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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 21205/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 23/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cagliari, in data 16/10/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110 e 629 cod. pen.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: vizio della sentenza ex art. 606, comma 1, lett.

B) ed E) cod. proc. pen. per travisamento del fatto, nonché per errore nell'applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto.

Il ricorso è inammissibile.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U., n. 6402 del 30/4/1997, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369).

E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, comporta che la rispondenza delle valutazioni del giudice di merito alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto 'travisamento della prova', a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e contenenti elementi incontrovertibili e tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso, e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).

Nel caso di specie, denunciandosi anche un inammissibile "travisamento del fatto" (cfr. Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623), i motivi proposti tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto provato il concorso dell'imputato nel delitto di tentata estorsione sulla scorta di plurimi elementi probatori (tra cui la confessione dello stesso imputato e le intercettazioni telefoniche), ha correttamente qualificato i fatti, ampiamente motivando circa la condotta concorsuale del reo (e, più nello specifico, nell'aver incendiato l'auto del Caschilli e nell'aver utilizzato un linguaggio tipicamente estorsivo nell'incontro con il Giulini), anche con riguardo alla consapevolezza dell'unicità del disegno criminoso posto in essere su direzione del Buluggiu e, dunque, alla non imprevedibilità delle ulteriori condotte intimidatorie poste in essere da quest'ultimo (v. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata).

A fronte di una tale motivazione, esente dai lamentati vizi, il ricorrente insiste in una lettura alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 23/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cagliari, in data 16/10/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110 e 629 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: vizio della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. B) ed E) cod. proc. pen. per travisamento del fatto, nonché per errore nell'applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., n. 6402 del 30/4/1997, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369). E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, comporta che la rispondenza delle valutazioni del giudice di merito alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto 'travisamento della prova', a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e contenenti elementi incontrovertibili e tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso, e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099). Nel caso di specie, denunciandosi anche un inammissibile "travisamento del fatto" (cfr. Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623), i motivi proposti tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto provato il concorso dell'imputato nel delitto di tentata estorsione sulla scorta di plurimi elementi probatori (tra cui la confessione dello stesso imputato e le intercettazioni telefoniche), ha correttamente qualificato i fatti, ampiamente motivando circa la condotta concorsuale del reo (e, più nello specifico, nell'aver incendiato l'auto del Caschilli e nell'aver utilizzato un linguaggio tipicamente estorsivo nell'incontro con il Giulini), anche con riguardo alla consapevolezza dell'unicità del disegno criminoso posto in essere su direzione del Buluggiu e, dunque, alla non imprevedibilità delle ulteriori condotte intimidatorie poste in essere da quest'ultimo (v. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata). A fronte di una tale motivazione, esente dai lamentati vizi, il ricorrente insiste in una lettura alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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