CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05671/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 3329/22 in data 03/10/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 03/10/2022, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] convalidava l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per la quasi flagranza del reato di rapina aggravata in concorso (capi 1) disponendo nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari; nel medesimo contesto, il giudice non convalidava l'arresto per il medesimo titolo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendo l'immediata liberazione dello stesso. 2. Avverso la predetta ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, per lamentare, quale formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 380 e 382 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente come la motivazione del provvedimento impugnato si riveli illogica, non avendo il giudice per le indagini preliminari valorizzato quanto accaduto sotto la diretta percezione della polizia giudiziaria operante, ed in particolare: -il ritrovamento delle scarpe utilizzate dal rapinatore riconosciuto attraverso la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della polizia giudiziaria operante come appartenenti al Testa; -la presenza del correo (Carratù) con indosso le altre scarpe visionate dalle immagini, senza che, quindi, potesse crearsi confusione; -la presenza della mamma del Testa che in piena notte era intenta a mettere in funzione una lavatrice; -i residui di erba e fango similari a quelli ritrovati sotto le scarpe dell'altro correo e da lui indossate; -il ritrovamento delle scarpe utilizzate dall'altro reo, intrise di erba e fango ed all'interno della casa di residenza unicamente del Testa e della madre, senza che emergesse alcun elemento tale da poter anche solo far ipotizzare che in quella abitazione vi fosse stato altro soggetto. Ne consegue l'avvenuta mancata applicazione del consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui in tema di arresto in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto sulla base degli elementi al momento conosciuti, per cui, ai fini della verifica dell'eventuale incapacità di intendere e di volere dell'arrestato, è necessario che tale stato si sia manifestato in modo chiaro all'agente operante al momento dell'intervento (cfr., Sez. 6, n. 7470 del 26/01/2017, Lattarulo, Rv. 269428).[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è pienamente fondato. 2. Va, in premessa, condivisa la giurisprudenza richiamata nel ricorso sui presupposti di legittimità dell'arresto in quasi flagranza e, rispetto al caso di specie, deve riconoscersi come la mancata convalida si sia basata su una valutazione parcellizzata da parte del Giudice per le indagini preliminari, incentrata su un unico dato che è stato astratto dalla pluralità di elementi, tutti direttamente percepiti dalla polizia giudiziaria ed analiticamente elencati alle pagine 6 e 7 del ricorso. Da tali risultanze dovevano trarsi argomenti per riconoscere la ragionevolezza dell'operato arresto del Testa da parte della polizia giudiziaria, fondandosi il giudizio sulla base di quanto direttamente percepito dagli operanti e prescindendo da valutazioni sulla gravità indiziaria e sulla sussistenza delle esigenze cautelari da riservare alla autonoma verifica dei presupposti applicati della misura cautelare. 3. L'annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza di non convalida dell'arresto in flagranza va disposto con la formula "senza rinvio", poichè il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici (Sez. 5, n. 15387 del 19/02/2016, Cosman, Rv. 266566). P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] è stato legitti