Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 agosto 1971

Cassazione n. 45748/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/08/1971 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte diàpn-3- cc—e`f che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Taranto che l'ha condannato alla pena di due anni di reclusione ed € 600 di multa per i reati di cui agli artt. 455 e 640 cod. pen. (commessi il 4 marzo 2018); - che la questione di costituzionalità dell'art. 23-bis decreto-legge n. 137 del 2020 (come risultante dalla legge di conversione n. 176 del 2020) — censurato dal ricorrente nella parte in cui, non vietando al giudice di appello di pronunciare sentenza con motivazione contestuale, lederebbe il diritto della difesa di essere posta nelle condizioni di presentare tempestivamente motivi di impugnazione — è del tutto priva di rilevanza nel caso concreto, atteso che il ricorso per cassazione risulta tempestivamente presentato; - che il motivo di ricorso proposto, con il quale si censura la motivazione in ordine alla raggiunta prova della colpevolezza dell'imputato, è inammissibile, siccome unicamente diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie (e, in particolare del riconoscimento effettuato dalla persona offesa), al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); che il motivo, peraltro, è meramente reiterativo di analoghe doglianze già sollevate in appello, alle quali la Corte territoriale aveva risposto con motivazione adeguata e priva di vizi logici, con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato, rendendo il ricorso così carente sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/08/1971 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte diàpn-3- cc—e`f che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Taranto che l'ha condannato alla pena di due anni di reclusione ed € 600 di multa per i reati di cui agli artt. 455 e 640 cod. pen. (commessi il 4 marzo 2018); - che la questione di costituzionalità dell'art. 23-bis decreto-legge n. 137 del 2020 (come risultante dalla legge di conversione n. 176 del 2020) — censurato dal ricorrente nella parte in cui, non vietando al giudice di appello di pronunciare sentenza con motivazione contestuale, lederebbe il diritto della difesa di essere posta nelle condizioni di presentare tempestivamente motivi di impugnazione — è del tutto priva di rilevanza nel caso concreto, atteso che il ricorso per cassazione risulta tempestivamente presentato; - che il motivo di ricorso proposto, con il quale si censura la motivazione in ordine alla raggiunta prova della colpevolezza dell'imputato, è inammissibile, siccome unicamente diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie (e, in particolare del riconoscimento effettuato dalla persona offesa), al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); che il motivo, peraltro, è meramente reiterativo di analoghe doglianze già sollevate in appello, alle quali la Corte territoriale aveva risposto con motivazione adeguata e priva di vizi logici, con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato, rendendo il ricorso così carente sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così dec
Decreto Cassazione n. 45748/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris