzia di essersi trasferito a Potenza già nel gennaio 2017,interrompendo ogni ordinario rapporto professionale con il [OSCURATO:PERSONA], e che la sceltadi quest’ultimo quale testimone di nozze era dipesa esclusivamente dallacircostanza che egli, come l’altro testimone, dott. D’Alessandro, fosse libero dalturno di servizio nel giorno della celebrazione. Sottolinea, inoltre, chesuccessivamente i contatti tra loro si sarebbero limitati a sporadici rapportiprofessionali e a sole sedici conversazioni telefoniche nell’arco di due anni,principalmente per gli auguri di rito. Da ciò deduce che il loro rapporto non fossericonducibile alla nozione di commensalità abituale prevista dall’art. 51 cod. proc.civ., ma a una mera conoscenza professionale mantenuta occasionalmente neltempo.2.3. Con il terzo motivo deduce nullità assoluta della sentenza per violazionedegli artt. 521 e 533 cod. proc. pen., assumendo di essere stato condannato perun fatto sostanzialmente diverso da quello contestato. Osserva, infatti, chel’imputazione faceva riferimento alla mancata dichiarazione della circostanza cheil candidato fosse stato suo testimone di nozze, mentre la condanna sarebbestata fondata sull’omessa dichiarazione di un rapporto qualificato comecommensalità abituale.2.4. Con il quarto motivo deduce l’incompatibilità logica tra la propriacondanna e l’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo l’originaria prospettazioneaccusatoria, avrebbe istigato la condotta contestata.2.5. Con il quinto motivo lamenta la natura assertiva della motivazione inordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.2.6. Con il sesto motivo denuncia l’illegittimità della sentenza nella parte incui ha riconosciuto la legittimazione della parte civile, nonostante lacontestazione riguardi un delitto contro la fede pubblica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è nel suo complesso infondato.2. Il primo motivo di ricorso non è fondato.Va in primo luogo osservato che, come deduce lo stesso ricorrente, idifensori di fiducia hanno ricevuto il decreto di fissazione dell’udienza di appello ehanno partecipato alla relativa trattazione.Dall’esame del verbale di udienza, consentito a questa Corte in ragione dellanatura processuale della doglianza prospettata, risulta che i difensori presentinon hanno sollevato alcuna eccezione in ordine all’effettiva conoscenza delgiudizio di gravame da parte dell’imputato, né hanno contestato la dichiarazionedella sua assenza, limitandosi a svolgere le proprie conclusioni nel meritodell’impugnazione.In una situazione siffatta grava sull’imputato un onere di allegazione che,pur non traducendosi in un vero e proprio onere probatorio, richiede l’indicazionedi elementi fattuali concreti, suscettibili di verifica processuale, idonei a rendereplausibile l’assunto della mancata e incolpevole conoscenza del procedimento(Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024, dep. 2025, Rv. 287645).A tal fine non può ritenersi sufficiente la mera circostanza che il ricorrenteabbia revocato i propri difensori di fiducia soltanto dopo la celebrazionedell’udienza di appello. Tale evenienza, infatti, non consente di desumere che ilrapporto professionale con gli stessi fosse già cessato o sostanzialmenteinesistente al momento della trattazione del gravame, tanto più ove si consideriche il [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato al giudizio di primo grado e aveva conferito aimedesimi difensori il mandato per proporre impugnazione. Da ciò discendeva unordinario dovere di interlocuzione con i professionisti incaricati e un correlatoonere di informarsi circa lo sviluppo e l’esito del giudizio di appello.3. Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, deve premettersi che ricorre nelcaso di specie un’ipotesi di c.d. doppia conforme, atteso che la sentenza diappello si salda con quella di primo grado, condividendone il percorsoargomentativo e i criteri di valutazione delle risultanze probatorie. Ne consegueche le due decisioni possono essere lette in modo unitario, integrandosireciprocamente e formando un unico complessivo corpo decisionale (ex ceteris,Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).4. Ciò posto, il secondo motivo non è fondato, per le ragioni di seguitoindicate.4.1. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, con riferimento aldovere di astensione dei componenti delle commissioni esaminatrici nei pubbliciconcorsi, esiste una specifica disposizione di natura extrapenale che imponel'obbligo di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause di incompatibilità e checostituisce attuazione, nel settore concorsuale, dei principi costituzionali diimparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall'art. 97Cost.In particolare, l'art. 11, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. 9 maggio1994, n. 487, stabilisce espressamente che i «componenti, presa visionedell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistonosituazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52del codice di procedura civile».La disposizione in esame non si limita a richiamare genericamente il doveredi imparzialità del commissario, ma individua uno specifico obbligo dichiarativofunzionale a consentire la verifica preventiva dell'esistenza di situazionisuscettibili di compromettere l'indipendenza e la terzietà del giudizio valutativonell'ambito della procedura concorsuale.Risulta pertanto infondato l'assunto difensivo secondo cui difetterebbe unafonte normativa attributiva di rilevanza giuridica alla dichiarazione resa dalcomponente della commissione. È la stessa disciplina regolamentare, infatti, aimporre ai commissari l'obbligo di attestare l'assenza di cause di incompatibilitàmediante una dichiarazione espressamente riferita alle situazioni contemplatedagli artt. 51 e 52 cod. proc. civ., attribuendo a tale attestazione una precisafunzione nell'ambito del procedimento amministrativo.E, del resto, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, integra ildelitto di cui all'art. 479 cod. pen. la condotta del componente di unacommissione di concorso che dichiari falsamente, nel verbale di insediamento,l'insussistenza di cause di astensione previste dall'art. 51 cod. proc. civ. (Sez. 5,n. 856 del 11/07/2016, dep. 2017, Rv. 268905).Tale principio, pur riferito alla diversa fattispecie del falso ideologicocommesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico, conferma la rilevanza giuridicadell'obbligo dichiarativo concernente l'esistenza di situazioni di incompatibilità incapo ai componenti delle commissioni esaminatrici.Nel caso in esame, tuttavia, non viene in rilievo una falsa attestazionecontenuta nel verbale della commissione, bensì una dichiarazione sostitutivasottoscritta dall'imputato. Occorre dunque verificare la configurabilità del delittodi cui all'art. 483 cod. pen., che, secondo il consolidato insegnamento delleSezioni Unite, ricorre quando una specifica disposizione normativa attribuiscaall'atto la funzione di provare la verità dei fatti dichiarati, collegando la suaefficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero (Sez. U, n. 28del 15/12/1999, Rv. 215413).Tale conclusione trova conferma nei principi elaborati da questa Corte inmateria di dichiarazioni sostitutive disciplinate dagli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445 del 2000, le quali sono destinate, per espressa previsione normativa, aprovare la verità dei fatti, degli stati e delle qualità personali in esse attestati(Sez. 5, n. 38748 del 09/07/2008, Rv. 242324; Sez. 5, n. 16275 del16/03/2010, Rv. 247260).Nel caso di specie, pertanto, la dichiarazione sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA] non erapriva di rilevanza giuridica, ma era specificamente destinata ad attestarel'insussistenza di situazioni di incompatibilità rilevanti ai fini della partecipazioneai lavori della commissione esaminatrice, in adempimento dell'obbligo previstodall'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e quale presupposto per il correttosvolgimento della procedura concorsuale.Né assume rilievo il mancato richiamo, nel modulo sottoscritto dall'imputato,all'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, poiché la configurabilità del delitto di cuiall'art. 483 cod. pen. non dipende dalla presenza di uno specifico avvertimentocirca le conseguenze penali della dichiarazione, ma dalla circostanza che l'attosia normativamente destinato a provare la verità dei fatti attestati e che unaspecifica disposizione imponga al dichiarante un obbligo di veridicità,ricollegando effetti