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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 19 giugno 2025

Cassazione n. 30990/2025

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seguente ORDINANZA - ( dk- kers,LA-é›) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/03/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] à Rilevato che, con il decreto impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta dal condannato, di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di revoca del beneficio della semilibertà concesso, il 30 gennaio 2024, dal Tribunale di sorveglianza di Milano, oggetto di annullamento con rinvio da questa Corte, disposto con sentenza del 21 gennaio 2025, n. 12410 - 2025. [OSCURATO:PERSONA] che l'impugnazione proposta dal difensore, Avv.

M. Fino non è ammissibile perché attiene a provvedimento non suscettibile di ricorso per cassazione.

Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione è inammissibile Avverso il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen.

Con il quale il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una precedente ordinanza trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l'impugnabilità (Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, Rv. 268549 - 01; Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, Rv. 246634 - 01).

Reputato che il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA - ( dk- kers,LA-é›) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] à Rilevato che, con il decreto impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta dal condannato, di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di revoca del beneficio della semilibertà concesso, il 30 gennaio 2024, dal Tribunale di sorveglianza di Milano, oggetto di annullamento con rinvio da questa Corte, disposto con sentenza del 21 gennaio 2025, n. 12410 - 2025. [OSCURATO:PERSONA] che l'impugnazione proposta dal difensore, Avv. M. Fino non è ammissibile perché attiene a provvedimento non suscettibile di ricorso per cassazione. Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione è inammissibile Avverso il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen. Con il quale il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una precedente ordinanza trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l'impugnabilità (Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, Rv. 268549 - 01; Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, Rv. 246634 - 01). Reputato che il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] si
Decreto Cassazione n. 30990/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris