CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19006/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];81/RG. 35856 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso afferente l'an della responsabilità e la qualificazione giuridica della fattispecie è inammissibile perché generico e reiterativo di questioni già congruamente scrutinate dai giudici di merito (cfr pag. 3 e ss. per la puntuale ricostruzione in fatto, dandosi atto dell'atteggiamento minatorio e intimidatorio assunto dall'imputato al fine di impedire agli Agenti di Polizia la redazione del verbale di accertamento). Il secondo motivo è manifestamente infondato alla stregua dei principi sanciti dalle Sezioni Unite "Apolloni"( cfr sent. n 40981 del 22/02/2018, Rv. 273771); Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la Corte di appello ritenuto la pena "congrua", ovvero proporzionata alla gravità dei fatti: una tale valutazione non è illogica e non è arbitraria, posto che la pena irrogata è sensibilmente superiore rispetto a quella ex lege prevista. L'obbligo di motivazione che si richiede al Giudice di merito diviene via via più dettagliato, là dove lo scostamento della pena dai minimi edittali sia apprezzabile, mentre ove, come nel caso in esame, detto scollamento sia esiguo è sufficiente la valutazione di mera congruità. All'inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. P.Q.M