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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 ottobre 1962

Cassazione n. 39281/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/10/1962, rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso le ordinanze n. 41/2021 e n. 20/2021, entrambe in data 11/02/2021 del Tribunale di Salerno, sezione del riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che è stata presentata tempestiva richiesta difensiva di discussione in presenza ex art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Il difensore, nel corso della discussione, ha precisato che la misura cautelare è stata revocata e sostituita con una misura interdittiva e, conseguentemente, lo stesso ha rinunciato al terzo motivo di ricorso, insistendo per gli altri motivi proposti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 01/12/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai seguenti reati: artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 8 d.lgs. 74/2000 (capi 18, 19, 27), artt. 110 cod. pen., 8 d.lgs. 74/2000 (capo 31), artt. 110 cod. pen., 81 cpv., 648 bis cod. pen. (capo 20).

2. Con decreto in data 12/01/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, disponeva, nei confronti del sunnominato [OSCURATO:PERSONA], il sequestro preventivo a fini confisca e per equivalente, della somma di euro 880.000,00 in relazione al succitato capo 20.

3. Avverso detti provvedimenti, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], venivano proposti avanti al Tribunale di Salerno ricorsi per riesame che, il Tribunale, con separate ordinanze in data 11/02/2021, rigettava.

4. Avverso dette ordinanze, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto, con unico atto, ricorso per cassazione per lamentare quanto segue.

4.1. Con un primo motivo si denuncia la violazione di legge in relazione all'applicabilità della clausola di riserva di cui all'art. 648 bis cod. pen.: si attribuisce al Sorrentino, quale amministratore di fatto di Egea s.r.l. e di Adriatica s.r.l. di aver ricevuto sine titulo sui conti correnti societari, la somma mensile di euro 40.000,00 proveniente dall'Associazione "Croce azzurra città di Agropoli", di cui prelevava, sistematicamente, in contanti la somma di euro 35.000,00 che consegnava a [OSCURATO:PERSONA] (titolare di fatto dell'associazione, solo fittiziamente intestata a [OSCURATO:PERSONA]), sostituendo denaro proveniente dai reati appropriativi consumati dallo Squecco, in modo da ostacolare o comunque rendere difficoltosa l'identificazione della sua provenienza delittuosa (dall'anno 2017 fino al settembre 2019).

Si assume come il limite genetico di entrambi i provvedimenti è nella insuperabile incidenza della ricostruzione fornita dal giudice per le indagini preliminari, il quale ha ritenuto che la finalità di riciclaggio abbia costituito elemento determinante ai fini della partecipazione del Sorrentino alle condotte presupposte, coincidenti con la fattispecie di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 contestate ai capi 18) e 19), essendosi espressamente ritenuto che il reato di falsa fatturazione, commesso dal Sorrentino in concorso con altri, sia stato finalizzato al successivo riciclaggio dei relativi proventi..

In particolare, in merito alla misura cautelare personale, si evidenzia come la condotta ascritta al Sorrentino sia articolata in due distinte modalità (emissione di fatture per operazioni inesistenti e contestuale riciclaggio realizzato attraverso il presunto prelievo delle somme attribuite alla società con relativa restituzione) che ne fa discendere due autonome contestazioni, tra loro incompatibili, non solo per la ricorrenza della clausola di riserva ma anche per l'impossibilità di sussunnere la medesima condotta (descritta dal Tribunale come fase esecutiva del riciclaggio) nell'alveo dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 648 cod. pen. (rectius, 648 bis cod. pen.).

Nella specie, le condotte non si risolverebbero nella manipolazione del profitto ai fini della successiva dissimulazione, divenendo piuttosto funzionali a consentire la consumazione del reato previsto dall'art. 8 d.lgs. 74/2000, nell'ambito del quale la condotta successiva resterebbe assorbita.

Le medesime argomentazioni giuridiche riverberano la loro efficacia sulla disposta misura cautelare reale.

4.2. Con un secondo motivo, si censura contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in ordine alla ritenuta inoperatività della clausola di riserva ex art. 648 bis cod. pen., in uno all'illogicità ed inesistenza della motivazione addotta sulla individuazione e sulla natura del presunto reato presupposto.

Il ricorso alla circostanza in base alla quale il reato presupposto del riciclaggio risulta essere il reato di peculato volto alla generica appropriazione come incaricato di pubblica sicurezza del denaro della Regione Campania contestato al solo Squecco (e di cui il Sorrentino di fatto non concorre) appare clamorosamente confliggere con la lettura dello stesso capo di imputazione attinente a tutt'altra ipotesi di appropriazione.

Le uniche due ipotesi "appropriative" dei reati contestati allo Squecco coincidenti con la previsione normativa dell'art. 314 cod. pen. attengono all'appropriazione indebita di ambulanze, quali veicoli speciali di cui si aveva la disponibilità per ragioni di servizio, e non già di somme di denaro ottenute dagli [OSCURATO:PERSONA] o dalle ASL poi asseritamente oggetto di condotte di riciclaggio.

Conseguentemente, non potrà che operare l'invocata clausola di riserva, secondo la quale gli autori del reato di riciclaggio non potranno mai essere coloro che hanno partecipato, a qualsiasi titolo, al reato dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità oggetto della condotta.

Si evidenzia, inoltre, come requisito indispensabile per l'applicazione di una misura cautelare reale è l'esistenza del fumus delicti commissi ad esso sotteso, caratterizzato dall'astratta e, tuttavia, incontrovertibile sussumibilità del fatto contestato ad una determinata ipotesi di reato che, nella fattispecie, appare del tutto inesistente, stante l'applicabilità della clausola di riserva.

4.3. Con un terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione in ordine all'operatività del principio di proporzionalità concernente l'applicazione e la 4( 3 perduranza della misura cautelare personale in atto nonché in relazione alle esigenze cautelari sottese alla misura.

Il codice di rito prevede ed impone che il pericolo di reiterazione dell'attività criminosa sia concreto, non bastando al riguardo assunti e presunzioni polivalenti, risultando invece necessaria ed indefettibile una prognosi, oggetto di specifica attività suffragata da criteri di accertamento concreto, correlata anche alle circostanze sopravvenute e documentate in corso di causa.

Le contestazioni mosse al Sorrentino poggiano su un quadro indiziario che, sebbene destituito di fondamento, sarebbe comunque ancorato a parametri cronologici risalenti, non avendo il provvedimento impugnato fornito alcuna adeguata e sufficiente motivazione idonea ad attualizzare la condotta ascritta.

Inoltre, il provvedimento cautelare reale disposto nei confronti della Adriatica s.r.l. non affronta l'intrinseca impossibilità per il Sorrentino, rimesso in libertà, di reiterare i reati della stessa specie, proprio a causa della inoperatività concreta della persona giuridica, annientata dal vincolo applicato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato con riferimento ai primi due motivi proposti, trattabili congiuntamente per le reciproche interazioni.

2. Al riguardo, va premesso come il ricorrente ometta di confrontarsi con il contenuto dell'ordinanza avente a oggetto la misura personale (v. pag. 20) e con quanto riportato nell'ordinanza riguardante la misura reale (v. pag. 18), nelle quali si riconosce come il Sorrentino, amministratore di fatto della Egea s.r.l. prima e della Adriatica s.r.l. poi, risulta aver emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nei confronti dell'associazione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], appartenente a [OSCURATO:PERSONA] e fittiziamente intestata ad un suo prestanome, tale [OSCURATO:PERSONA].

Detta condotta è risultata funzionale a consentire allo Squecco di appropriarsi del denaro pubblico proveniente dall'ASL di Salerno e corrisposto all'associazione di volontariato per garantire il servizio pubblico di trasporto infermi.

Squecco risulta aver riversato il denaro pubblico destinato alla Onlus sui conti delle due succitate società; il Sorrentino, di contro, per giustificare i versamenti in entrata, ha emesso fatture per operazioni inesistenti; subito dopo, il Sorrentino ha effettuato prelievi in contanti dai conti correnti di Egea e di Adriatica per importi di volta in volta minimi, che corrispondono a quanto riversato dalla Onlus, che provvede a versare a Squecco, trattenendo una percentuale a titolo di compenso: detta dinamica ha consentito fondatamente di ipotizzare che tale denaro fosse "girato" sul conto corrente delle società in modo da renderne difficile risalire alla sua origine e per fornire un'apparenza di legittimità.Le captate intercettazioni telefoniche, inoltre, hanno fornito la prova di come il Sorrentino avesse cercato di farsi rilasciare dai medici e dagli infermieri che avevano lavorato per la Onlus di Agropoli ricevute che attestino di aver ivi lavorato; lo stesso, inoltre, temendo il sequestro dei conti societari, aveva chiamato il direttore di banca per chiudere i conti e riversare la provvista su nuovi conti correnti intestati al suocero e alla moglie.

2.1. L'emissione di fatture per operazioni inesistenti - come riconosciuto dai giudici di merito - non costituisce il presupposto del delitto di riciclaggio, bensì una fase di esecuzione del riciclaggio stesso, innestandosi nel procedimento di ripulitura del denaro pubblico di cui lo Squecco si appropria.

Il presupposto del delitto di riciclaggio è il delitto di peculato commesso dallo Squecco allorquando lo stesso si è appropriato del denaro pubblico consegnato dall'Asl di Salerno alla Onlus di Agropoli per il servizio di trasporto infermi del "118" affidatole in convenzione.

2.2. Infine, come correttamente evidenziato dalla Procura generale, la [OSCURATO:PERSONA] azzurra Città di Agropoli non può destinare il denaro che riceve dalla Asl per il servizio di trasporto infermi a scopi diversi da quelli relativi al servizio ottenuto in convenzione.

Il Tribunale, quindi, sul presupposto che al Sorrentino non sia stato ascritto tale reato, reputa che non possa ricorrere la clausola di riserva.

L'operatività della stessa, nel caso di specie, è esclusa anche dal finalismo della falsa fatturazione, che teleologicaniente non si esaurisce in sé, bensì, come non illogicamente motivato dal Tribunale, costituisce una modalità della condotta con cui consentire a Squecco di avere a disposizione, con cadenza mensile, in modo clandestino una cospicua somma di denaro di provenienza illecita.

Dunque, nessun post factum della precedente falsa fatturazione a lui imputabile, ma una condotta volta a pulire il denaro che Squecco illecitamente otteneva dalla Asl rispetto al quale il riciclaggio, e il connesso assestamento dell'originario profitto, costituisce il naturale fine della complessiva azione criminosa.

3. L'avvenuta rinuncia al terzo motivo di ricorso, conseguenza della sostituzione della misura cautelare con altra misura interdittiva, esonera dallo scrutinio delle censure ivi formulate.

4. Alla pronuncia di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/10/1962, rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso le ordinanze n. 41/2021 e n. 20/2021, entrambe in data 11/02/2021 del Tribunale di Salerno, sezione del riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che è stata presentata tempestiva richiesta difensiva di discussione in presenza ex art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Il difensore, nel corso della discussione, ha precisato che la misura cautelare è stata revocata e sostituita con una misura interdittiva e, conseguentemente, lo stesso ha rinunciato al terzo motivo di ricorso, insistendo per gli altri motivi proposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 01/12/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai seguenti reati: artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 8 d.lgs. 74/2000 (capi 18, 19, 27), artt. 110 cod. pen., 8 d.lgs. 74/2000 (capo 31), artt. 110 cod. pen., 81 cpv., 648 bis cod. pen. (capo 20). 2. Con decreto in data 12/01/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, disponeva, nei confronti del sunnominato [OSCURATO:PERSONA], il sequestro preventivo a fini confisca e per equivalente, della somma di euro 880.000,00 in relazione al succitato capo 20. 3. Avverso detti provvedimenti, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], venivano proposti avanti al Tribunale di Salerno ricorsi per riesame che, il Tribunale, con separate ordinanze in data 11/02/2021, rigettava. 4. Avverso dette ordinanze, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto, con unico atto, ricorso per cassazione per lamentare quanto segue. 4.1. Con un primo motivo si denuncia la violazione di legge in relazione all'applicabilità della clausola di riserva di cui all'art. 648 bis cod. pen.: si attribuisce al Sorrentino, quale amministratore di fatto di Egea s.r.l. e di Adriatica s.r.l. di aver ricevuto sine titulo sui conti correnti societari, la somma mensile di euro 40.000,00 proveniente dall'Associazione "Croce azzurra città di Agropoli", di cui prelevava, sistematicamente, in contanti la somma di euro 35.000,00 che consegnava a [OSCURATO:PERSONA] (titolare di fatto dell'associazione, solo fittiziamente intestata a [OSCURATO:PERSONA]), sostituendo denaro proveniente dai reati appropriativi consumati dallo Squecco, in modo da ostacolare o comunque rendere difficoltosa l'identificazione della sua provenienza delittuosa (dall'anno 2017 fino al settembre 2019). Si assume come il limite genetico di entrambi i provvedimenti è nella insuperabile incidenza della ricostruzione fornita dal giudice per le indagini preliminari, il quale ha ritenuto che la finalità di riciclaggio abbia costituito elemento determinante ai fini della partecipazione del Sorrentino alle condotte presupposte, coincidenti con la fattispecie di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 contestate ai capi 18) e 19), essendosi espressamente ritenuto che il reato di falsa fatturazione, commesso dal Sorrentino in concorso con altri, sia stato finalizzato al successivo riciclaggio dei relativi proventi.. In particolare, in merito alla misura cautelare personale, si evidenzia come la condotta ascritta al Sorrentino sia articolata in due distinte modalità (emissione di fatture per operazioni inesistenti e contestuale riciclaggio realizzato attraverso il presunto prelievo delle somme attribuite alla società con relativa restituzione) che ne fa discendere due autonome contestazioni, tra loro incompatibili, non solo per la ricorrenza della clausola di riserva ma anche per l'impossibilità di sussunnere la medesima condotta (descritta dal Tribunale come fase esecutiva del riciclaggio) nell'alveo dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 648 cod. pen. (rectius, 648 bis cod. pen.). Nella specie, le condotte non si risolverebbero nella manipolazione del profitto ai fini della successiva dissimulazione, divenendo piuttosto funzionali a consentire la consumazione del reato previsto dall'art. 8 d.lgs. 74/2000, nell'ambito del quale la condotta successiva resterebbe assorbita. Le medesime argomentazioni giuridiche riverberano la loro efficacia sulla disposta misura cautelare reale. 4.2. Con un secondo motivo, si censura contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in ordine alla ritenuta inoperatività della clausola di riserva ex art. 648 bis cod. pen., in uno all'illogicità ed inesistenza della motivazione addotta sulla individuazione e sulla natura del presunto reato presupposto. Il ricorso alla circostanza in base alla quale il reato presupposto del riciclaggio risulta essere il reato di peculato volto alla generica appropriazione come incaricato di pubblica sicurezza del denaro della Regione Campania contestato al solo Squecco (e di cui il Sorrentino di fatto non concorre) appare clamorosamente confliggere con la lettura dello stesso capo di imputazione attinente a tutt'altra ipotesi di appropriazione. Le uniche due ipotesi "appropriative" dei reati contestati allo Squecco coincidenti con la previsione normativa dell'art. 314 cod. pen. attengono all'appropriazione indebita di ambulanze, quali veicoli speciali di cui si aveva la disponibilità per ragioni di servizio, e non già di somme di denaro ottenute dagli [OSCURATO:PERSONA] o dalle ASL poi asseritamente oggetto di condotte di riciclaggio. Conseguentemente, non potrà che operare l'invocata clausola di riserva, secondo la quale gli autori del reato di riciclaggio non potranno mai essere coloro che hanno partecipato, a qualsiasi titolo, al reato dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità oggetto della condotta. Si evidenzia, inoltre, come requisito indispensabile per l'applicazione di una misura cautelare reale è l'esistenza del fumus delicti commissi ad esso sotteso, caratterizzato dall'astratta e, tuttavia, incontrovertibile sussumibilità del fatto contestato ad una determinata ipotesi di reato che, nella fattispecie, appare del tutto inesistente, stante l'applicabilità della clausola di riserva. 4.3. Con un terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione in ordine all'operatività del principio di proporzionalità concernente l'applicazione e la 4( 3 perduranza della misura cautelare personale in atto nonché in relazione alle esigenze cautelari sottese alla misura. Il codice di rito prevede ed impone che il pericolo di reiterazione dell'attività criminosa sia concreto, non bastando al riguardo assunti e presunzioni polivalenti, risultando invece necessaria ed indefettibile una prognosi, oggetto di specifica attività suffragata da criteri di accertamento concreto, correlata anche alle circostanze sopravvenute e documentate in corso di causa. Le contestazioni mosse al Sorrentino poggiano su un quadro indiziario che, sebbene destituito di fondamento, sarebbe comunque ancorato a parametri cronologici risalenti, non avendo il provvedimento impugnato fornito alcuna adeguata e sufficiente motivazione idonea ad attualizzare la condotta ascritta. Inoltre, il provvedimento cautelare reale disposto nei confronti della Adriatica s.r.l. non affronta l'intrinseca impossibilità per il Sorrentino, rimesso in libertà, di reiterare i reati della stessa specie, proprio a causa della inoperatività concreta della persona giuridica, annientata dal vincolo applicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato con riferimento ai primi due motivi proposti, trattabili congiuntamente per le reciproche interazioni. 2. Al riguardo, va premesso come il ricorrente ometta di confrontarsi con il contenuto dell'ordinanza avente a oggetto la misura personale (v. pag. 20) e con quanto riportato nell'ordinanza riguardante la misura reale (v. pag. 18), nelle quali si riconosce come il Sorrentino, amministratore di fatto della Egea s.r.l. prima e della Adriatica s.r.l. poi, risulta aver emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nei confronti dell'associazione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], appartenente a [OSCURATO:PERSONA] e fittiziamente intestata ad un suo prestanome, tale [OSCURATO:PERSONA]. Detta condotta è risultata funzionale a consentire allo Squecco di appropriarsi del denaro pubblico proveniente dall'ASL di Salerno e corrisposto all'associazione di volontariato per garantire il servizio pubblico di trasporto infermi. Squecco risulta aver riversato il denaro pubblico destinato alla Onlus sui conti delle due succitate società; il Sorrentino, di contro, per giustificare i versamenti in entrata, ha emesso fatture per operazioni inesistenti; subito dopo, il Sorrentino ha effettuato prelievi in contanti dai conti correnti di Egea e di Adriatica per importi di volta in volta minimi, che corrispondono a quanto riversato dalla Onlus, che provvede a versare a Squecco, trattenendo una percentuale a titolo di compenso: detta dinamica ha consentito fondatamente di ipotizzare che tale denaro fosse "girato" sul conto corrente delle società in modo da renderne difficile risalire alla sua origine e per fornire un'apparenza di legittimità.Le captate intercettazioni telefoniche, inoltre, hanno fornito la prova di come il Sorrentino avesse cercato di farsi rilasciare dai medici e dagli infermieri che avevano lavorato per la Onlus di Agropoli ricevute che attestino di aver ivi lavorato; lo stesso, inoltre, temendo il sequestro dei conti societari, aveva chiamato il direttore di banca per chiudere i conti e riversare la provvista su nuovi conti correnti intestati al suocero e alla moglie. 2.1. L'emissione di fatture per operazioni inesistenti - come riconosciuto dai giudici di merito - non costituisce il presupposto del delitto di riciclaggio, bensì una fase di esecuzione del riciclaggio stesso, innestandosi nel procedimento di ripulitura del denaro pubblico di cui lo Squecco si appropria. Il presupposto del delitto di riciclaggio è il delitto di peculato commesso dallo Squecco allorquando lo stesso si è appropriato del denaro pubblico consegnato dall'Asl di Salerno alla Onlus di Agropoli per il servizio di trasporto infermi del "118" affidatole in convenzione. 2.2. Infine, come correttamente evidenziato dalla Procura generale, la [OSCURATO:PERSONA] azzurra Città di Agropoli non può destinare il denaro che riceve dalla Asl per il servizio di trasporto infermi a scopi diversi da quelli relativi al servizio ottenuto in convenzione. Il Tribunale, quindi, sul presupposto che al Sorrentino non sia stato ascritto tale reato, reputa che non possa ricorrere la clausola di riserva. L'operatività della stessa, nel caso di specie, è esclusa anche dal finalismo della falsa fatturazione, che teleologicaniente non si esaurisce in sé, bensì, come non illogicamente motivato dal Tribunale, costituisce una modalità della condotta con cui consentire a Squecco di avere a disposizione, con cadenza mensile, in modo clandestino una cospicua somma di denaro di provenienza illecita. Dunque, nessun post factum della precedente falsa fatturazione a lui imputabile, ma una condotta volta a pulire il denaro che Squecco illecitamente otteneva dalla Asl rispetto al quale il riciclaggio, e il connesso assestamento dell'originario profitto, costituisce il naturale fine della complessiva azione criminosa. 3. L'avvenuta rinuncia al terzo motivo di ricorso, conseguenza della sostituzione della misura cautelare con altra misura interdittiva, esonera dallo scrutinio delle censure ivi formulate. 4. Alla pronuncia di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in
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