giuridici al contenuto della dichiarazione medesima (Sez. 6, n.33032 del 25/05/2023).4.2. Né può essere condivisa l'ulteriore prospettazione difensiva secondo cuitra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe configurabile un rapporto di «commensalitàabituale» rilevante ai sensi dell'art. 51 cod. proc. civ.Al riguardo, la giurisprudenza civile di questa Corte ha da tempo chiarito chela causa di incompatibilità in esame non deve essere intesa in senso meramentemateriale o formalistico, ma va correlata all'esigenza di garantire l'effettivaimparzialità del soggetto chiamato a svolgere una funzione valutativa, risultandointegrata ogniqualvolta tra le persone interessate sussista un rapportocaratterizzato da particolare frequenza, familiarità, reciproca fiducia oconfidenza, tale da potere ingenerare il dubbio che il giudizio non sia espresso incondizioni di piena terzietà (arg. ex Sez. 1, n. 17192 del 28/08/2004, Rv.576314).Nella medesima prospettiva deve essere interpretato il richiamo operatodall'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 alle situazioni previste dagli artt. 51 e 52cod. proc. civ., atteso che la finalità della disciplina non è quella di sanzionareogni rapporto di mera conoscenza tra commissario e candidato, bensì quella diprevenire possibili condizionamenti dell'attività valutativa derivanti dall'esistenzadi legami personali qualificati.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di taliprincipi, evidenziando come il rapporto tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] non risultassedesumibile dalla sola circostanza che quest'ultimo fosse stato testimone allenozze dell'imputato.A tale elemento si affiancavano, infatti, ulteriori dati sintomatici, costituitidal protratto rapporto professionale intercorso tra i due, dalla partecipazione acomuni pubblicazioni scientifiche e dai contatti telefonici mantenuti nel tempo,anche in coincidenza con le fasi della procedura culminata con il conferimentodell'incarico.Né può essere trascurato che la scelta di una persona quale testimone dinozze costituisce, secondo l'id quod plerumque accidit, espressione di unrapporto personale caratterizzato da particolare fiducia e considerazionereciproca.Si tratta, pertanto, di una circostanza che, lungi dall'essere neutra sotto ilprofilo valutativo, ben può concorrere a delineare quel legame qualificato che lanormativa sull'astensione impone di dichiarare al fine di consentireall'amministrazione di verificare la compatibilità del commissario con l'incaricoaffidatogli.4.3. Parimenti infondato è il rilievo difensivo secondo cui la vicenda avrebbeperso rilevanza penale in conseguenza dell’intervenuta abrogazione dell’art. 323cod. pen.Nel presente giudizio, infatti, al [OSCURATO:PERSONA] non è contestato il delitto di abusod’ufficio, bensì quello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblicoprevisto dall’art. 483 cod. pen., fattispecie strutturalmente distinta,caratterizzata da autonomi elementi costitutivi e posta a tutela di un diversobene giuridico.Al riguardo, occorre richiamare il principio affermato dalle Sezioni Unitesecondo cui, in tema di successione di leggi penali, l’accertamento dell’eventualeabolitio criminis deve essere condotto attraverso il confronto strutturale tra lefattispecie legali astratte che si succedono nel tempo, verificando se l’interventolegislativo abbia inciso su un elemento costitutivo del fatto tipico, alterandoradicalmente la figura di reato, ovvero se residui uno spazio di perduranterilevanza penale della condotta (Sez. U, n. 25887 del 26/03/2003, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 224607; Sez. U, n. 24468 del 26/02/2009, dep. 12/06/2009, Rizzoli, Rv.243585).Tale criterio, fondato sul raffronto tra le fattispecie incriminatrici e non sullamera continuità del disvalore sostanziale del fatto, impone di escludere chel’abrogazione dell’art. 323 cod. pen. possa spiegare effetti rispetto a una diversaimputazione, fondata su una norma incriminatrice tuttora vigente e sorretta daautonomi presupposti applicativi.L’eventuale rilevanza che la medesima vicenda avrebbe potuto assumere,anteriormente all’abrogazione dell’art. 323 cod. pen., anche sotto il diversoprofilo dell’abuso d’ufficio, non incide, pertanto, sulla configurabilità del reatooggetto della presente imputazione.Il disvalore del fatto contestato al [OSCURATO:PERSONA] non risiede, infatti, nell’esercizio dellafunzione amministrativa, né nell’asserita alterazione degli esiti della proceduraconcorsuale, bensì nella falsa attestazione resa in ordine all’insussistenza disituazioni di incompatibilità che, per espressa previsione normativa, egli eratenuto a dichiarare.In questa prospettiva, l’abrogazione dell’art. 323 cod. pen. ha eliminatodall’ordinamento la specifica fattispecie dell’abuso d’ufficio, ma non ha incisosulla perdurante operatività delle altre disposizioni penali che sanzionanocondotte lesive di beni giuridici diversi e integrate da elementi costitutiviautonomi.Né può sostenersi che la contestazione di cui all’art. 483 cod. pen.costituisca una surrettizia riproposizione della fattispecie abrogata, atteso chel’accertamento demandato al giudice non riguarda la legittimità dell’azioneamministrativa, l’esercizio della funzione pubblica o il vantaggio eventualmenteconseguito dal candidato, bensì la corrispondenza al vero della dichiarazionesottoscritta dall’imputato.L’eventuale iniziale riconduzione investigativa della vicenda anche all’ambitodell’art. 323 cod. pen. non assume, dunque, rilievo decisivo. È principioconsolidato, infatti, che la qualificazione provvisoria del fatto operata nella fasedelle indagini non vincola né l’esercizio dell’azione penale né la successivaqualificazione giuridica della condotta, che deve essere effettuata sulla base dellerisultanze acquisite e della fattispecie concretamente contestata.Del pari, non ricorre un’ipotesi di successione mediata favorevole incidentesulla fattispecie di cui all’art. 483 cod. pen., poiché non è mutata la normaextrapenale che attribuisce rilevanza e funzione probatoria alla dichiarazioneresa, né è venuto meno l’obbligo dichiarativo gravante sui componenti dellacommissione esaminatrice. Anche secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, lamodificazione di una norma extrapenale può assumere rilievo ai sensi dell’art. 2cod. pen. solo quando essa integri la fattispecie incriminatrice o abbia essastessa efficacia retroattiva (Sez. U, n. 2451 del 27/09/2007, dep. 16/01/2008,Magera).Nel caso in esame, invece, l’abrogazione ha riguardato una diversa normaincriminatrice e non ha inciso sugli elementi costitutivi del reato di falsocontestato.Per tali ragioni, l’intervenuta abrogazione dell’art. 323 cod. pen. non spiegaalcuna incidenza sulla configurabilità del delitto di cui all’art. 483 cod. pen., nésull’accertamento della responsabilità dell’imputato per la falsa dichiarazioneoggetto del presente giudizio.5. Il terzo motivo non è fondato.Occorre premettere che, secondo il consolidato insegnamento delle SezioniUnite, il principio di correlazione tra accusa e sentenza risulta violato soltantoquando tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza si realizzi unatrasformazione radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali,tale da determinare un’effettiva incertezza sull’oggetto dell’accusa e,conseguentemente, un concreto pregiudizio del diritto di difesa. Ne consegue chela verifica del rispetto dell’art. 521 cod. proc. pen. non può esaurirsi in unconfronto meramente letterale tra il capo di imputazione e la motivazione dellasentenza, dovendosi accertare se l’imputato, nel corso dell’intero iterprocessuale, sia stato posto nelle condizioni di comprendere l’addebito mosso neisuoi confronti e di difendersi efficacemente rispetto ad esso (Sez. U, n. 36551del 15/07/2010, Rv. 248051).Alla luce di tali principi, nel caso in esame non è ravvisabile alcunaviolazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.La contestazione ha infatti sempre avuto ad oggetto la falsa dichiarazioneresa dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’assenza di situazioni di incompatibilità con il candidatoquest’ultimo era stato suo testimone di nozze. Proprio tale dato fattualecostituisce il nucleo storico della vicenda contestata ed è rimasto immutato nelcorso dell’intero procedimento.La sentenza impugnata non ha dunque affermato la responsabilitàdell’imputato sulla base di un fatto diverso da quello descritto nell’imputazione,ma si è limitata a valorizzare quella medesima circostanza, unitamente agliulteriori elementi emersi nel corso del giudizio, quale indice significativodell’esistenza di un rapporto personale qualificato tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA],riconducibile alla nozione di commensalità abituale richiamata dall’art. 51 cod.proc. civ.Ne consegue che non vi è stata alcuna modifica del fatto storico contestato,bensì soltanto una diversa valutazione giuridica e probatoria degli elementi postia fondamento dell’addebito, rispetto ai quali l’imputato ha avuto piena e costantepossibilità di interloquire nel corso del processo.Deve pertanto escludersi che la decisione impugnata abbia determinato unacompressione del diritto di difesa, avendo il ricorrente sin dall’origine avuto pienaconoscenza degli elementi fattuali posti a fondamento della contestazione edessendo stato concretamente posto nelle condizioni di contrastarne la rilevanzasia sul piano fattuale sia sotto il profilo giuridico.6. Il quarto motivo è, del pari, infondato.Non sussiste alcuna incompatibilità logica tra l’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] e lacondanna del [OSCURATO:PERSONA].La condotta contestata all’imputato consiste, infatti, nell’avere falsamentesvolgimento dell’incarico di componente della commissione esaminatrice. Sitratta di una condotta la cui rilevanza penale deve essere valutataesclusivamente con riguardo alla posizione del soggetto tenuto all’obbligodichiarativo e alla veridicità della dichiarazione resa.Ne consegue che l’eventuale insussistenza di responsabilità penale in capo alpoiché oggetto del presente giudizio non è il conseguimento dell’incarico da partedel candidato né l’eventuale partecipazione di quest’ultimo alla vicenda, bensì laveridicità della dichiarazione resa dal commissario circa l’assenza di situazionisuscettibili di dar luogo a un obbligo di astensione.In altri termini, la configurabilità del delitto contestato non presuppone che ilsoggetto rispetto al quale sussiste la situazione di incompatibilità abbia concorsonella condotta, ne fosse consapevole o sia ritenuto penalmente responsabile per imedesimi fatti, essendo sufficiente che il dichiarante abbia attestato il falso inordine a circostanze che era tenuto a rappresentare.Pertanto, l’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] non determina alcuna contraddizionelogica con la condanna del [OSCURATO:PERSONA], attenendo le due decisioni a posizioni giuridicheautonome e a diversi presupposti di responsabilità.7. Il quinto motivo è anch’esso infondato.Al riguardo, la motivazione delle sentenze di merito dà conto in manieralogica e coerente della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato,valorizzando dati direttamente desumibili dalle stesse dichiarazioni resedall’imputato nel corso del procedimento.Invero, il [OSCURATO:PERSONA] non ha mai contestato la conoscenza delle circostanze fattualiposte a fondamento dell’addebito e, in particolare, del rapporto intrattenuto conil [OSCURATO:PERSONA] e della circostanza che quest’ultimo fosse stato suo testimone di nozze.La linea difensiva articolata nel corso del giudizio non è stata infatti fondata sullanegazione di tali fatti, bensì sull’assunto che essi non fossero idonei a integrareuna situazione di incompatibilità o comunque una condizione suscettibile diincidere sull’imparzialità richiesta nello svolgimento delle funzioni dicommissario.Proprio tale prospettazione conferma, tuttavia, la piena consapevolezzadell’imputato sia delle circostanze di fatto oggetto della dichiarazione sia dellanecessità di valutarne la rilevanza rispetto all’obbligo di attestare l’assenza disituazioni di incompatibilità. Lo stesso ricorrente, infatti, ha riconosciuto diessersi rappresentato il problema dell’esistenza di un rapporto personale con ilcandidato e di avere effettuato una autonoma valutazione circa la sua irrilevanzaai fini dell’obbligo dichiarativo.Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno ritenuto che non venissein rilievo una situazione di inconsapevole inesattezza della dichiarazione, né unerrore meramente percettivo o materiale, bensì una scelta consapevole diconoscenza di una serie di elementi oggettivi che avrebbero dovuto essereportati all’attenzione dell’amministrazione procedente affinché questa potessecompiere le valutazioni di propria competenza.Né può trascurarsi che il sistema delineato dall’art. 11 del d.P.R. n. 487 del1994 è costruito proprio sul dovere del componente della commissione dirappresentare all’amministrazione le circostanze potenzialmente rilevanti ai finidella verifica dell’obbligo di astensione. La valutazione in ordine alla loro effettivaidoneità a determinare una situazione di incompatibilità non può essere infattirimessa esclusivamente all’apprezzamento soggettivo del dichiarante, poiché ciòfinirebbe per svuotare di significato la funzione stessa della dichiarazioneprevista dall’ordinamento a presidio dell’imparzialità della procedura concorsuale.In questa prospettiva, assume rilievo decisivo la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] fossepienamente a conoscenza del complesso degli elementi che caratterizzavano ilrapporto con il [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a ritenerli, secondo una valutazionepersonale, non ostativi all’esercizio delle proprie funzioni. È proprio taleconsapevole omissione dichiarativa, correttamente valorizzata dalle sentenze dimerito, a costituire il fondamento dell’affermazione relativa alla sussistenzadell’elemento soggettivo del reato.La motivazione impugnata si sottrae, pertanto, alle censure formulate dalricorrente, avendo ricostruito l’atteggiamento psicologico dell’imputatorispettoso dei principi che governano l’accertamento del dolo nel delitto di cuiall’art. 483 cod. pen.8.Il sesto motivo non può trovare accoglimento.I giudici di merito hanno correttamente riconosciuto la legittimazione dellaparte civile, facendo applicazione del consolidato principio secondo cui i delitticontro la fede pubblica presentano natura plurioffensiva, in quanto tutelano nonsoltanto l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologicadegli atti, ma anche l'interesse dei soggetti privati nella cui sfera giuridica gli attimedesimi siano destinati a incidere, con la conseguenza che questi ultimi sonolegittimati a costituirsi parte civile nel processo penale (ex aliis, Sez. 3, n. 3067del 08/09/2016, dep. 2017, Rv. 269024).Tale conclusione trova ulteriore conforto nei principi affermati dalle SezioniUnite di questa Corte in tema di individuazione della persona offesa dai reati difalso, secondo i quali la tutela approntata dall'ordinamento può estendersi ancheai soggetti titolari di una posizione giuridica direttamente incisa dagli effettidell'atto falso, con conseguente riconoscimento in loro favore delle prerogative237855).Nel caso di specie, la legittimazione della parte civile è stata correttamenteaffermata in considerazione della sua partecipazione alla medesima proceduraconcorsuale cui prendeva parte il [OSCURATO:PERSONA], candidato risultato vincitore e rispettoal quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva attestato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità.La dichiarazione oggetto dell'imputazione non era, infatti, destinata aprodurre effetti esclusivamente nell'ambito interno dell'attività amministrativa,ma era funzionale a garantire la regolare composizione della commissioneesaminatrice e, conseguentemente, il corretto svolgimento della proceduraselettiva. Pertanto, l'eventuale falsità della dichiarazione medesima era idonea aincidere non soltanto sull'interesse pubblico all'imparzialità e alla trasparenzadell'azione amministrativa, ma anche sulla posizione dei concorrenti partecipantialla selezione, i quali vantavano un interesse diretto e qualificato a che lavalutazione comparativa fosse svolta da una commissione immune da situazionidi incompatibilità non dichiarate.Ne consegue che la parte civile non si poneva quale mero portatore di uninteresse di fatto alla regolarità della procedura, bensì quale titolare di unaposizione giuridica concretamente e direttamente suscettibile di esserepregiudicata dalla falsa attestazione contestata all'imputato. Correttamente,pertanto, i giudici di merito ne hanno riconosciuto la legittimazione allacostituzione di parte civile.9. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.10. Il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che siliquidano in complessivi euro 3600,00 oltre accessori di legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivieuro 3600,00 oltre accessori di legge.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]