CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19823/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 228/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione sita in Roma, piazza Cavour. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 1259/2017, depositata in data16 maggio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Contro il rifiuto tacito relativo all’ istanza di rimborso per l’ IRPEF relativo all’anno 2000 (per € 68.581,08) opposto dall' A genzia delle Entrate di Firenze ricorreva , dinanzi alla C.t.p. di Firenze, [OSCURATO:PERSONA] rimb. IRPEF 2003 Calderoni, dirigente Enel , sostenendone l'illegittimità , in quanto sull'imponibile a lui liquidato come previdenza integrativa aziendale non era stata a pplicata l'aliquota del 12,50% ma l'aliquota maggiore di € 34,52% determinata in sede di liquidazione del trattamento di fine rapporto. 2. La C.t.p., innanzi alla quale si costituiva anche l’Ufficio finanziario, accoglieva il ricorso sul rilievo che il contribuente aveva provato la natura di rendimento netto della somma erogata, così condannando l’Ufficio al rimborso della somma trattenuta. 3. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.rdella Toscana; si costituiva anche l’Ufficio: 4. [OSCURATO:PERSONA], con sentenzan. 1259 /06/2017, depositata in data16 maggio 2017, respingeva il gravame, confermando l’operato del giudice di prima istanza. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Toscana, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 per la quale il contr ibuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 16, lett. a), e 42, comma quarto, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell’art. 6, comma secondo, del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha erroneamente applicato il dictum della sentenza delle SS.UU.n. 13642/2011. La C.t.r., in particolare, ha accolto la domanda di rimborso sulla base del rilievo secondo cui la differenza positiva tra la somma accantonata come capitale e la somma liquidata a fini previdenziali con la cessazione del rapporto di lavoro non può che derivare da un impiego sotto forma di investimento produttivo del reddito. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha confermato la quantificazione del rendimento maturato dal fondo PIA operata dalla C.t.p. sulla base della certificazione rilasciata dall’Enel in data 11 dicembre 2006. 2.Va premesso che si controverte in relazione ad una richiesta di rimborso avanzata da un dirigente ENEL in ordine alle trattenute sulle prestazioni erogate dalla medesima ENEL in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, in aggiunta al trattamento di fine rapporto. In particolare, cessato il rapporto di lavoro, il contribuente riceveva dall’ENEL la somma corrispondente alla liquidazione della propria rendita sulla quale era operata una ritenuta con applicazione della stessa aliquota applicata in sede di liquidazione dell’indennità di fine rapporto. La tesi del contribuente è che il prelievo fosse illegittimo perché la prestazione avrebbe dovuto essere assoggettata a ritenuta nella misura del 12,50%, in particolare in ipotesi di erogazione a fronte di polizze di assicurazione sulla vita, stipulata in epoca antecedente al 28/04/1993, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 13, comma 9 , d.lgs 21 aprile 1993, n. 124, 1, comma 5 , d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, art. 6 legge 26 settembre 1985, n. 482. 3. I due motivi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono fondati. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.13642 del 2011, il principio di diritto è quello dell’applicazione della ritenuta del 12,50% alle somme rinvenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, per tale dovendosi intendere il rendimento netto imputabile alla gestione del Fondo sul mercato del capitale accantonato e va rilevato che sulla res controversa, sempre in continuità di quel principio, questa Corte con numerose pronunce (Cass. 10/06/2016, n. 11941, Cass. 18/10/2017, n. 24525, Cass.15/06/2018, n. 16116) ha chiarito che le somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento sono le somme derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, ma non anche quelle calcolate attraverso l'adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate; nel caso in esame, non sussistendo contestazione sulla circostanza che la prestazione oggetto di controversia sia stata interamente erogata dal Fondo PIA, la sentenza impugnata, nel riconoscere la sussistenza dei rendimenti sulla base della mera certificazione Enel dalla quale, per come riportata dalla stessa sentenza impugnata, non si rinvengono somme investite sul mercato, ha malamente applicato il principio cui doveva uniformarsi. Inoltre, con riferimento al basilare concetto di "rendimento", le Sezioni Unite precisano in motivazione che: a) si tratta del rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato. Tale rilievo, riguardante specificamente la previdenza complementare aziendale per i dirigenti dell'ENEL (disciplinata dagli accordi sindacali del 1986 e del 1998), chiarisce e integra la generale portata regolatrice del principio di diritto; b) che il prospetto Enel certifica esclusivamente la differenza tra il totale del capitale lordo da liquidare e la somma di dotazione iniziale: sul punto Cass. 21/10/2021, n. 29479 ricorda come, con estrema chiarezza, che la PIA non ha potuto né, tantomeno, avrebbe potuto svolgere - quale Fondo interno con accantonamento a bilancio Enel -un'attività di investimento sui mercati finanziari. Pertanto, nessun rendimento derivante dall'investimento, da parte del Fondo PIA, sui mercati finanziari è ipotizzabile. La configurabilità di un rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato risulta incompatibile con il tenore dell'accordo Enel/Fndai del 16 aprile 1986, in quanto l'importo della prestazione spettante al dirigente era predeterminato in anticipo sulla base del rapporto tra l'ultima retribuzione e la pensione. Il rendimento altro non è che la mera differenza da quanto affluito nel Fondo PIA e quanto erogato in concreto ai dirigenti (conf. Cass., 03/05/2022, n.13838); c) che simili conclusioni, del resto, sono asseverate dalla relazione n. 32/1999 della Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - proprio sul bilancio consuntivo di Enel, relativo all'esercizio finanziario 1997 (Cass. 19/06/2018, n. 16116; Cass.13/11/2019, n. 29396; Cass. 23/11/2020, n. 26543). 4. Così chiarita la questione, va decisamente disattesa la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte per l’esistenza di un contrasto interpretativo sul concetto di polizza e proposta in memoria dal contribuente. Invero, per come dianzi esposto, la giurisprudenza della Suprema Corte, anche in relazione al concetto di rendimento di polizza, si è ormai consolidata, non rinvenendosi attuali contrasti nella giurisprudenza di legittimità, e gli argomenti proposti dal ricorrente non inducono a rivedere le valutazioni espresse e non rendono necessaria la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte. 5. In conclusione, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va decisa nel merito la controversia con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Condanna il controricorrente a rifon