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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46066/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di truffa, sono manifestamente infondati avendo la Corte di appello proceduto ad una disamina delle censure difensive evidenziando come la circostanza che l'accredito della somma di euro 150,00 sulla carta post pay intestata alla ricorrente ed i precedenti a suo carico(in particolare il procedimento per truffa del 2015, definito nel 2022 con provvedimento di archiviazione per tenuità del fatto e quello per falso del 2019 definito nel 2021 con provvedimento di archiviazione per tenuità del fattoi dimostrassero che la stessa era consapevole della condotta truffaldina del padre e vi avesse preso parte,mettendo a disposizione la propria carta post pay (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata), dovendosi al riguardo ricordare che il provvedimento di archiviazione ex art. 131-bis, cod. pen., è idoneo a costituire un "precedente" il cui rilievo, nel caso di specie, non è scalfito dalla sentenza assolutoria richiamata nel ricorso; rilevato che anche il terzo e quarto motivo di impugnazione i con cui si contesta la sussistenza della aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. per il fatto che i contatti con la vittima avvennero, solo all'inizio, tramite piattaforma on line / per poi proseguire mediante interlocuzione telefonica diretta, sono manifestamente infondati avuto riguardo alle modalità complessive della vendita ; posto che la trattativa seppure iniziata per via telematica e proseguita mediante contatti telefonici, non ha comportato alcun incontro "in presenza" tra venditore e acquirente.

Quest'ultimo, infatti, non ha mai avuto la possibilità di visionare la merce,di tal che, anche in questo caso, deve ritenersi integrata la aggravante contestata che ricorre essendo costante la distanza tra venditore e acquirente idonea a porre quest'ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell'identità del venditore ( Sez. 2 n. 40045 del 17/07/2018 Rv. 273900; Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Rv. 281800). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di truffa, sono manifestamente infondati avendo la Corte di appello proceduto ad una disamina delle censure difensive evidenziando come la circostanza che l'accredito della somma di euro 150,00 sulla carta post pay intestata alla ricorrente ed i precedenti a suo carico(in particolare il procedimento per truffa del 2015, definito nel 2022 con provvedimento di archiviazione per tenuità del fatto e quello per falso del 2019 definito nel 2021 con provvedimento di archiviazione per tenuità del fattoi dimostrassero che la stessa era consapevole della condotta truffaldina del padre e vi avesse preso parte,mettendo a disposizione la propria carta post pay (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata), dovendosi al riguardo ricordare che il provvedimento di archiviazione ex art. 131-bis, cod. pen., è idoneo a costituire un "precedente" il cui rilievo, nel caso di specie, non è scalfito dalla sentenza assolutoria richiamata nel ricorso; rilevato che anche il terzo e quarto motivo di impugnazione i con cui si contesta la sussistenza della aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. per il fatto che i contatti con la vittima avvennero, solo all'inizio, tramite piattaforma on line / per poi proseguire mediante interlocuzione telefonica diretta, sono manifestamente infondati avuto riguardo alle modalità complessive della vendita ; posto che la trattativa seppure iniziata per via telematica e proseguita mediante contatti telefonici, non ha comportato alcun incontro "in presenza" tra venditore e acquirente. Quest'ultimo, infatti, non ha mai avuto la possibilità di visionare la merce,di tal che, anche in questo caso, deve ritenersi integrata la aggravante contestata che ricorre essendo costante la distanza tra venditore e acquirente idonea a porre quest'ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell'identità del venditore ( Sez. 2 n. 40045 del 17/07/2018 Rv. 273900; Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Rv. 281800). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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