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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25239/2023

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19030 /2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del le gale rappre- sentantep.t. ; –intimata – Oggetto:Sanzioni - utilizzo“virtuale” del depositofiscale avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Li- gurian.785/5/2018, depositata il 18 giugno 2018 e non notificata; Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 aprile 2023 dal consiglierePierpaolo Gori.

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n.785/5/2018,depositata il 18 giugno 2018, veniva rigettato l’appello propostodall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza n. 349/1/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. contro gli avvisi di contestazione sanzioni nn.1350 e 1356 del 13.1.2009emessi nei suoi confronti. 2.Le sanzioni traevano origine dal fatto che nel 2005 e 2006 il Centro AssistenzaDoganale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quale domiciliatario, presentava all’Amministrazionedue dichiarazioni doganali di immissione in libera praticaper conto della contribuente e la merce veniva sdoganata con lasola corresponsione dei dazi doganali, in quanto veniva dichiarata la destinazione al deposito doganale ed IVA gestit o dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a..

Tuttavia, a seguito di una verifica presso tale deposito, venivaemesso p.v.c. nel quale si contestava l’assenza di prova dell’in- troduzionefisica delle merci, solamente iscritte nel registro di deposito IVA,e ne deriva va la contestazione di impiego “virtuale”, ossia esclu- sivamentecontabile, del deposito doganale. 3.L’Agenzia pertanto emetteva gli avvisi di rettifica volti a recuperare l’IVA all’importazione, separatamente impugnati, oltre agli avvisi di contestazioned elle sanzioni oggetto del presente processo.

Il giudice diprime cure, preso atto della decisione favorevole alla società adot- tatain sede di impugnazione del tributo, riteneva di dover consequen- zialmenteannullare anche le sanzioni. 4.Il giudice d’appello osservava che nella fattispecie l’IVA era stata assoltaex art.50 bis comma 6 del d.l. n.331/93 attraverso l’autofattu- razionee il meccanismo dell’inversione contabile, e riconosceva che la merce, per quanto registrata documentalmente come depositata nel magazzino IVA, non era stata effettivamente introdotta nel deposito IVA.

Tuttavia, la CTR riteneva che ciò non consentisse all’Agenzia di richiederealla società un nuovo pagamento dell’IVA all’importazione, inquanto tale richiesta non teneva conto del fa tto che il versamento eragià avvenuto e che il soggetto passivo era privato del diritto alla detrazione,ostandovi il principio di neutralità del tributo armonizzato.

Infine,concludeva la sentenza d’appello, l’Amministrazione illegittima- mente richiedeva anche le sanzioni derivanti dal pagamento ritardato dell’IVA, dal momento che in realtà l’imposta era stata versata dalla contribuentesenza ritardo, circostanza in ogni caso incontestata. 5.Contro la sentenza della CTR l’Agenzia presenta ricorso affidato a d ununico motivo, mentre la contribuente è rimasta intimata.

Consideratoche: 6.Con un unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 primo comma n.3 cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria censura la sentenza impugnata per violazione e falsa a pplicazione degli artt.13 d.lgs. n.471/1997,50 bis d.l. 331/1993, 115 cod. proc. civ., avendo adottato unadecisione in contrasto con l’interpretazione della Corte di Giustizia sull’applicazionedella sanzione all’utilizzo del deposito “virtuale” e non avendo tenuto conto della rituale contestazione della debenza delle sanzioniper ritardato pagamento, ai sensi dell’art.13 cit., tempestivo versamentonon dimostrato dalla società. 7.Il motivo è fondato.

Va data continuità anche nella presente fatti- specie all a consolidata interpretazione della Sezione (Cass. Sez. 5 - , Ordinanzan. 24447 del 05/10/2018, Rv. 650705 - 01; conforme, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 30136 del 20/11/2019, Rv. 655924 - 01) se- condo la quale in tema di IVA, l'utilizzo da parte dell'import atore dei depositifiscali in via meramente virtuale per finalità solo contabili, pur nonconsentendo il recupero dell'imposta, anche ove tardivamente as- solta, con il meccanismo del "reverse charge", legittima, in ragione delloscarto temporale tra la dich iarazione e l'autofatturazione, l'appli- cazione della sanzione ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 siapure nel rispetto del principio di proporzionalità, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17 luglio 2014, in C - 272/13. [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’utilizzo “virtuale” del deposito fiscale ai fini IVA èpacifico nel caso di specie e non vi sono ragioni per non fare applica- zionedel principio di diritto che precede anche nel caso in esame. 8.Inoltre, sussiste anche la denunciata violazione dell’art.115 cod. proc. civ. evidenziata nella censura, principio che in linea generale trova applicazione anche nel processo tributario (Cass. Sez. 5 - Ordi- nanza n.31619 del 6/12/2018) sia pure tenuto conto della specialità delcontenzioso (Ca ss.

Sentenza n.7127 del 13/3/2019), dal momento che l’Agenzia in controricorso ha efficacemente dato evidenza della tempestivarichiesta delle sanzioni sotto il profilo dell’art.13 del d.lgs. n.471/97,il quale, sin dalla rubrica, riguarda non solo l’omess o versa- mentodell’imposta ma anche il suo ritardato versamento.

Inoltre, che la data di versamento fosse controversa, è attestato dal fatto che la stessaCTR nell’ultima pagina della sentenza impugnata fa riferimento aduna non meglio precisata “tabella” prodotta dalla società ai fini della dimostrazione della data di pagamento dell’imposta, documento che non trova riscontro negli atti di causa secondo l’Agenzia, ma in ogni caso, è il criterio applicato dal giudice d’appello in tale succinto pas- saggioargomentativo a non essere conforme a diritto.

Infatti, ciò che harilievo, non è l’effettivo versamento dell’imposta periodica, dovendo essere verificato l’eventuale intervallo temporale esistente tra la data diregistrazione dell’operazione doganale e la « da ta di registrazione nel registrodegli acquisti e delle vendite del soggetto passivo» (cfr.

Corte diGiustizia sentenza 17 luglio 2014 nella causa C - 272/13, Equoland , § 49). 9.E’ pertanto necessario un accertamento da parte del giudice della faserescissoria sulla questione e, p er le ragioni svolte , i n accoglimento del ricorso, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio,ai sensi della legge n.130/2022, alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Liguria, in diversa composizi one, in relazione al profilo,oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

LaCorte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19030 /2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del le gale rappre- sentantep.t. ; –intimata – Oggetto:Sanzioni - utilizzo“virtuale” del depositofiscale avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Li- gurian.785/5/2018, depositata il 18 giugno 2018 e non notificata; Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 aprile 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n.785/5/2018,depositata il 18 giugno 2018, veniva rigettato l’appello propostodall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza n. 349/1/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. contro gli avvisi di contestazione sanzioni nn.1350 e 1356 del 13.1.2009emessi nei suoi confronti. 2.Le sanzioni traevano origine dal fatto che nel 2005 e 2006 il Centro AssistenzaDoganale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quale domiciliatario, presentava all’Amministrazionedue dichiarazioni doganali di immissione in libera praticaper conto della contribuente e la merce veniva sdoganata con lasola corresponsione dei dazi doganali, in quanto veniva dichiarata la destinazione al deposito doganale ed IVA gestit o dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.. Tuttavia, a seguito di una verifica presso tale deposito, venivaemesso p.v.c. nel quale si contestava l’assenza di prova dell’in- troduzionefisica delle merci, solamente iscritte nel registro di deposito IVA,e ne deriva va la contestazione di impiego “virtuale”, ossia esclu- sivamentecontabile, del deposito doganale. 3.L’Agenzia pertanto emetteva gli avvisi di rettifica volti a recuperare l’IVA all’importazione, separatamente impugnati, oltre agli avvisi di contestazioned elle sanzioni oggetto del presente processo. Il giudice diprime cure, preso atto della decisione favorevole alla società adot- tatain sede di impugnazione del tributo, riteneva di dover consequen- zialmenteannullare anche le sanzioni. 4.Il giudice d’appello osservava che nella fattispecie l’IVA era stata assoltaex art.50 bis comma 6 del d.l. n.331/93 attraverso l’autofattu- razionee il meccanismo dell’inversione contabile, e riconosceva che la merce, per quanto registrata documentalmente come depositata nel magazzino IVA, non era stata effettivamente introdotta nel deposito IVA. Tuttavia, la CTR riteneva che ciò non consentisse all’Agenzia di richiederealla società un nuovo pagamento dell’IVA all’importazione, inquanto tale richiesta non teneva conto del fa tto che il versamento eragià avvenuto e che il soggetto passivo era privato del diritto alla detrazione,ostandovi il principio di neutralità del tributo armonizzato. Infine,concludeva la sentenza d’appello, l’Amministrazione illegittima- mente richiedeva anche le sanzioni derivanti dal pagamento ritardato dell’IVA, dal momento che in realtà l’imposta era stata versata dalla contribuentesenza ritardo, circostanza in ogni caso incontestata. 5.Contro la sentenza della CTR l’Agenzia presenta ricorso affidato a d ununico motivo, mentre la contribuente è rimasta intimata. Consideratoche: 6.Con un unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 primo comma n.3 cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria censura la sentenza impugnata per violazione e falsa a pplicazione degli artt.13 d.lgs. n.471/1997,50 bis d.l. 331/1993, 115 cod. proc. civ., avendo adottato unadecisione in contrasto con l’interpretazione della Corte di Giustizia sull’applicazionedella sanzione all’utilizzo del deposito “virtuale” e non avendo tenuto conto della rituale contestazione della debenza delle sanzioniper ritardato pagamento, ai sensi dell’art.13 cit., tempestivo versamentonon dimostrato dalla società. 7.Il motivo è fondato. Va data continuità anche nella presente fatti- specie all a consolidata interpretazione della Sezione (Cass. Sez. 5 - , Ordinanzan. 24447 del 05/10/2018, Rv. 650705 - 01; conforme, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 30136 del 20/11/2019, Rv. 655924 - 01) se- condo la quale in tema di IVA, l'utilizzo da parte dell'import atore dei depositifiscali in via meramente virtuale per finalità solo contabili, pur nonconsentendo il recupero dell'imposta, anche ove tardivamente as- solta, con il meccanismo del "reverse charge", legittima, in ragione delloscarto temporale tra la dich iarazione e l'autofatturazione, l'appli- cazione della sanzione ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 siapure nel rispetto del principio di proporzionalità, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17 luglio 2014, in C - 272/13. [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’utilizzo “virtuale” del deposito fiscale ai fini IVA èpacifico nel caso di specie e non vi sono ragioni per non fare applica- zionedel principio di diritto che precede anche nel caso in esame. 8.Inoltre, sussiste anche la denunciata violazione dell’art.115 cod. proc. civ. evidenziata nella censura, principio che in linea generale trova applicazione anche nel processo tributario (Cass. Sez. 5 - Ordi- nanza n.31619 del 6/12/2018) sia pure tenuto conto della specialità delcontenzioso (Ca ss. Sentenza n.7127 del 13/3/2019), dal momento che l’Agenzia in controricorso ha efficacemente dato evidenza della tempestivarichiesta delle sanzioni sotto il profilo dell’art.13 del d.lgs. n.471/97,il quale, sin dalla rubrica, riguarda non solo l’omess o versa- mentodell’imposta ma anche il suo ritardato versamento. Inoltre, che la data di versamento fosse controversa, è attestato dal fatto che la stessaCTR nell’ultima pagina della sentenza impugnata fa riferimento aduna non meglio precisata “tabella” prodotta dalla società ai fini della dimostrazione della data di pagamento dell’imposta, documento che non trova riscontro negli atti di causa secondo l’Agenzia, ma in ogni caso, è il criterio applicato dal giudice d’appello in tale succinto pas- saggioargomentativo a non essere conforme a diritto. Infatti, ciò che harilievo, non è l’effettivo versamento dell’imposta periodica, dovendo essere verificato l’eventuale intervallo temporale esistente tra la data diregistrazione dell’operazione doganale e la « da ta di registrazione nel registrodegli acquisti e delle vendite del soggetto passivo» (cfr. Corte diGiustizia sentenza 17 luglio 2014 nella causa C - 272/13, Equoland , § 49). 9.E’ pertanto necessario un accertamento da parte del giudice della faserescissoria sulla questione e, p er le ragioni svolte , i n accoglimento del ricorso, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio,ai sensi della legge n.130/2022, alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Liguria, in diversa composizi one, in relazione al profilo,oltre che per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. LaCorte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugna
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