CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 29543/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 25/11/2025 il Tribunale di sorveglianzadi Milano rigettava, in conformità con la precedente decisione del Magistrato disorveglianza, la richiesta presentata - nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXX inrelazione alla pena da scontare pari ad anni quattro e mesi uno di reclusione - diaffidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, di detenzione domiciliare,motivando sull’assenza di opportunità di lavoro esterno, sulla compatibilità dellesue condizioni di salute con il regime detentivo, sulla mancata revisione criticadella personalità, sulla presenza di numerosi precedenti penali con unaconseguente valutazione negativa rispetto al rischio di recidiva e sulla ritenutanon eccezionalità della situazione familiare così come prospettata.2. Avverso tali provvedimenti, ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX,con il patrocinio del difensore di fiducia, affidandosi a sei motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge inrelazione agli artt. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e 133 cod. pen. eil vizio della motivazione ritenuta apparente, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), perché nei provvedimenti impugnati non sarebbe stata svolta unavalutazione attuale, concreta ed individualizzata della pericolosità sociale e dellapersonalità del ricorrente, essendo invece stati valorizzati solamente il titolo deireati oggetto di condanna, senza prendere in adeguata considerazione il percorsorieducativo, l’assenza di rilievi disciplinari, la condotta carceraria, ladocumentazione aggiornata e il nuovo programma di trattamento che prevedeval’assistenza alla convivente malata e ai figli minori.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge inrelazione agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. nonché 8 e 14 Cedu, 3 Convenzione diNew York e 24 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. e il vizio dellamotivazione ritenuta apparente, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e),perché le decisioni impugnate avrebbero omesso di considerare o minimizzato ladocumentazione medica della madre e le esigenze di cura e di sviluppo dei figliminorenni.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge inrelazione all’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e il vizio dellamotivazione ritenuta apparente, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e),perché non sarebbe stata correttamente valutata la situazione lavorativa contravisamento delle risultanze istruttorie.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge inrelazione all’art. 27 Cost. e il vizio della motivazione ritenuta apparente, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), per la ritenuta violazione dei principi diindividualizzazione della pena di proporzionalità e di rieducazione rispetto allamancata considerazione delle condizioni personali, familiari e sanitarierappresentate nelle richieste.2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge inrelazione agli artt. 32 Cost. e 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.),nonché il vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e),per la mancata adeguata considerazione delle patologie del ricorrente(ipertensione ed aritmie cardiache) così come documentate e per l’assenza diuna motivazione specifica sulle conseguenze di una detenzione prolungata.2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge inrelazione all’art. 112 cod. proc. civ (rectius 125 cod. proc. pen.) e 47-ter legge26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), nonché il vizio della motivazione ritenutaapparente, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), per l’omessa pronunciasulla richiesta subordinata di detenzione domiciliare e la ritenuta assenza diun’adeguata considerazione del fatto che il ricorrente non avrebbe più commessoreati dal 2022, quale indice di ravvedimento e di positiva evoluzione della suapersonalità accompagnata dall’attività lavorativa di assistenza domiciliareintegrata, nonché per l’omessa considerazione delle assoluzioni intervenute per ireati di evasione dalla detenzione domiciliare e dal reato di truffa.3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, per le argomentazioni che seguono, non è meritevole diaccoglimento.2. I primi quattro motivi, tra loro sovrapponibili quantomeno in parte ecomunque tra loro connessi rispetto alla motivazione oggetto d’impugnazione,sono infondati perché generici, aspecifici e comunque rivalutativi.Dalla diffusa motivazione dell’ordinanza impugnata, infatti, è possibileevincere la completa ed adeguata analisi da parte degli Organi della sorveglianzaintervenuti nel rigetto della richiesta di misura alternativa alla detenzione di piùelementi sintomatici della pericolosità sociale del condannato, la cui complessivavalutazione ha determinato le decisioni sfavorevoli.In particolare, la gravità dei reati commessi, anche in ambito lavorativoovvero di violazione degli obblighi di assistenza familiare, e le precedentiviolazioni delle prescrizioni in occasione delle precedenti applicazioni di misurealternative alla detenzione del condannato sono stati valutati unitamente al nonraggiungimento di un adeguato livello di revisione critica dei reati commessi eall'incapacità di cogliere il valore risocializzante delle misure alternative. Asupporto della conclusione, infatti, il Tribunale ha richiamato: il fallimento dellamessa alla prova per mancato svolgimento dei lavori di pubblica utilità, larevoca, in due occasioni, delle misure alternative concesse, con la reiterazione dicondotte penalmente rilevanti; il fatto che alcuni reati oggetto della condanna inespiazione sono stati commessi in ambito lavorativo; il mancato riscontrodell’effettività dell’opportunità lavorativa offerta alle valutazioni del Tribunale e,infine, la limitazione della responsabilità di entrambi i genitori disposta condecreto dal Tribunale per i minorenni a seguito di segnalazioni della scuolafrequentata dai figli con conseguente loro affidamento al servizio sociale, resoperaltro ineffettivo per il trasferimento della residenza dell’intero nucleo che nonsi è reso disponibile neanche ad incontrarsi con il servizio incaricato. Infine, nonsi evince, dal motivo di ricorso, da quali elementi positivi e specifici,asseritamente pretermessi nella valutazione effettuata, si sarebbero dovutidesumere l'evoluzione personale del reo, la sua buona condotta ed ilcomportamento successivo al reato, invocati in termini generici e non confutativi,di fatto, di quelli negativi come valorizzati dal Tribunale che ha ritenutoassolutamente prevalente il giudizio di inaffidabilità del richiedente rispetto allecondizioni di salute della moglie la quale risulta lavorare come operatoresociosanitario presso una casa di riposo e svolgere in proprio un’attività diassistenza domiciliare integrata. Pertanto, in assenza di tale specificazione, edella loro incidenza ai fini del giudizio diffusamente effettuato, non è datocogliere la violazione di legge eccepita, né tantomeno l’apparenza dellamotivazione.Deve essere, pertanto, ribadito il principio per il quale «in caso di rigettodella istanza di affidamento in prova, non sussiste vizio di motivazione qualora ilrelativo provvedimento contenga l'indicazione di plausibili ragioni sulla cui base ilgiudice abbia ritenuto l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione delbeneficio, non occorrendo che venga anche fornita la dimostrazione, in positivo,che detta applicazione non consentirebbe in nessun modo il conseguimento degliobiettivi voluti dal legislatore; dimostrazione, che, del resto, siccome riferita aprospettive future, non sarebbe per sua natura possibile» (Sez. 1, n. 2061 del11/05/1992, Rv. 190531-01).3. Rispetto al quinto motivo, le condizioni di salute del richiedente sono stateconsiderate del tutto compatibili con la detenzione in carcere, come emerso dallarelazione sanitaria del 01 settembre 2025, specificatamente indicata dalTribunale e rispetto alla quale il motivo di ricorso nulla aggiunge per confutarnele conclusioni se non un generico riferimento alla possibilità di aggravamento incaso di detenzione prolungata.4. In relazione al sesto motivo, pur potendo in ogni caso valere gli stessiargomenti già sviluppati, va rilevato preliminarmente che la pena residua dascontare, pari ad anni quattro e mesi uno di reclusione, non consente l’accessoalla detenzione domiciliare poiché è superiore al limite previsto dall'art. 47-terOrd. pen., pari ad anni quattro.5. Dalle precedenti considerazioni deriva il rigetto del ricorso e la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.Il riferimento alle condizionipersonali del ricorrente impone che siano omesse le generalità e gli altri datiidentificativi ai sensi dell'art. 52 d.gs. 196 del 2003. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altridati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dallalegge.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.