CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 1992
Cassazione n. 24166/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 28/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso introduca un argomento manifestamente infondato, atteso che: - in base alla norma dell'art. 54, comma 1, ord. pen. la liberazione anticipata può essere concessa soltanto in presenza di un presupposto positivo (la "partecipazione all'opera di rieducazione") che non può essere presunto, ma deve risultare dagli atti ("ha dato prova"); - nel caso in esame, la liberazione anticipata è stata negata come conseguenza della mancata partecipazione all'opera di rieducazione desunta da un comportamento di rilievo disciplinare tenuto dal ricorrente (la violazione di una regola di condotta sul numero di docce giornaliere cui può accedere il detenuto) in uno con la condotta fraudolenta attraverso cui il detenuto ha ottenuto di effettuare la seconda doccia; - il ricorso deduce che è stata attribuita una importanza sproporzionata ad un comportamento occasionale, ma la valutazione di tale comportamento nel giudizio complessivo circa la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è questione di merito, non suscettibile di sindacato di legittimità sotto il profilo della motivazione manifestamente illogica, atteso che si tratta comunque di un comportamento indice della mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, difficilmente superabile, sul piano della valutazione della corretta applicazione della discrezionalità da parte del giudice del merito, da altri elementi di segno contrario, come il corretto comportamento intramurario da parte del condannato nel residuo periodo del semestre, che resta una condotta obbligata, e che non indica necessariamente una convinta adesione del condannato al progetto di risocializzazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i