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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 05087/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce la violazione di legge con riferimento alla mancata riqualificazione della recidiva in forma semplice (da valutarsi subvalente rispetto alle concesse attenuanti generiche), è inammissibile in quanto la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello; considerato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., costituisce doglianza pedissequamente reiterativa di quella già dedotta con l'atto di appello e correttamente disattesa dalla Corte territoriale ( pag. 5 della sentenza) che ha evidenziato il contributo determinante dell'imputato consistito nel mettere a disposizione la propria fotografia con la quale era stata falsificata la patente di guida utilizzata per commettere la truffa di cui al capo B) di imputazione; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce la violazione di legge con riferimento alla mancata riqualificazione della recidiva in forma semplice (da valutarsi subvalente rispetto alle concesse attenuanti generiche), è inammissibile in quanto la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello; considerato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., costituisce doglianza pedissequamente reiterativa di quella già dedotta con l'atto di appello e correttamente disattesa dalla Corte territoriale ( pag. 5 della sentenza) che ha evidenziato il contributo determinante dell'imputato consistito nel mettere a disposizione la propria fotografia con la quale era stata falsificata la patente di guida utilizzata per commettere la truffa di cui al capo B) di imputazione; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 05087/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris