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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21771/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta rispettivamente il mancato proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, nonché l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono, nell'ordine, manifestamente infondato e generico; che, invero, la prescrizione non è maturata, dovendosi considerare ai fini del calcolo la pena per il reato di ricettazione (senza tener conto della finestra edittale prevista per l'ipotesi 'attenuata') aggravato in ragione della la riconosciuta recidiva 'ad effetto speciale', che ha effetto sia sulla prescrizione ordinaria, sia in relazione all'aumento conseguente a fenomeni interruttivi, come espressamente previsto dall'art. 161 u.c., c.p.; che, quanto alla pena, si prospettano deduzioni generiche ed inconferenti, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che giustifichino il ricorso, a fronte delle congrue valutazioni contenute in proposito nella motivazione dell'atto impugnato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla determinazione della pena nel minimo edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 mag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta rispettivamente il mancato proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, nonché l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono, nell'ordine, manifestamente infondato e generico; che, invero, la prescrizione non è maturata, dovendosi considerare ai fini del calcolo la pena per il reato di ricettazione (senza tener conto della finestra edittale prevista per l'ipotesi 'attenuata') aggravato in ragione della la riconosciuta recidiva 'ad effetto speciale', che ha effetto sia sulla prescrizione ordinaria, sia in relazione all'aumento conseguente a fenomeni interruttivi, come espressamente previsto dall'art. 161 u.c., c.p.; che, quanto alla pena, si prospettano deduzioni generiche ed inconferenti, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che giustifichino il ricorso, a fronte delle congrue valutazioni contenute in proposito nella motivazione dell'atto impugnato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla determinazione della pena nel minimo edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 mag
Sentenza Cassazione n. 21771/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris