CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31622/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 ottobre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha, tra l'altro, rigettato l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], di ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare con riferimento all'espiazione della porzione residua della pena applicatagli per il reato sanzionato dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ha, a tal fine, formulato, sulla base delle condotte, remote e prossime, del condannato, un giudizio di pericolosità sociale ostativo all'esecuzione della pena in forma alternativa. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per essere il Tribunale di sorveglianza pervenuto alla decisione impugnata sulla scorta di una lettura esageratamente pessimistica del suo vissuto giudiziario, senza acquisire, come normativamente previsto, la relazione dell'UEPE e travisando le risultanze del procedimento penale che, da ultimo, lo ha visto coinvolto. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «In assenza di indicazioni legislative circa le condizioni per la concessione della detenzione domiciliare nelle ipotesi indicate dal comma 1-bis dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 , salva l'insussistenza delle condizioni per l'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza deve dar conto della presenza di elementi atti a ritenere il beneficio idoneo ad evitare che il condannato commetta altri reati, potendo detti elementi riguardare sia l'efficacia delle prescrizioni imposte, sia le caratteristiche di personalità del soggetto o i progressi fatti registrare nel corso dell'eventuale trattamento intramurario, sia gli esiti delle indagini svolte sulla sua condotta in ambiente libero» (Sez. 1, n. 56703 del 05/06/2018, Bonsignore, Rv. 274657; Sez. 1, n. 6712 del 01/12/1999, Marrone, Rv. 215098).3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento, in primo luogo, dalla commissione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di gravissimi reati, che gli sono valsi la condanna a severa pena detentiva, e dalle preoccupanti informazioni acquisite in ordine alla sua proclività al crimine, che hanno ulteriore indotto la sua sottoposizione, a far data dall'Il aprile 2019, data della scarcerazione, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. I giudici pugliesi hanno, ulteriormente, considerato che la concretezza di un rischio di recidiva incompatibile con l'ammissione alla detenzione domiciliare è definitivamente attestata dalla vicenda, che hanno adeguatamente illustrato, della quale egli è stato protagonista nel settembre 2020, per la quale è stato raggiunto da misura cautelare in quanto gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata, violazione della legislazione in materia di armi e di misure di prevenzione e ricettazione, e che appare sintomatica di inveterata ed irredimibile propensione alla delinquenza. 4. A fronte di un percorso argomentativo lineare e coerente, il ricorrente appunta le proprie doglianze sull'omessa acquisizione di un documento, la relazione dell'UEPE, che, qualora pure considerato, non avrebbe potuto incidere in misura decisiva sulla decisione impugnata. Sul punto, va premesso che dalla previsione dell'art. 71-bis, terzo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, secondo cui «I provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla base dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi all'osservazione e al trattamento nonché, quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento» non discende, in via automatica, l'illegittimità dei provvedimenti che non siano stati preceduti dagli indicati adempimenti. In questa direzione milita l'indirizzo seguito, con riferimento ad altra misura alternativa alla detenzione, dalla giurisprudenza di legittimità, che ha precisato come «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su un'istanza presentata da un condannato in stato di libertà, non ha l'obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità del richiedente, qualora le risultanze documentali rivelino l'inidoneità della misura richiesta» (Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, Luperti, Rv. 279581). Il parametro normativo invocato dal ricorrente impone, dunque, di compiere una verifica di tipo contenutistico ed argomentativo, volta ad accertare la complessiva adeguatezza della motivazione che non vi si sia attenuta. Tale verifica sortisce, nel caso di specie, esito sicuramente positivo, giacché le informazioni relative ai più risalenti comportamenti di [OSCURATO:PERSONA] trovano pendant, da un canto, nell'applicazione, a pena espiata, di una misura di prevenzione che postula, per necessità, l'attualità della pericolosità sociale e, dall'altro, nella commissione di condotte, posteriori all'operato intervento rieducativo, plasticamente espressive di tendenza a delinquere. Tanto induce a ritenere che, quali che siano stati gli esiti dell'azione risocializzante (il ricorrente segnala, tra l'altro, di avere ottenuto 415 giorni di liberazione anticipata), i fatti successivi a quelli documentati dalla relazione della cui omessa acquisizione si discute valgono a concretizzare il rischio di recidiva ostativo all'ammissione alla detenzione domiciliare. Né, va aggiunto, sussiste il travisamento dedotto dal ricorrente con riferimento all'episodio del settembre 2020, che il Tribunale di sorveglianza ha nitidamente tratteggiato, offrendo congrua spiegazione del parziale ripensamento dibattimentale della persona offesa e, in termini più generali, assegnando primaria rilevanza ad una ipotesi accusatoria che ha già ricevuto l'avallo del giudice della cautela e che, pertanto, appare, allo stato, solida. 3. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il r