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CassazionedecretoSezione LDecisione del 31 agosto 2026

Cassazione n. 24890/2026

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[OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2988 - controricorrente -avverso la sentenza n. 837/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 02/11/2021 R.G.N. 367/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11571/2022Numero sezionale 2988/2026Numero di raccolta generale 24890/20261. [OSCURATO:PERSONA], avvocato ex dipendente dell’INPS, ha impugnato lasentenza n. 837/2021 della Corte d’appello di Bologna che, in parzialeriforma della decisione resa all’esito del giudizio di opposizione a decretoingiuntivo promosso nei confronti dell’INPS, ha revocato il decreto opposto,condannando il lavoratore alla restituzione, in favore dell’Istituto, dellasomma di euro 48.706,38, corrispondente all’importo netto percepito inesecuzione di una sentenza di primo grado successivamente riformata, edha (a sua volta) condannato l’INPS al pagamento di euro 2.905,00 a titolo dirimborso dell’indennità di toga, compensando integralmente le spese deldoppio grado.2.

La controversia trae origine dall’opposizione proposta dal ricorrenteavverso il decreto ingiuntivo (n. 500/17) ottenuto dall’INPS per il recuperodelle somme corrisposte in esecuzione della sentenza n. 635/2013 delTribunale di Bologna che aveva riconosciuto al lavoratore arretrati retributivie la ricostituzione del trattamento pensionistico mediante nuovo accreditocontributivo.

Tale decisione veniva successivamente riformata dalla Corted’appello di Bologna con sentenza n. 806/2015, sicché l’INPS procedevadapprima al recupero delle maggiorazioni pensionistiche e, successivamente,delle retribuzioni erogate.3.

Con l’opposizione, l’attuale ricorrente chiedeva che l’indebito fossedeterminato al netto delle ritenute fiscali e ne eccepiva l’estinzione, totale oparziale, per compensazione con propri controcrediti derivanti dal verbale diconciliazione giudiziale del 10 luglio 2007 e dal giudicato formatosi sullasentenza n. 349/2012 del Tribunale di Ferrara, confermata dalla sentenza n.283/2016 della Corte d’appello di Bologna.4.

In particolare, il lavoratore assumeva di essere creditore nei confrontidell’INPS di differenze pensionistiche mensili pari a euro 130,16 decorrentidal marzo 2011, della somma di euro 64.085,37 a titolo di compensiprofessionali “2%”, asseritamente recuperati dall’Istituto in violazione degliNumero registro generale 11571/2022Numero sezionale 2988/2026accordi transattivi del 2007, nonché della somma di euro 2.N9u0m5er,o0di0ra caco lttaigteonleora led2i4 890/2026Data pubblicazione 31/08/2026rimborso dell’indennità di toga.5.

A sostegno delle proprie domande, deduceva che, in forza dellaconciliazione del 2007, una parte delle somme percepite a titolo di compensiprofessionali “2%” era stata definitivamente attribuita in suo favore, mentre laresidua quota avrebbe dovuto essere compensata con futuri crediti della stessanatura; assumeva, invece, che l’INPS avesse successivamente proceduto alrecupero integrale delle somme, con riflessi anche sul trattamento pensionistico.Richiamava altresì il giudicato formatosi nelle pregresse controversie aventi adoggetto la riliquidazione della pensione operata dall’Istituto.6.

Il Tribunale di Bologna rigettava l’opposizione, reputando infondate lepretese dell’opponente.7.

Proposto appello dall’attuale ricorrente, la Corte territoriale accoglieva ilgravame soltanto in parte, ritenendo che la restituzione dovesse essere limitataall’importo netto effettivamente percepito dal lavoratore e riconoscendo, infavore di quest’ultimo, il diritto al rimborso dell’indennità di toga; rigettava,invece, le ulteriori pretese fatte valere in compensazione.9.

In particolare, la Corte d’appello reputava sufficientemente motivata ladecisione di primo grado, escludeva che l’appellante avesse adeguatamenteindividuato gli elementi probatori decisivi asseritamente trascurati dal Tribunalee riteneva inammissibili, in quanto non ritualmente proposte in primo grado sottoil profilo della compensazione, le domande relative ai compensi professionali“2%”.

Aggiungeva che tali pretese sarebbero state comunque infondate nelmerito, emergendo dalle pregresse vicende negoziali e giudiziarie un debitorestitutorio del lavoratore, salvo quanto già riconosciuto in altra controversia.Quanto alle differenze pensionistiche, osservava che la restituzione dellaprovvista contributiva giustificava la conseguente rideterminazione deltrattamento pensionistico.10.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi, assistiti da memoria, cui l’INPS ha resistito concontroricorso.Numero registro generale 11571/2022Numero sezionale 2988/2026Numero di raccolta generale 24890/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 31/08/20261.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2909 cod.civ. e 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., assumendo che la Corte territoriale avrebbe disatteso il giudicatoformatosi sulla sentenza n. 349/2012 del Tribunale di Ferrara e sullasentenza n. 283/2016 della Corte d’appello di Bologna, le quali avrebberodefinitivamente escluso sia il diritto-dovere dell’INPS di riliquidare lapensione nei termini del provvedimento dell’8 febbraio 2011, sia la legittimitàdel recupero unilaterale dell’indebito retributivo in violazione dell’accordo del2007; sostiene, pertanto, che la sentenza impugnata avrebbe erroneamentenegato la compensazione con i controcrediti pensionistici e retributividerivanti dal giudicato e dal verbale conciliativo.2.

Il motivo è inammissibile sotto plurimi e concorrenti profili.2.1 Si deve rammentare che è consolidato nella giurisprudenza di questaCorte l'orientamento secondo cui la denuncia di violazione del giudicatoesterno se, da un lato, attribuisce al giudice di legittimità il potere di“accertare direttamente l'esistenza e la portata del giudicato con cognizionepiena che si estende al diretto merito degli atti del processo ed alla direttavalutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini edaccertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data alriguardo dal giudice di merito” (Cass.

S.U.

Sez.

U, Sentenza n. 24664 del28/11/2007), dall'altro lato, richiede pur sempre che vengano assolti glioneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366, n. 6), e 369, n.4), c.p.c., per cui il ricorrente è tenuto a trascrivere nel ricorso il testo dellasentenza o del provvedimento giudiziale che si assume passato in giudicatoe ad indicare tempi, modo e luogo della produzione del documento nelgiudizio di merito (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 15737 del 23/06/2017 e Cass.S.U.

Sez.

U, Sentenza n. 1416 del 27/01/2004).È stato, anzi, precisato al riguardo che “poiché la sentenza prodotta inun giudizio per dimostrare l'esistenza di un giudicato esterno rilevante ai finiNumero registro generale 11571/2022della decisione assume rispetto ad esso ‒ in ragione della sua oggettivaNu minetrorsinezsioenaclea2 988/2026Numero di raccolta generale 24890/2026natura di documento ‒ la natura di una produzione documentale, il requisito diData pubblicazione 31/08/2026ammissibilità del ricorso per cassazione indicato dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.concerne, in tutte le sue implicazioni, anche una sentenza prodotta nel giudiziodi merito, riguardo alla quale il motivo di ricorso per cassazione argomenti lacensura della sentenza di merito quanto all'esistenza, alla negazione oall'interpretazione del suo valore di giudicato esterno” (Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 21560 del 18/10/2011 e negli stessi termini Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 12658 del 05/06/2014).Nel caso in esame, sarebbe stato onere del ricorrente procedere allariproposizione nel corpo del ricorso quantomeno dei passaggi essenziali delledecisioni richiamate (sentenze del Tribunale di Ferrara n. 349/2012 e della Corted’appello di Bologna n. 283/2016), così da consentire a questa Corte di verificarel’effettiva portata del giudicato e la loro incidenza sulla controversia.

Per contro,il motivo di ricorso omette di riprodurre finanche i necessari passaggi salientidelle decisioni, limitandosi ad asserire pressoché apoditticamente che esse eranogià venute a statuire nella sostanza sulla domanda successivamente azionata eall’origine del presente giudizio.2.2 Sotto altro profilo, il motivo, dietro l’apparente deduzione di violazionedi legge, sollecita, in realtà, un riesame del compendio documentale e dellerisultanze processuali, in ordine alla portata dell’accordo del 2007, alle modalitàdi recupero operate dall’INPS e alla correlata incidenza sul trattamentopensionistico, attività che è preclusa al giudice di legittimità.

La censura sirisolve, in sostanza, in una diversa ricostruzione del fatto e del contenuto degliinammissibile in questa sede.3.

Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 437,secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., deducendo che la Corte d’appello avrebbe omesso di valutaredocumentazione decisiva, anche proveniente dall’INPS, attestante sia la misuradella riduzione pensionistica di euro 130,16 mensili sia l’ammontare del recuperoNumero registro generale 11571/2022Numero sezionale 2988/2026di euro 64.085,37, nonché l’illegittimità di tali operazioni Nuamlelrao di lruaccceolt a gdeenelr ale 24890/2026Data pubblicazione 31/08/2026giudicato; lamenta, inoltre, che il giudice del gravame abbia erroneamenteritenuto nuove, o comunque non ritualmente dedotte, domande che, invece,sarebbero state già formulate nel ricorso in opposizione a d.i., essendosi ilricorrente limitato, nel corso del processo, a ridurre il petitum attraverso larinuncia alle pretese non liquide.4.

Il motivo è inammissibile perché sotto la veste della violazione dilegge, il ricorrente contesta la ricostruzione del fatto operata dalla Corteterritoriale, e segnatamente la valutazione delle prove documentali e laqualificazione delle domande.E’ utile rammentare, a riguardo, che il vizio di violazione di norme didiritto consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi,implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa,l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma edinerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile,in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, ma nei limitifissati dalla disciplina applicabile ratione temporis.

Il discrimine tra l'una el'altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anchela prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (frale più recenti, tra le tante, Cass. 12.9.2016 n. 17921; Cass. 11.1.2016 n.195; Cass. 30.12.2015 n. 26110).Parimenti, non è configurabile una violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.;infatti, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o difalsa applicazione degli artt. 115-116 cod. proc. civ. non può porsi per unaerronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito,ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto abase della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficioal di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suoprudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato comeNumero registro generale 11571/2022Numero sezionale 2988/2026facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,N eumleermo dei rnactcio ldta ig epnreroalve a24 890/2026Data pubblicazione 31/08/2026soggetti invece a valutazione (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1229; Cass. 27dicembre 2016, n. 27000; Cass. 11 dicembre 2015, n. 25029; Cass. 19 giugno2014, n. 13960): eventualità, quelle in discorso, che nulla hanno a che vedere(si noti) con la fattispecie considerata.Ne consegue che il motivo si risolve, anche in questo caso, in una richiestadi riesame del compendio istruttorio, estranea al giudizio di legittimità.5.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 1243 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ., assumendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non dedottiin primo grado i controcrediti opposti in compensazione, in particolare quellorelativo ai “compensi 2%”; sostiene, invece, che la compensazione era stataespressamente eccepita sin dall’atto di opposizione al decreto ingiuntivo e che,pertanto, la sentenza impugnata avrebbe negato l’operatività di un istitutodestinato a produrre di diritto l’estinzione reciproca dei crediti coesistenti.6.

Il motivo è inammissibile.6.1 La Corte territoriale ha fondato il rigetto della compensazione su unaduplice ratio decidendi, avendo da un lato, dichiarato la richiesta inammissibile(per mancata rituale proposizione in primo grado); dall’altro, ritenuto lamedesima infondata nel merito, anche a volerla qualificare come domandaautonoma di condanna (v. p. 7, ultimi due cpv., sentenza impugnata).Il ricorrente, tuttavia, censura esclusivamente la prima ratio decidendi(inammissibilità), deducendo che i controcrediti erano stati tempestivamenteopposti in compensazione, ma non attinge in alcun modo la seconda autonomaratio (infondatezza).Ne consegue che, una volta rimasta ferma la statuizione di infondatezza, lacensura relativa alla sola inammissibilità risulta priva di decisività, conconseguente inammissibilità del motivo.Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondocui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascunaidonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamenteNumero registro generale 11571/2022riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra Nleum tearonsetzeio nale 2988/2026Numero di raccolta generale 24890/2026Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l'inammissibilità oData pubblicazione 31/08/2026l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l'esamedei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei adeterminare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunqueconsolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiaratainammissibile o rigettata (cfr. Cass. n. 15399/2018).6.2 Sotto altro e distinto profilo, la censura introduce una rivisitazionedel thema decidendum e del contenuto degli atti introduttivi, mirando adimostrare l’avvenuta proposizione della compensazione, e quindisollecitando un nuovo esame degli atti processuali, in contrasto con i limitidel sindacato di legittimità.7.

Con il quarto motivo viene denunciata la violazione dell’art. 19 dellalegge n. 218 del 1952, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., sul rilievo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenutogiustificata la riduzione della pensione in ragione della necessariacorrispondenza tra contribuzione accreditata e prestazione pensionistica,senza considerare che, nella specie, la contribuzione e il pagamento delleretribuzioni non erano coevi e che, pertanto, l’obbligo contributivo nonpoteva essere traslato in danno del lavoratore, né poteva legittimare lariliquidazione in diminuzione del trattamento pensionistico.8.

Il motivo è inammissibile.Pur formalmente prospettato come violazione di legge, esso presupponeuna ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella accolta dalla Corteterritoriale, in ordine: alle modalità e al tempo del pagamento delleretribuzioni; al regime della contribuzione e all’incidenza di tali elementi sullalegittimità della riduzione pensionistica.

Il ricorrente, infatti, fonda la dedottaviolazione dell’art. 19 L. n. 218/1952 su una diversa lettura dei documenti edelle risultanze istruttorie, richiedendo implicitamente a questa Corte unnuovo apprezzamento del materiale probatorio.

Orbene, il vizio di cui all’art.360, n. 3, c.p.c. può essere dedotto (come dianzi precisato) solo a fronte diNumero registro generale 11571/2022una ricostruzione dei fatti non contestata, mentre nella specie la censNuurmaer oi nsevzieonsatle2 988/2026Numero di raccolta generale 24890/2026proprio gli accertamenti fattuali operati dal giudice di merito.Data pubblicazione 31/08/2026Ne consegue che il motivo si risolve, anche in questo caso, in unainammissibile richiesta di riesame del merito della controversia.9.

Il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese di legittimità, liquidate indispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento delle spese di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensied euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali al 15% ed accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte di cassazione, il 18 giugno 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2988 - controricorrente -avverso la sentenza n. 837/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 02/11/2021 R.G.N. 367/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11571/2022Numero sezionale 2988/2026Numero di raccolta generale 24890/20261. [OSCURATO:PERSONA], avvocato ex dipendente dell’INPS, ha impugnato lasentenza n. 837/2021 della Corte d’appello di Bologna che, in parzialeriforma della decisione resa all’esito del giudizio di opposizione a decretoingiuntivo promosso nei confronti dell’INPS, ha revocato il decreto opposto,condannando il lavoratore alla restituzione, in favore dell’Istituto, dellasomma di euro 48.706,38, corrispondente all’importo netto percepito inesecuzione di una sentenza di primo grado successivamente riformata, edha (a sua volta) condannato l’INPS al pagamento di euro 2.905,00 a titolo dirimborso dell’indennità di toga, compensando integralmente le spese deldoppio grado.2. La controversia trae origine dall’opposizione proposta dal ricorrenteavverso il decreto ingiuntivo (n. 500/17) ottenuto dall’INPS per il recuperodelle somme corrisposte in esecuzione della sentenza n. 635/2013 delTribunale di Bologna che aveva riconosciuto al lavoratore arretrati retributivie la ricostituzione del trattamento pensionistico mediante nuovo accreditocontributivo. Tale decisione veniva successivamente riformata dalla Corted’appello di Bologna con sentenza n. 806/2015, sicché l’INPS procedevadapprima al recupero delle maggiorazioni pensionistiche e, successivamente,delle retribuzioni erogate.3. Con l’opposizione, l’attuale ricorrente chiedeva che l’indebito fossedeterminato al netto delle ritenute fiscali e ne eccepiva l’estinzione, totale oparziale, per compensazione con propri controcrediti derivanti dal verbale diconciliazione giudiziale del 10 luglio 2007 e dal giudicato formatosi sullasentenza n. 349/2012 del Tribunale di Ferrara, confermata dalla sentenza n.283/2016 della Corte d’appello di Bologna.4. In particolare, il lavoratore assumeva di essere creditore nei confrontidell’INPS di differenze pensionistiche mensili pari a euro 130,16 decorrentidal marzo 2011, della somma di euro 64.085,37 a titolo di compensiprofessionali “2%”, asseritamente recuperati dall’Istituto in violazione degliNumero registro generale 11571/2022Numero sezionale 2988/2026accordi transattivi del 2007, nonché della somma di euro 2.N9u0m5er,o0di0ra caco lttaigteonleora led2i4 890/2026Data pubblicazione 31/08/2026rimborso dell’indennità di toga.5. A sostegno delle proprie domande, deduceva che, in forza dellaconciliazione del 2007, una parte delle somme percepite a titolo di compensiprofessionali “2%” era stata definitivamente attribuita in suo favore, mentre laresidua quota avrebbe dovuto essere compensata con futuri crediti della stessanatura; assumeva, invece, che l’INPS avesse successivamente proceduto alrecupero integrale delle somme, con riflessi anche sul trattamento pensionistico.Richiamava altresì il giudicato formatosi nelle pregresse controversie aventi adoggetto la riliquidazione della pensione operata dall’Istituto.6. Il Tribunale di Bologna rigettava l’opposizione, reputando infondate lepretese dell’opponente.7. Proposto appello dall’attuale ricorrente, la Corte territoriale accoglieva ilgravame soltanto in parte, ritenendo che la restituzione dovesse essere limitataall’importo netto effettivamente percepito dal lavoratore e riconoscendo, infavore di quest’ultimo, il diritto al rimborso dell’indennità di toga; rigettava,invece, le ulteriori pretese fatte valere in compensazione.9. In particolare, la Corte d’appello reputava sufficientemente motivata ladecisione di primo grado, escludeva che l’appellante avesse adeguatamenteindividuato gli elementi probatori decisivi asseritamente trascurati dal Tribunalee riteneva inammissibili, in quanto non ritualmente proposte in primo grado sottoil profilo della compensazione, le domande relative ai compensi professionali“2%”. Aggiungeva che tali pretese sarebbero state comunque infondate nelmerito, emergendo dalle pregresse vicende negoziali e giudiziarie un debitorestitutorio del lavoratore, salvo quanto già riconosciuto in altra controversia.Quanto alle differenze pensionistiche, osservava che la restituzione dellaprovvista contributiva giustificava la conseguente rideterminazione deltrattamento pensionistico.10. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi, assistiti da memoria, cui l’INPS ha resistito concontroricorso.Numero registro generale 11571/2022Numero sezionale 2988/2026Numero di raccolta generale 24890/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 31/08/20261. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2909 cod.civ. e 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., assumendo che la Corte territoriale avrebbe disatteso il giudicatoformatosi sulla sentenza n. 349/2012 del Tribunale di Ferrara e sullasentenza n. 283/2016 della Corte d’appello di Bologna, le quali avrebberodefinitivamente escluso sia il diritto-dovere dell’INPS di riliquidare lapensione nei termini del provvedimento dell’8 febbraio 2011, sia la legittimitàdel recupero unilaterale dell’indebito retributivo in violazione dell’accordo del2007; sostiene, pertanto, che la sentenza impugnata avrebbe erroneamentenegato la compensazione con i controcrediti pensionistici e retributividerivanti dal giudicato e dal verbale conciliativo.2. Il motivo è inammissibile sotto plurimi e concorrenti profili.2.1 Si deve rammentare che è consolidato nella giurisprudenza di questaCorte l'orientamento secondo cui la denuncia di violazione del giudicatoesterno se, da un lato, attribuisce al giudice di legittimità il potere di“accertare direttamente l'esistenza e la portata del giudicato con cognizionepiena che si estende al diretto merito degli atti del processo ed alla direttavalutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini edaccertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data alriguardo dal giudice di merito” (Cass. S.U. Sez. U, Sentenza n. 24664 del28/11/2007), dall'altro lato, richiede pur sempre che vengano assolti glioneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366, n. 6), e 369, n.4), c.p.c., per cui il ricorrente è tenuto a trascrivere nel ricorso il testo dellasentenza o del provvedimento giudiziale che si assume passato in giudicatoe ad indicare tempi, modo e luogo della produzione del documento nelgiudizio di merito (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 15737 del 23/06/2017 e Cass.S.U. Sez. U, Sentenza n. 1416 del 27/01/2004).È stato, anzi, precisato al riguardo che “poiché la sentenza prodotta inun giudizio per dimostrare l'esistenza di un giudicato esterno rilevante ai finiNumero registro generale 11571/2022della decisione assume rispetto ad esso ‒ in ragione della sua oggettivaNu minetrorsinezsioenaclea2 988/2026Numero di raccolta generale 24890/2026natura di documento ‒ la natura di una produzione documentale, il requisito diData pubblicazione 31/08/2026ammissibilità del ricorso per cassazione indicato dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.concerne, in tutte le sue implicazioni, anche una sentenza prodotta nel giudiziodi merito, riguardo alla quale il motivo di ricorso per cassazione argomenti lacensura della sentenza di merito quanto all'esistenza, alla negazione oall'interpretazione del suo valore di giudicato esterno” (Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 21560 del 18/10/2011 e negli stessi termini Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 12658 del 05/06/2014).Nel caso in esame, sarebbe stato onere del ricorrente procedere allariproposizione nel corpo del ricorso quantomeno dei passaggi essenziali delledecisioni richiamate (sentenze del Tribunale di Ferrara n. 349/2012 e della Corted’appello di Bologna n. 283/2016), così da consentire a questa Corte di verificarel’effettiva portata del giudicato e la loro incidenza sulla controversia. Per contro,il motivo di ricorso omette di riprodurre finanche i necessari passaggi salientidelle decisioni, limitandosi ad asserire pressoché apoditticamente che esse eranogià venute a statuire nella sostanza sulla domanda successivamente azionata eall’origine del presente giudizio.2.2 Sotto altro profilo, il motivo, dietro l’apparente deduzione di violazionedi legge, sollecita, in realtà, un riesame del compendio documentale e dellerisultanze processuali, in ordine alla portata dell’accordo del 2007, alle modalitàdi recupero operate dall’INPS e alla correlata incidenza sul trattamentopensionistico, attività che è preclusa al giudice di legittimità. La censura sirisolve, in sostanza, in una diversa ricostruzione del fatto e del contenuto degliinammissibile in questa sede.3. Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 437,secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., deducendo che la Corte d’appello avrebbe omesso di valutaredocumentazione decisiva, anche proveniente dall’INPS, attestante sia la misuradella riduzione pensionistica di euro 130,16 mensili sia l’ammontare del recuperoNumero registro generale 11571/2022Numero sezionale 2988/2026di euro 64.085,37, nonché l’illegittimità di tali operazioni Nuamlelrao di lruaccceolt a gdeenelr ale 24890/2026Data pubblicazione 31/08/2026giudicato; lamenta, inoltre, che il giudice del gravame abbia erroneamenteritenuto nuove, o comunque non ritualmente dedotte, domande che, invece,sarebbero state già formulate nel ricorso in opposizione a d.i., essendosi ilricorrente limitato, nel corso del processo, a ridurre il petitum attraverso larinuncia alle pretese non liquide.4. Il motivo è inammissibile perché sotto la veste della violazione dilegge, il ricorrente contesta la ricostruzione del fatto operata dalla Corteterritoriale, e segnatamente la valutazione delle prove documentali e laqualificazione delle domande.E’ utile rammentare, a riguardo, che il vizio di violazione di norme didiritto consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi,implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa,l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma edinerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile,in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, ma nei limitifissati dalla disciplina applicabile ratione temporis. Il discrimine tra l'una el'altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anchela prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (frale più recenti, tra le tante, Cass. 12.9.2016 n. 17921; Cass. 11.1.2016 n.195; Cass. 30.12.2015 n. 26110).Parimenti, non è configurabile una violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.;infatti, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o difalsa applicazione degli artt. 115-116 cod. proc. civ. non può porsi per unaerronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito,ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto abase della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficioal di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suoprudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato comeNumero registro generale 11571/2022Numero sezionale 2988/2026facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,N eumleermo dei rnactcio ldta ig epnreroalve a24 890/2026Data pubblicazione 31/08/2026soggetti invece a valutazione (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1229; Cass. 27dicembre 2016, n. 27000; Cass. 11 dicembre 2015, n. 25029; Cass. 19 giugno2014, n. 13960): eventualità, quelle in discorso, che nulla hanno a che vedere(si noti) con la fattispecie considerata.Ne consegue che il motivo si risolve, anche in questo caso, in una richiestadi riesame del compendio istruttorio, estranea al giudizio di legittimità.5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 1243 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ., assumendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non dedottiin primo grado i controcrediti opposti in compensazione, in particolare quellorelativo ai “compensi 2%”; sostiene, invece, che la compensazione era stataespressamente eccepita sin dall’atto di opposizione al decreto ingiuntivo e che,pertanto, la sentenza impugnata avrebbe negato l’operatività di un istitutodestinato a produrre di diritto l’estinzione reciproca dei crediti coesistenti.6. Il motivo è inammissibile.6.1 La Corte territoriale ha fondato il rigetto della compensazione su unaduplice ratio decidendi, avendo da un lato, dichiarato la richiesta inammissibile(per mancata rituale proposizione in primo grado); dall’altro, ritenuto lamedesima infondata nel merito, anche a volerla qualificare come domandaautonoma di condanna (v. p. 7, ultimi due cpv., sentenza impugnata).Il ricorrente, tuttavia, censura esclusivamente la prima ratio decidendi(inammissibilità), deducendo che i controcrediti erano stati tempestivamenteopposti in compensazione, ma non attinge in alcun modo la seconda autonomaratio (infondatezza).Ne consegue che, una volta rimasta ferma la statuizione di infondatezza, lacensura relativa alla sola inammissibilità risulta priva di decisività, conconseguente inammissibilità del motivo.Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondocui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascunaidonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamenteNumero registro generale 11571/2022riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra Nleum tearonsetzeio nale 2988/2026Numero di raccolta generale 24890/2026Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l'inammissibilità oData pubblicazione 31/08/2026l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l'esamedei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei adeterminare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunqueconsolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiaratainammissibile o rigettata (cfr. Cass. n. 15399/2018).6.2 Sotto altro e distinto profilo, la censura introduce una rivisitazionedel thema decidendum e del contenuto degli atti introduttivi, mirando adimostrare l’avvenuta proposizione della compensazione, e quindisollecitando un nuovo esame degli atti processuali, in contrasto con i limitidel sindacato di legittimità.7. Con il quarto motivo viene denunciata la violazione dell’art. 19 dellalegge n. 218 del 1952, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., sul rilievo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenutogiustificata la riduzione della pensione in ragione della necessariacorrispondenza tra contribuzione accreditata e prestazione pensionistica,senza considerare che, nella specie, la contribuzione e il pagamento delleretribuzioni non erano coevi e che, pertanto, l’obbligo contributivo nonpoteva essere traslato in danno del lavoratore, né poteva legittimare lariliquidazione in diminuzione del trattamento pensionistico.8. Il motivo è inammissibile.Pur formalmente prospettato come violazione di legge, esso presupponeuna ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella accolta dalla Corteterritoriale, in ordine: alle modalità e al tempo del pagamento delleretribuzioni; al regime della contribuzione e all’incidenza di tali elementi sullalegittimità della riduzione pensionistica. Il ricorrente, infatti, fonda la dedottaviolazione dell’art. 19 L. n. 218/1952 su una diversa lettura dei documenti edelle risultanze istruttorie, richiedendo implicitamente a questa Corte unnuovo apprezzamento del materiale probatorio. Orbene, il vizio di cui all’art.360, n. 3, c.p.c. può essere dedotto (come dianzi precisato) solo a fronte diNumero registro generale 11571/2022una ricostruzione dei fatti non contestata, mentre nella specie la censNuurmaer oi nsevzieonsatle2 988/2026Numero di raccolta generale 24890/2026proprio gli accertamenti fattuali operati dal giudice di merito.Data pubblicazione 31/08/2026Ne consegue che il motivo si risolve, anche in questo caso, in unainammissibile richiesta di riesame del merito della controversia.9. Il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese di legittimità, liquidate indispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento delle spese di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensied euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali al 15% ed accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte di cassazione, il 18 giugno 2026.La PresidenteIrene Tricomi
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