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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 agosto 1989

Cassazione n. 47309/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/08/1989 [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/11/1968 [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/03/1988 [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/03/1978 avverso la sentenza del 28/10/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Lette le conclusioni scritte dellaAvv. [OSCURATO:PERSONA] per DONCIU Cataline BORDEIANU Costei che ha ulteriormente illustrato i motivi già proposti e ha insistito tz-04- CCA toibi dA/3 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 1 giugno 2018 del GIP del Tribunale di Firenze in relazione a fattispecie di associazione delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio e il solo DONCIU anche per una fattispecie di riciclaggio.

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolando i seguenti motivi.

2.1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] con l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze.

2.1.1. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio in quanto la Corte ha motivato in punto entità degli aumenti a titolo di continuazione utilizzando gli stessi elementi utilizzati dal giudice di primo grado fini del giudizio di valenza delle circostanze. 2.2 Ricorso [OSCURATO:PERSONA] con l'[OSCURATO:PERSONA] del foro di Firenze.

2.2.1. Vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha negato il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti di cui al presente giudizio e i fatti già giudicati con la sentenza del Tribunale di Firenze RG Sent 5429/2017 divenuta irrevocabile il 4 maggio 2018 e relativa a diversi reati contro il patrimonio avvenuti in periodo prossimo e con modalità omologhe a quelli oggetto della contestazione associativa.

In particolare, la motivazione della Corte di appello risulterebbe erronea e comunque illogica posto che nemmeno valuterebbe gli aspetti fattuali della ricettazione oggetto di precedente condanna in relazione ai delitti contro il patrimonio che costituirebbero i reati fine dell'associazione per cui è intervenuta condanna.

Un'ulteriore contraddizione risulta poi dalla mancata valutazione delle dichiarazioni del VASILE riportate nella sentenza rispetto a cui si chiede riconoscersi la continuazione.

In tale contesto, lo stesso ricorrente forniva tagli agenti l'utenza telefonica riferendo essere di un soggetto romeno, facente parte di una banda dedita alla commissione di furti di apparecchiature elettroniche in centri commerciali, in orario notturno, con la tecnica della cosiddetta spaccata.

Tali numeri telefonici risultavano essere gli stessi rubati nello stesso esercizio commerciale. 2.3 Ricorso DONCIU Constantin con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze.

2.3.1. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio in quanto la Corte ha motivato in punto entità degli aumenti a titolo di continuazione utilizzando gli stessi elementi utilizzati dal giudice di primo grado fini del giudizio di valenza delle circostanze. 2.4 Ricorso [OSCURATO:PERSONA] con l'[OSCURATO:PERSONA] del foro di Firenze.

2.4.1. Vizio di motivazione e travisamento del fatto avendo la Corte territoriale seguito lo stesso ragionamento del giudice di primo grado travisando le risultanze probatorie secondo un ragionamento che non corrisponderebbe a quello svolto dal giudice di primo grado.

2.4.2. Violazione di legge vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche dovendosi ritenere illegittimo il ragionamento della Corte territoriale che ha valorizzato la mancanza di elementi positivi di valutazione posto che tale iter motivazionale corrisponderebbe ad una omessa motivazione.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

3.1. Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso

3.1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per DONCIU Catalin e BORDEIANU Costei ha depositato conclusioni scritte ulteriormente illustrando i motivi già proposti e ha insistito per l'accoglimento dei propri ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi BORDEANU e DONCIU sono manifestamente infondati costituendo principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui il giudice, ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle circostanze attenuanti generiche, può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378)

2. Il motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

È infatti ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati fine a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio. (Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017 - dep. 15/01/2018 - Rv. 271984 - 01).

Nel caso di specie, tale circostanza non emerge posto che - nelle stesse dichiarazioni richiamate in sede di ricorso - si fa riferimento a situazioni asseritannente esterne all'imputato.

3. Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è del tutto generico tanto da risultare di difficile comprensione e risulta comunque mancante di alcun concreto riferimento a specifici passaggi motivazionali.

3.1. Il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Questa Corte ha più volte avuto modo di specificare che le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena.

A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego, l'assenza di congrui profili di meritevolezza.

La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/08/1989 [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/11/1968 [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/03/1988 [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/03/1978 avverso la sentenza del 28/10/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Lette le conclusioni scritte dellaAvv. [OSCURATO:PERSONA] per DONCIU Cataline BORDEIANU Costei che ha ulteriormente illustrato i motivi già proposti e ha insistito tz-04- CCA toibi dA/3 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 1 giugno 2018 del GIP del Tribunale di Firenze in relazione a fattispecie di associazione delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio e il solo DONCIU anche per una fattispecie di riciclaggio. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolando i seguenti motivi. 2.1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] con l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze. 2.1.1. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio in quanto la Corte ha motivato in punto entità degli aumenti a titolo di continuazione utilizzando gli stessi elementi utilizzati dal giudice di primo grado fini del giudizio di valenza delle circostanze. 2.2 Ricorso [OSCURATO:PERSONA] con l'[OSCURATO:PERSONA] del foro di Firenze. 2.2.1. Vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha negato il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti di cui al presente giudizio e i fatti già giudicati con la sentenza del Tribunale di Firenze RG Sent 5429/2017 divenuta irrevocabile il 4 maggio 2018 e relativa a diversi reati contro il patrimonio avvenuti in periodo prossimo e con modalità omologhe a quelli oggetto della contestazione associativa. In particolare, la motivazione della Corte di appello risulterebbe erronea e comunque illogica posto che nemmeno valuterebbe gli aspetti fattuali della ricettazione oggetto di precedente condanna in relazione ai delitti contro il patrimonio che costituirebbero i reati fine dell'associazione per cui è intervenuta condanna. Un'ulteriore contraddizione risulta poi dalla mancata valutazione delle dichiarazioni del VASILE riportate nella sentenza rispetto a cui si chiede riconoscersi la continuazione. In tale contesto, lo stesso ricorrente forniva tagli agenti l'utenza telefonica riferendo essere di un soggetto romeno, facente parte di una banda dedita alla commissione di furti di apparecchiature elettroniche in centri commerciali, in orario notturno, con la tecnica della cosiddetta spaccata. Tali numeri telefonici risultavano essere gli stessi rubati nello stesso esercizio commerciale. 2.3 Ricorso DONCIU Constantin con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze. 2.3.1. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio in quanto la Corte ha motivato in punto entità degli aumenti a titolo di continuazione utilizzando gli stessi elementi utilizzati dal giudice di primo grado fini del giudizio di valenza delle circostanze. 2.4 Ricorso [OSCURATO:PERSONA] con l'[OSCURATO:PERSONA] del foro di Firenze. 2.4.1. Vizio di motivazione e travisamento del fatto avendo la Corte territoriale seguito lo stesso ragionamento del giudice di primo grado travisando le risultanze probatorie secondo un ragionamento che non corrisponderebbe a quello svolto dal giudice di primo grado. 2.4.2. Violazione di legge vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche dovendosi ritenere illegittimo il ragionamento della Corte territoriale che ha valorizzato la mancanza di elementi positivi di valutazione posto che tale iter motivazionale corrisponderebbe ad una omessa motivazione. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso 3.1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per DONCIU Catalin e BORDEIANU Costei ha depositato conclusioni scritte ulteriormente illustrando i motivi già proposti e ha insistito per l'accoglimento dei propri ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi BORDEANU e DONCIU sono manifestamente infondati costituendo principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui il giudice, ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle circostanze attenuanti generiche, può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378) 2. Il motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. È infatti ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati fine a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio. (Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017 - dep. 15/01/2018 - Rv. 271984 - 01). Nel caso di specie, tale circostanza non emerge posto che - nelle stesse dichiarazioni richiamate in sede di ricorso - si fa riferimento a situazioni asseritannente esterne all'imputato. 3. Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è del tutto generico tanto da risultare di difficile comprensione e risulta comunque mancante di alcun concreto riferimento a specifici passaggi motivazionali. 3.1. Il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Questa Corte ha più volte avuto modo di specificare che le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena. A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego, l'assenza di congrui profili di meritevolezza. La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr
Decreto Cassazione n. 47309/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris