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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 25501/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.AMANTE Marco ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Messina che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana e di altro stupefacente, non meglio accertato che il correo, all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine presso l'abitazione dell'AMANTE, aveva eliminato gettandolo nel water e tirando lo sciacquone.

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione all'accertamento della responsabilità a suo carico. 3.

Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione che hanno, in termini coerenti e non contraddittori rappresentato gli in- dici di collegamento tra l'AMANTE e il luogo dove è stato rinvenuto lo stupefacente in ragione della sequenza di accorgimenti predisposti per limitare l'accesso agli estranei (telecamere, inferriata, portone blindata, parole in codice e bussio sinco- pato).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 8 Giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.AMANTE Marco ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Messina che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana e di altro stupefacente, non meglio accertato che il correo, all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine presso l'abitazione dell'AMANTE, aveva eliminato gettandolo nel water e tirando lo sciacquone. 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione all'accertamento della responsabilità a suo carico. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione che hanno, in termini coerenti e non contraddittori rappresentato gli in- dici di collegamento tra l'AMANTE e il luogo dove è stato rinvenuto lo stupefacente in ragione della sequenza di accorgimenti predisposti per limitare l'accesso agli estranei (telecamere, inferriata, portone blindata, parole in codice e bussio sinco- pato). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8 Giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25501/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris