CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 settembre 1978
Cassazione n. 31663/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (imputato) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/09/1978 inoltre: [OSCURATO:PERSONA], parte civile, non ricorrente [OSCURATO:PERSONA], p.c. non ricorrente [OSCURATO:PERSONA], resp. civ., non ricorrente avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso v [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Campobassoi il 4 luglio 2023/ ha integralmente confermato la sentenza, appellata dal Pubblico Ministero e dalle parti civili, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Isernia il 13 ottobre 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha assolto, con la formula "perché il fatto non costituisce reato", [OSCURATO:PERSONA] dal reato di omicidio stradale, contestato come commesso il 15 marzo 2018, data dell'incidente stradale, con evento-morte della vittima verificatosi il 15 aprile 2018. 2.1 fatti, in estrema sintesi, come ricostruiti dai giudici di merito. 2.1. All'imputato è stato contestato di avere, per colpa, causato la morte di [OSCURATO:PERSONA], in particolare, essendosi l'autocarro autoarticolato condotto da [OSCURATO:PERSONA] fermato, per un'avaria, all'interno di una galleria, e non riuscendo a ripartire, non avendo il conducente adeguatamente segnalato l'occupazione delle carreggiata e la situazione di pericolo, in particolare non avendo apposto a terra il prescritto segnale mobile (c.d. "triangolo"), avendo così provocato, appunto, il decesso di [OSCURATO:PERSONA], il quale, sopraggiungendo alla guida di una [OSCURATO:PERSONA] nella stessa direzione di marcia dell'autocarro, è andato a collidere violentemente con la parte posteriore del rimorchio del mezzo fermo, della cui presenza non si era avveduto, riportando lesioni gravissime che, dopo un mese, lo hanno condotto a morte. 2.2. Il Tribunale e la Corte di appello hanno rilevato che l'avaria del mezzo era già stata portata all'attenzione delle Forze di polizia, che avevano predisposto e concretamente attuato un servizio di viabilità in loco con l'impiego di due automobili di istituto con i lampeggianti blu accesi, le frecce lampeggianti e la scritta "incidente" illuminata sul tetto, e due militari in divisa a terra muniti di giubbotto catarifrangente di colore arancione e di paletta per segnalare il pericolo e disciplinare il traffico, in attesa che i Vigili del fuoco, già avvisati, rimuovessero il mezzo in avaria, e che, ciononostante, il conducente della [OSCURATO:PERSONA], non agganciato con le cinture di sicurezza, senza avvedersi della situazione, dei mezzi dei Carabinieri, di quelli dell'Anas né della predisposizione delle segnalazioni di cui si è detto, aveva imboccato la galleria, peraltro buia, e, senza frenare, si era schiantato, alla velocità di 70 chilometri orari, superiore, secondo il consulente tecnico del P.M., a quella che prudentemente avrebbe dovuto osservare nel concreto contesto dato (di notte, all'interno di galleria non illuminata), contro il mezzo fermo, i cui catarifrangenti erano comunque visibili, letteralmente "infilzandosi" sulla parte posteriore del mezzo.3. Ciò posto, ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Campobasso, che, ricostruiti gli antefatti, si affida a due motivi con i quali denuncia violazione di legge (il primo motivo) e difetto di motivazione (il secondo motivo). 3.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 589, commi 1 e 2, 41 e 43 cod. pen., in relazione agli artt. 161 e 162 del codice della strada ed omissione di pronunzia, in relazione alle circostanze dedotte nell'appello della Parte pubblica, che aveva con plurimi argomenti posto in dubbio che la situazione di fatto fosse effettivamente quella descritta nella sentenza di primo grado (il ricorrente indica esemplificativamente alla p. 5 dell'impugnazione i temi dell'effettivo posizionamento sulla strada di uno dei due veicoli dei Carabinieri, della presenza o meno di fumo in galleria, della visibilità o meno dei catarifrangenti dell'autoarticolato fermo). 3.2. Con il secondo motivo censura carenza e/o mera apparenza e/o contraddittorietà e/o illogicità della motivazione, che, da un lato, recepisce la ricostruzione svolta nella sentenza di primo grado, ove si legge che non è certo che l'omesso posizionamento del segnale mobile di pericolo abbia avuto un ruolo causale nella determinazione dell'evento, ma, dall'altro, scrive che, ove [OSCURATO:PERSONA] fosse sceso dal mezzo per collocare a terra il triangolo, si sarebbe esposto a grave pericolo, sicchè l'imputato non sarebbe in colpa, così introducendo - assume il P.G. - «una diversa, illogica e contraddittoria causa di giustificazione di un obbligo giuridico imposto dal C d S» (così alla penultima pagina dell'impugnazione) ossia l'obbligo di apporre il triangolo. Ulteriore profilo di illogicità - ed al tempo stesso omissivo quanto alla giustificazione - consisterebbe nel non avere la Corte territoriale spiegato come si possa conciliare l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] con il rinvio a giudizio da parte del G.u.p. del coimputato in cooperazione colposa ex art. 113 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], cioè il Carabiniere che, con il proprio agire imprudente e imperito avrebbe, secondo il P.M., con-causato l'incidente stradale mortale in questione. [OSCURATO:PERSONA] chiede, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Il Procuratore Generale della S.C. I nella requisitoria scritta del 21 marzo 2024) ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] dell'imputato/con articolata memoria pervenuta il 12 aprile 2024/ ha, a sua volta, domandato la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto dello stesso. I Difensori delle parti civili hanno fatto pervenire/ il 18 aprile 2024/ memoria con cui aderiscono al ricorso del P.G. territoriale.[OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che la prescrizione maturerà non prima del 15 aprile 2033, il ricorso del P.G. di Campobasso, benchè evochi una violazione di legge, è, in realtà, esclusivamente incentrato su dedotti vizi di motivazione, peraltro a fronte di doppia conforme assolutoria, e propone una lettura delle emergenze istruttorie e degli accadimenti diversa ed alternativa rispetto a quella fatta propria dai decidenti nei gradi di merito. Deve, quindi, nel caso di specie trovare applicazione l'art. 608, comma 1- bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 69, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), secondo cui «Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606» cod. proc. pen. Infatti, «In tema di impugnazioni, è inammissibile, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma quella di assoluzione pronunciata nel giudizio di primo grado, proposto dal pubblico ministero per violazione di legge e riqualificato dalla Corte di cassazione come vizio di motivazione in quanto volto a censurare l'impostazione motivazionale della sentenza» (Sez. 5, n. 785 del 27/09/2023, dep. 2024, P, Rv. 285877). 2.Consegue, di necessità, la statuizione in dispositivo. Nulla per le spese, stante la natura di Parte pubblica d