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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 marzo 1957

Cassazione n. 42861/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/03/1957 avverso l'ordinanza del 15/04/2024 del TRIB.

LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; „ [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Messina, con ordinanza del 15 aprile 2024, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagata per i reati cui ai capi 196, 197 e 198, tutti relativi a truffa aggravata, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina del profitto del reato o di beni equivalenti fino alla concorrenza di euro 165.000,00. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo la violazione degli artt. 640 -quater, 322 -ter, 648 -quater cod. pen, e 12-bis d.lgs. 74/2000, nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto legittimo il sequestro per equivalente pur in presenza della possibilità di sequestro diretto e nella parte in cui era stato disposto il sequestro ai sensi dell'art. 12 -bis d.lgs. n. 74/2000, in assenza di ipotesi di reato: nell'ordinanza custodiale il profitto del reato era stato individuato nell'acquisizione di crediti fiscali generati dalle operazioni che si ritenevano costituenti reato, individuati nella somma di euro 165.000,00, presente nel cassetto fiscale della stessa, per cui in fase esecutiva si sarebbe dovuto procedere al sequestro di detti crediti, e solo nell'ipotesi di mancato rinvenimento degli stessi al sequestro per equivalente fino alla concorrenza delle predette somme; la Guardia di Finanza aveva invece provveduto al sequestro dei beni di proprietà della Barbera senza verificare la possibilità di provvedere al sequestro diretto; il difensore rileva inoltre che riguardo al reato di cui all'art. 10 -quater D.Igs. n. 74/2000 non era possibile il sequestro finalizzato alla confisca e che il sequestro era stato disposto in misura eccedente il profitto indicato dallo stesso Giudice per le indagini preliminari (profitto C 165.000,00 - sequestro C 253.318,38) [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti ribadire che "i provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione" (Sez.2, 44504 del 03/07/2015, Steccato, Rv. 265103, Sez.1, n. 8283 del 24/11/2020 Cc. (dep. 02/03/2021 ) [OSCURATO:PERSONA]. 280604) Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il sequestro non è stato disposto anche per il reato di cui all'art. 10 -quater D.Igs. n. 74/2000; il Tribunale del riesame, nel provvedimento impugnato, ha dato atto come sia risultato, nella fase esecutiva, impossibile procedere al sequestro in forma specifica, in assenza di beni costituenti il profitto del reato da sottoporre al vincolo cautelare.

La giurisprudenza della Corte ne ha ammesso la praticabilità quando risulti ex actis, l'impossibilità di esecuzione del sequestro in forma specifica (ex multis, Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, Scognamiglio, Rv. 265028): in tal caso, fornita la prova che il profitto o il prezzo del reato non è stato rintracciato e neppure è, con l'uso della normale diligenza, prontamente rintracciabile, la condizione negativa si considera adempiuta e il titolare dell'azione cautelare pienamente legittimato a richiedere ed il giudice cautelare a disporre il sequestro (confisca) di valore.

Su questa linea, le Sezioni Unite hanno chiarito che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quando l'impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata (Sez.

U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648) e ciò sull'assunto che, versandosi in materia di misura cautelare reale, potrebbero, durante il tempo necessario per l'espletamento di tale ricerca, essere occultati gli altri beni suscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni esigenza di cautela (Sez.

U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, in motiv.).

Da tutto questo discende che - nel caso di specie, in presenza di un provvedimento genetico correttamente emesso ed in presenza di una motivazione con la quale il Tribunale cautelare ha dato atto della impraticabilità del sequestro in forma specifica, non risultando il rinvenimento dei crediti fiscali - il vizio di violazione di legge denunciato deve ritenersi del tutto insussistente.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/03/1957 avverso l'ordinanza del 15/04/2024 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; „ [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Messina, con ordinanza del 15 aprile 2024, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagata per i reati cui ai capi 196, 197 e 198, tutti relativi a truffa aggravata, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina del profitto del reato o di beni equivalenti fino alla concorrenza di euro 165.000,00. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo la violazione degli artt. 640 -quater, 322 -ter, 648 -quater cod. pen, e 12-bis d.lgs. 74/2000, nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto legittimo il sequestro per equivalente pur in presenza della possibilità di sequestro diretto e nella parte in cui era stato disposto il sequestro ai sensi dell'art. 12 -bis d.lgs. n. 74/2000, in assenza di ipotesi di reato: nell'ordinanza custodiale il profitto del reato era stato individuato nell'acquisizione di crediti fiscali generati dalle operazioni che si ritenevano costituenti reato, individuati nella somma di euro 165.000,00, presente nel cassetto fiscale della stessa, per cui in fase esecutiva si sarebbe dovuto procedere al sequestro di detti crediti, e solo nell'ipotesi di mancato rinvenimento degli stessi al sequestro per equivalente fino alla concorrenza delle predette somme; la Guardia di Finanza aveva invece provveduto al sequestro dei beni di proprietà della Barbera senza verificare la possibilità di provvedere al sequestro diretto; il difensore rileva inoltre che riguardo al reato di cui all'art. 10 -quater D.Igs. n. 74/2000 non era possibile il sequestro finalizzato alla confisca e che il sequestro era stato disposto in misura eccedente il profitto indicato dallo stesso Giudice per le indagini preliminari (profitto C 165.000,00 - sequestro C 253.318,38) [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti ribadire che "i provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione" (Sez.2, 44504 del 03/07/2015, Steccato, Rv. 265103, Sez.1, n. 8283 del 24/11/2020 Cc. (dep. 02/03/2021 ) [OSCURATO:PERSONA]. 280604) Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il sequestro non è stato disposto anche per il reato di cui all'art. 10 -quater D.Igs. n. 74/2000; il Tribunale del riesame, nel provvedimento impugnato, ha dato atto come sia risultato, nella fase esecutiva, impossibile procedere al sequestro in forma specifica, in assenza di beni costituenti il profitto del reato da sottoporre al vincolo cautelare. La giurisprudenza della Corte ne ha ammesso la praticabilità quando risulti ex actis, l'impossibilità di esecuzione del sequestro in forma specifica (ex multis, Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, Scognamiglio, Rv. 265028): in tal caso, fornita la prova che il profitto o il prezzo del reato non è stato rintracciato e neppure è, con l'uso della normale diligenza, prontamente rintracciabile, la condizione negativa si considera adempiuta e il titolare dell'azione cautelare pienamente legittimato a richiedere ed il giudice cautelare a disporre il sequestro (confisca) di valore. Su questa linea, le Sezioni Unite hanno chiarito che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quando l'impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648) e ciò sull'assunto che, versandosi in materia di misura cautelare reale, potrebbero, durante il tempo necessario per l'espletamento di tale ricerca, essere occultati gli altri beni suscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni esigenza di cautela (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, in motiv.). Da tutto questo discende che - nel caso di specie, in presenza di un provvedimento genetico correttamente emesso ed in presenza di una motivazione con la quale il Tribunale cautelare ha dato atto della impraticabilità del sequestro in forma specifica, non risultando il rinvenimento dei crediti fiscali - il vizio di violazione di legge denunciato deve ritenersi del tutto insussistente. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i
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