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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024

Cassazione n. 42048/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di di Cagliari che ha confermato la decisione del Tribunale di Sassari che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di cui agli art.624 e 625 n.2 e 7 cod.pen. condannandolo alla pena di giustizia.

Con dichiarazione pervenuta via Pec la difesa del ricorrente, munita di procura speciale, ha rinunciato alla impugnazione, di talchè deve essere pronunciata la inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta rinuncia ai sensi dell'art.591 lett.d) cod.proc.pen. 2.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ki ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di di Cagliari che ha confermato la decisione del Tribunale di Sassari che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di cui agli art.624 e 625 n.2 e 7 cod.pen. condannandolo alla pena di giustizia. Con dichiarazione pervenuta via Pec la difesa del ricorrente, munita di procura speciale, ha rinunciato alla impugnazione, di talchè deve essere pronunciata la inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta rinuncia ai sensi dell'art.591 lett.d) cod.proc.pen. 2. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ki ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024.
Sentenza Cassazione n. 42048/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris