CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 gennaio 1991
Cassazione n. 36300/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/01/1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/11/1972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/05/1991 avverso l'ordinanza del 27/05/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. v [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. A seguito di istanza avanzata in data 30/05/2022 dal patrono della parte civile [OSCURATO:PERSONA] è stato attivato il procedimento per la correzione della sentenza n. 26886 adottata dalla Seconda sezione di questa Corte in data 27/05/2022 (dep. 12/07/2022), con riferimento alla mancata liquidazione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel grado dall'istante parte civile. 2. il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 8/07/2022, ha concluso per la correzione. Si è associato il patrono della parte civile con nota del 31/08/2022. 3. Ciò premesso osserva il Collegio che: - dalle sentenze di merito e, in particolare, da quella di primo grado (v. pag. 511 GUP Tribunale di Napoli), risulta che l'associazione [OSCURATO:PERSONA] ebbe a costituirsi nei confronti degli imputati limitatamente al reato associativo di cui al capo 1) della rubrica e che, in relazione a tale fattispecie, le sono state riconosciute le statuizioni civili; - che l'annullamento con rinvio ed il successivo giudizio non riguardano il reato associativo in relazione al quale l'affermazione di responsabilità degli imputati è divenuta irrevocabile, bensì reati fine per i quali non è stata esercitata l'azione civile; - che deve, pertanto, procedersi alla liquidazione delle spese di assistenza e difesa ritualmente chieste nel giudizio dalla parte civile istante; - che alla liquidazione può procedersi mediante la procedura di correzione degli errori materiali, condannandosi tutti gli imputati (Rv. n. 255534; 258812; 277152; S.U. 238426); - che, in relazione all'attività defensionale svolta ed alle tariffe, può procedersi alla liquidazione nella misura indicata nel dispositivo, con esclusione delle spese di trasferta, non dovute in quanto il processo si è svolto dinanzi Ufficio unico nazionale. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza n. 26886/2022 di questa Sezione, nel senso che dopo la dizione "Spese delle parti civili al definitivo" si aggiunga "condanna gli imputati alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi € 3.510,00 oltre accessori di legge". Ordina alla Cancelleria di annotare la presente correzione in calce all'originale della sentenza.