CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23129/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI[dato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N NN N, N NN. Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, ai sensi degli artt 599 .bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciataygiUdice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che nel ricorso si deduce la violazione di legge in ordine al vizio di motivazione quanto ad alcuni refusi che sarebbero contenuti nella sentenza; Rilevato che è pervenuta un'istanza di posticipare l'udienza in quanto la difesa ha rilevato di non avere ricevuto la notifica di fissazione della stessa; Rilevato che l'istanza deve essere respinta in quanto il presente ricorso deve essere deciso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis icod. proc. pen. e che pertanto non è prevista la notifica della fissazione dell'udienza; Rilevato che l'art. 599-bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati; Rilevato che,a seguito di tale espressa rinuncia» motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606; comma 3; cod. proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art. 599, comma 4 cod. proc. pen., già Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Rv 235294); Rilevato che nel caso di specie all'imputato è stata applicata la pena sulla quale le parti avevano raggiunto l'accordo e i refusi contenuti nella motivazione sono del tutto irrilevanti in ordine alla determinazione della pena; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti, al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend