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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 23193/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] Alberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, con la quale è stata in parte riformata, previa esclusione della recidiva e ridetermínazíone della pena, quella del Tribunale di Chieti di condanna del predetto per detenzione a fine di cessione a terzi di gr. 2,9 di MDMS e otto pasticche di ecstasy (in Francavilla al Mare 1118/972017); ritenuto che il ricorso é inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo la difesa ritenuto che la decisione é fondata sul dato ponderale, laddove la Corte ha invece valorizzato le ammissioni dell'imputato (il quale, in sede di esame, secondo quanto affermato in sentenza, aveva ammesso che la droga era destinata al consumo suo e di alcuni amici in occasione di un incontro); che, con riferimento al tenore di tale dichiarato, le censure si risolvono nel mero dissenso rispetto alla lettura dei giudici del doppio grado, inammissibile in sede di legittimità; ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] frrahti • v - .\1 1 O " C :5,:C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] Alberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, con la quale è stata in parte riformata, previa esclusione della recidiva e ridetermínazíone della pena, quella del Tribunale di Chieti di condanna del predetto per detenzione a fine di cessione a terzi di gr. 2,9 di MDMS e otto pasticche di ecstasy (in Francavilla al Mare 1118/972017); ritenuto che il ricorso é inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo la difesa ritenuto che la decisione é fondata sul dato ponderale, laddove la Corte ha invece valorizzato le ammissioni dell'imputato (il quale, in sede di esame, secondo quanto affermato in sentenza, aveva ammesso che la droga era destinata al consumo suo e di alcuni amici in occasione di un incontro); che, con riferimento al tenore di tale dichiarato, le censure si risolvono nel mero dissenso rispetto alla lettura dei giudici del doppio grado, inammissibile in sede di legittimità; ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] frrahti • v - .\1 1 O " C :5,:C
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