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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 08959/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Wite( il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] nr che ha concluso chiedendo ve outtld.Qottg-c,er,- ([OSCURATO:PERSONA],5\,-0 [OSCURATO:PERSONA] LtA- t. 'T °t )"'"Q 1:n- à - il difensore ke___ [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Salerno ha riformato parzialmente la pronuncia, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 17 aprile 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. da reputarsi equivalente, assieme alle già concesse circostanze attenuanti generiche, alla circostanza aggravante di cui all'art. 583 cod. pen., confermando la pena irrogata.

1.1. Il primo giudice aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi sei di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della stessa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante ed esclusa la recidiva. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, con il quale denuncia vizio di motivazione contestando che, a fronte dell'avvenuto riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., il giudice d'appello ha mantenuto la misura della pena irrogata in primo grado, senza alcuna motivazione.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale posto che, a fronte della riconosciuta circostanza attenuante, il giudice del gravame avrebbe dovuto rideterminare la pena complessiva, incorrendo, in una reformatio in peius.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti, di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertir°, con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio.

3.1. La difesa dell'imputato ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c., in data 7 febbraio 2022 conclusioni scritte con le quali ha ribadito i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Invero, dalla motivazione della pronuncia di appello risulta che, a fronte del riconoscimento di un'ulteriore circostanza attenuante, in aggiunta alle già concesse circostanze attenuanti generiche che il giudice di primo grado aveva posto in bilanciamento con la circostanza aggravante, ex art. 583 cod. pen., ai sensi dell'art. 69 cod. pen., nessuna diminuzione è stata apportata all'entità della pena irrogata.A fronte di tale statuizione che non modifica in melius il trattamento sanzionatorio, risulta, inoltre, che la Corte territoriale non ha indicato le ragioni della conferma dell'operato giudizio di bilanciamento nel senso dell'equivalenza tra circostanze.

Tanto, senza adeguarsi al noto orientamento di legittimità secondo il quale ove il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante, in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, confermi la pena irrogata in primo grado, incorrere nella violazione del divieto di reformatio in peius, quando la conferma del trattamento sanzionatorio non sia accompagnata da adeguata motivazione sulle ragioni per le quali è stato ribadito il giudizio di equivalenza (Sez.

U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660; Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv. 279712; Sez. 5, n. 18836 del 09/07/2013, dep. 2014, P., Rv. 260195).

Si è, infatti, rilevato con condivisibile ragionamento, che la conferma da parte del giudice dell'impugnazione dell'esito del precedente giudizio di comparazione tra le circostanze, pur dopo l'esclusione di una circostanza aggravante o il riconoscimento di una ulteriore circostanza attenuante, non viola, in sé, i principi posti dai commi 3 e 4 dell'art. 597 cod. proc. pen., essendo tale conferma soggetta alla sola verifica di adeguatezza della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Giulio, Rv. 223442; Sez. 2, n. 42354 del 23/09/2005, Battaglia, Rv. 232742; Sez. 5, n. 13252 del 13/01/2006, Mollicone, Rv. 233981; Sez. 2, n. 47483 del 19/12/2007, D'Angelo, Rv. 239325; Sez. 6, n. 13870 del 16/02/2010, Squillaci, Rv. 246685; Sez. 4, n. 41566 del 27/10/2010, Tantucci, Rv. 248457; Sez. 6, n. 41220 del 03/10/2012, Caravelli, Rv. 254261; Sez. 5, n. 10176 del 17/01/2013, Andries, Rv. 254262).

Sicché, qualora all'esclusione di una circostanza aggravante od al riconoscimento di una ulteriore circostanza attenuante consegua la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze — come nel caso al vaglio — il giudice dell'impugnazione conserva, senz'altro, piena facoltà di conferma del precedente giudizio di valenza, ma l'esercizio di detta prerogativa è insindacabile in cassazione solo allorché sia congruamente motivato. 2.L'assenza, sul punto, di ogni motivazione nella sentenza impugnata, impone l'annullamento del provvedimento, limitatamente al trattamento sanzionatorio, perché il giudice del rinvio competente ponga rimedio al rilevato difetto di motivazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Napoli.

Così deciso il 10/02/2022 Il consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Wite( il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] nr che ha concluso chiedendo ve outtld.Qottg-c,er,- ([OSCURATO:PERSONA],5\,-0 [OSCURATO:PERSONA] LtA- t. 'T °t )"'"Q 1:n- à - il difensore ke___ [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Salerno ha riformato parzialmente la pronuncia, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 17 aprile 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. da reputarsi equivalente, assieme alle già concesse circostanze attenuanti generiche, alla circostanza aggravante di cui all'art. 583 cod. pen., confermando la pena irrogata. 1.1. Il primo giudice aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi sei di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della stessa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante ed esclusa la recidiva. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, con il quale denuncia vizio di motivazione contestando che, a fronte dell'avvenuto riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., il giudice d'appello ha mantenuto la misura della pena irrogata in primo grado, senza alcuna motivazione. 2.1. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale posto che, a fronte della riconosciuta circostanza attenuante, il giudice del gravame avrebbe dovuto rideterminare la pena complessiva, incorrendo, in una reformatio in peius. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti, di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertir°, con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio. 3.1. La difesa dell'imputato ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c., in data 7 febbraio 2022 conclusioni scritte con le quali ha ribadito i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Invero, dalla motivazione della pronuncia di appello risulta che, a fronte del riconoscimento di un'ulteriore circostanza attenuante, in aggiunta alle già concesse circostanze attenuanti generiche che il giudice di primo grado aveva posto in bilanciamento con la circostanza aggravante, ex art. 583 cod. pen., ai sensi dell'art. 69 cod. pen., nessuna diminuzione è stata apportata all'entità della pena irrogata.A fronte di tale statuizione che non modifica in melius il trattamento sanzionatorio, risulta, inoltre, che la Corte territoriale non ha indicato le ragioni della conferma dell'operato giudizio di bilanciamento nel senso dell'equivalenza tra circostanze. Tanto, senza adeguarsi al noto orientamento di legittimità secondo il quale ove il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante, in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, confermi la pena irrogata in primo grado, incorrere nella violazione del divieto di reformatio in peius, quando la conferma del trattamento sanzionatorio non sia accompagnata da adeguata motivazione sulle ragioni per le quali è stato ribadito il giudizio di equivalenza (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660; Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv. 279712; Sez. 5, n. 18836 del 09/07/2013, dep. 2014, P., Rv. 260195). Si è, infatti, rilevato con condivisibile ragionamento, che la conferma da parte del giudice dell'impugnazione dell'esito del precedente giudizio di comparazione tra le circostanze, pur dopo l'esclusione di una circostanza aggravante o il riconoscimento di una ulteriore circostanza attenuante, non viola, in sé, i principi posti dai commi 3 e 4 dell'art. 597 cod. proc. pen., essendo tale conferma soggetta alla sola verifica di adeguatezza della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Giulio, Rv. 223442; Sez. 2, n. 42354 del 23/09/2005, Battaglia, Rv. 232742; Sez. 5, n. 13252 del 13/01/2006, Mollicone, Rv. 233981; Sez. 2, n. 47483 del 19/12/2007, D'Angelo, Rv. 239325; Sez. 6, n. 13870 del 16/02/2010, Squillaci, Rv. 246685; Sez. 4, n. 41566 del 27/10/2010, Tantucci, Rv. 248457; Sez. 6, n. 41220 del 03/10/2012, Caravelli, Rv. 254261; Sez. 5, n. 10176 del 17/01/2013, Andries, Rv. 254262). Sicché, qualora all'esclusione di una circostanza aggravante od al riconoscimento di una ulteriore circostanza attenuante consegua la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze — come nel caso al vaglio — il giudice dell'impugnazione conserva, senz'altro, piena facoltà di conferma del precedente giudizio di valenza, ma l'esercizio di detta prerogativa è insindacabile in cassazione solo allorché sia congruamente motivato. 2.L'assenza, sul punto, di ogni motivazione nella sentenza impugnata, impone l'annullamento del provvedimento, limitatamente al trattamento sanzionatorio, perché il giudice del rinvio competente ponga rimedio al rilevato difetto di motivazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso il 10/02/2022 Il consi
Sentenza Cassazione n. 08959/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris