CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14322/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori, che tutti si riportano ai motivi e chiedono l'accoglimento dei ricorsi, Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. D'Avino e Avv. [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo si associa ai colleghi e comunica che la misura cautelare del proprio assistito è stata revocata per motivi di salute). [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 14/11/2021-dep. 7/12/2021 il TRIBUNALE di NAPOLI- sez. riesame accoglieva l'appello del P.M. contro l'ordinanza con cui il TRIBUNALE di NAPOLI in data 16/07/2021 aveva dichiarato l'inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Teresa, IAZZETTA Filippo, FAVELLA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Luigi, PUZIO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Antonio (quest'ultimo agli arresti domiciliari) e di altro non ricorrente, tutti imputati di partecipazione in posizione apicale pluriaggravata all'associazione mafiosa di cui al capo 1, delitto in ordine al quale era in corso il dibattimento; nella circostanza era stato applicato il divieto di dimora in CAMPANIA e nel LAZIO con divieto di allontanamento notturno dal domicilio, per tutti tranne che per [OSCURATO:PERSONA], sottoposto all'obbligo quotidiano di presentazione alla p.g. [OSCURATO:PERSONA] del riesame revocava il provvedimento del TRIBUNALE e disponeva il ripristino delle misure restrittive della libertà in atto fino al 16/07/2021, con dibattimento ancora in corso al momento della pronuncia, e sospendeva l'esecutività dell'ordinanza fino alla definitività della stessa. Il TRIBUNALE aveva ritenuto che alla data del 16/07/2021 fosse decorso il termine di fase di custodia cautelare, pur sospeso per la durata del dibattimento ai sensi dell'art. 304 co. 2 cod. proc. pen., e pur protratto nella sua massima estensione ai sensi dell'art. 304 co. 6 cod. proc. pen., poiché, dopo l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del 5/01/2018, il decreto di citazione a giudizio era stato emesso, con gli imputati in vincoli, il 17/07/2018; lo stesso Giudice non aveva ravvisato l'ulteriore estensione del termine a seguito dei provvedimenti emanati per l'emergenza pandemica, per l'insuperabilità dei termini massimi di cui all'art. 304 del codice di rito. Accogliendo l'appello del P.M., il Collegio del riesame ne condivideva la tesi della ulteriore ragione di sospensione del decorso di tali termini per tutti i procedimenti penali nel periodo compreso fra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020, fondata sulla considerazione che nessun termine poteva derogare alle disposizioni straordinarie dettate per contrastare il Covid-19 e che nel periodo appena richiamato erano state fissate udienze dibattimentali del giudizio in questione, ciascuna delle quali aveva subìto rinvio. A sostegno di tale tesi richiamava pronunce di questa S.C. 2. [OSCURATO:PERSONA] Teresa, IAZZETTA Filippo, FAVELLA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Luigi, PUZIO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Antonio propongono tutti distinti ricorsi per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori, e deducono come motivo comune la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) in relazione all'art. 304 co. 6 cod. proc. pen. e all'art. 83 d.l. n. 18/2020, sostenendo che, al contrario di quanto sancito in sede di riesame, il termine massimo di custodia cautelare non è ulteriormente allungabile neanche in virtù della normativa emergenziale. Ulteriori censure hanno riguardato la mancata indicazione da parte del TRIBUNALE del riesame del termine di scadenza della misura, una volta sommato l'eventuale periodo di sospensione da Covid-19, e l'omessa replica alle deduzioni difensive sul calcolo del termine, tenuto conto della più recente esegesi di legittimità. Nell'udienza odierna il difensore di [OSCURATO:PERSONA] avv [OSCURATO:PERSONA] comunica che nessun provvedimento restrittivo interessa più il proprio assistito. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi vanno rigettati. 1. La scansione non fa porre in dubbio che: al netto della considerazione di sospensioni emergenziali, il termine massimo di fase di custodia cautelare in carcere si sia consumato alla data del 16/07/2021, per il decorso dei tre anni, in relazione alla natura dell'imputazione ai sensi dell'art. 304 co. 6 cod. proc. pen., dalla emissione del decreto che dispone il giudizio, risalente al 17/07/2018; - il termine di sospensione previsto dalla legislazione emergenziale è complessivamente di 63 giorni. I giorni utili ai fini della sospensione sono in realtà 53, se considerati a partire dal 19/03/2020, data in cui è stato disposto il primo rinvio a causa dell'emergenza pandemica; - rinviato nuovamente, e per la stessa ragione, in occasione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudizio è poi ripreso il 14/05/2020. Quel che è controverso è se il termine di cui all'art. 304 co. 6 cod. proc. pen. debba intendersi scaduto alla data del 16/07/2021, come sostenuto dal TRIBUNALE, ovvero se a esso dovesse aggiungersi il segmento temporale derivante dalla sospensione Covid, come sancito dal Riesame. 2. La soluzione data dal Collegio del riesame appare coerente col quadro normativo e con l'esegesi finora su di esso maturata. Esso ha in proposito correttamente richiamato Sez. 4 sentenza n. 17787 del 15/04/2021 (dep. 07/05/2021 Rv. 281167 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui "la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n.18, non opera indiscriminatamente in tutti i procedimenti, ma solo in quelli nei quali siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti e vi sia stata una contestuale sospensione di tali termini, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 83" (in termini analoghi Sez. 5 sentenza n. 2647 del 29/09/2021 dep. 24/01/2022 Rv. 282431 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che è questa la situazione in concreto verificatasi poiché, per quanto appena esposto, a causa della legislazione sulla pandemia, il giudizio in corso davanti al TRIBUNALEha dovuto subire due rinvii, in occasioni di udienza ricadenti nel periodo di sospensione dei termini: dunque, la normativa emergenziale ha conosciuto una diretta incidenza su un procedimento complesso, causandone per due volte il rinvio. Correttamente il Riesame si è discostato dall'interpretazione del TRIBUNALE, secondo cui, pur con la legislazione di emergenza, il termine massimo di fase sarebbe non procrastinabile oltre il proprio limite, perché una tale soluzione contrasta con la finalità propria di quella legislazione, di realizzare per un tempo circoscritto il difficile e precario equilibrio fra la tutela della salute pubblica, che sarebbe stata compromessa dalla celebrazione del giudizio con udienze ricadenti all'interno di quel tempo, e la garanzia di una durata ragionevole della privazione della libertà prima della definitività della condanna: in coerenza con questo il Riesame, ha altrettanto correttamente disatteso quanto il TRIBUNALE aveva argomentato in ordine alla necessità, al fine di rendere operativo il termine di sospensione, che il rinvio facesse seguito a una espressa istanza di trattazione da parte dell'imputato o del suo difensore. Questa S.C. (cf. Sez. 4 sentenza n. 12161 del 24/03/2021 dep. 31/03/2021 Rv. 280780 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) ha chiarito che "la sospensione del decorso dei termini processuali (...) si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento con cui il giudice del merito aveva ritenuto che l'indicata norma determinasse l'automatica sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare in tutti i procedimenti pendenti nel periodo di riferimento)": non vi è quindi una ragione logica per ritenere che, una volta riscontrato, come è avvenuto nella specie, che nel periodo interessato dalla operatività delle disposizioni di cui ai decreti legge n. 11 e n. 18/2020, la sospensione operi anche per i termini massimi di fase. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempienti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso a Roma il giorno 23/0