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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04245/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10418/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del Legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 609/2018 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 01/10/2018; .2022 1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal cons.

Lina RUBINO. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 dott. [OSCURATO:PERSONA], titolare del laboratorio di analisi Biocenter di Agrigento, conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] (ASP) di [OSCURATO:SOCIETA] per sentirla dichiarare tenuta, nei limiti dell'arricchimento ricevuto, ad indennizzarlo della diminuzione patrimoniale subita per l'ammontare di 26.000,00 euro.

Affermava che aveva aperto un punto di prelievo privato per lo svolgimento di prestazioni diagnostiche e di laboratorio nel Comune di Campofranco, previa autorizzazione della ASL, come consentito dalla normativa regionale allora vigente a condizione che non vi fossero nell'ambito di di dieci km circostanti altre strutture pubbliche o private analoghe, per svolgere attività professionale in regime di assistenza sanitaria indiretta e che, seguendo una prassi invalsa presso la ASL n. 2 di Caltanisetta e presso la ASL n. 3 di Catania, dopo aver eseguito le sue prestazioni in favore dei pazienti, previa presentazione da parte di questi di richiesta del medico di base, si faceva da questi rilasciare una delega all'incasso e mensilmente ne inviava l'elenco alla ASL, chiedendo il rimborso, che veniva negato.

Esponeva di aver ottenuto alcuni decreti ingiuntivi, in alcuni casi pagati, in altri opposti dalla Asl con opposizione accolta, quindi, come rimedio residuale, proponeva l'azione di indebito arricchimento.

2. La domanda veniva rigettata sia in primo grado che in appello, secondo una stessa linea motivazionale: -la corte d'appello ribadiva che l'attore non avesse rispettato quanto previsto dall'art. 4 della legge Regione Siciliana n. 88\80, in base alla quale l'assistito può chiedere il rimborso solo producendo fatture quietanzate, che non esisteva alcun rapporto contrattuale tra il dottore e la ASL, che la prassi instaurata dal [OSCURATO:PERSONA], di farsi consegnare dai pazienti la delega per poi riscuotere dalla ASL il corrispettivo loro dovuto in restituzione, era del tutto al di fuori delle linee comportamentali da adottare per fruire delle prestazioni e degli eventuali rimborsi nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA] nazionale, che sulla base della ricostruzione dei fatti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] effettuata l'azione di arricchimento avrebbe dovuto esser proposta da questi eventualmente indirizzandola nei confronti dei pazienti, quali soggetti arricchitisi in virtù della prestazione erogata. 3.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi ed illustrato da memoria, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (ASP) di [OSCURATO:SOCIETA], per la cassazione della sentenza n. 609 del 22 febbraio 2018, pubblicata il 1° ottobre 2018 dalla Corte d'Appello di [OSCURATO:SOCIETA].

4. Resiste la ASP con controricorso.

5. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Non vi sono conclusioni scritte del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge Regione Siciliana n. 88 del 1980 e della circolare del 1997 dell'[OSCURATO:PERSONA] alla Sanità.

Premette una breve ricostruzione del sistema della assistenza sanitaria erogata in forma indiretta dalla Regione Sicilia negli anni '80, e sostiene che la legge n. 88 del 1980 prevede la possibilità di costituire dei punti prelievo se nel raggio di dieci km non ci siano strutture pubbliche o private.

Sostiene la violazione di legge per aver la corte d'appello ritenuto non conforme alla legge la procedura seguita dal suo laboratorio per ottenere il rimborso delle prestazioni :sanitarie erogate in regime di assistenza sanitaria indiretta.

Assume che, in base alla legge citata, il cittadino può ottenere il rimborso producendo alla Asl le fatture quietanzate, e che si era fatto rilasciare dai pazienti la delega all'incasso con sottoscrizione autentica per agevolare i pazienti.

Rimaneva comunque alla As.,I la possibilità di controllare la congruità dell'importo e la necessità della prestazione.

Assume l'illegittimità della circolare regionale che stabiliva che il rimborso potesse avvenire solo in favore degli assistiti secondo lui era illegittima. 2.Con il secondo motivo di ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella negazione dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra la Asl e il punto di prelievo, e la violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c.

Sostiene che si era instaurato un rapporto contrattuale perché gli era stata concessa dalla Asl l'autorizzazione ad aprire il punto di prelievo. 3.Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. e l'erroneità della motivazione, nella parte in cui la sentenza afferma che nella fattispecie non può farsi luogo all'applicazione dei principi dettati dalle S.U. in materia di ingiustificato arricchimento mediato perché esclude l'arricchimento della Asl.

Deduce che la stessa Asl era ben consapevole di aver fruito dei benefici derivanti dalla erogazioni delle prestazioni da parte del dott. [OSCURATO:PERSONA] in favore dei pazienti, tanto che i primi due decreti ingiuntivi emessi nei suoi confronti erano stati dalla stessa spontaneamente pagati.

4. Infine, con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2042 c.c. nonché l'erroneità e contraddittorietà della motivazione là dove la sentenza afferma che l'azione difetterebbe del requisito della sussidiarietà, perché il ricorrente avrebbe potuto agire direttamente verso i pazienti.

5. Con il quinto motivo, infine, lamenta che gli siano state addebitate le spese del giudizio di merito all'esito dell'erronea decisione sulla soccombenza.

6. Il ricorso, ai limiti della inammissibilità sotto il profilo dell'assemblaggio, perché si articola nella riproduzione in sequenza del testo degli atti precedenti, tenuti insieme da scarne quanto contraddittorie considerazioni volte ad illustrare la linea difensiva, è complessivamente infondato, per le ragioni che seguono.

7. Il primo motivo è inammissibile.

Esso denuncia la violazione di una legge regionale e di una circolare.

Quanto alla legge regionale, omette totalmente di illustrare perché la corte territoriale ne avrebbe violato l'art. 4, atteso che si limita a riprodurne il contenuto, ma omette di spiegare come la norma sarebbe stata violata o falsamente applicata.

In particolare, il motivo non contiene né l'illustrazione della violazione, mediante una critica ad un'attività enunciativa erronea del giudice di appello nel ricostruire alcuno degli elementi del tenore della norma o nell'apprezzarne il significato finale, né una effettiva denuncia di falsa applicazione della norma, che si estrinsechi in una critica ad un'attività enunciativa con cui la corte abbia omesso di sussumere la vicenda in fatto sotto la norma.

La censura relativa alla circolare non è a sua volta sussumibile all'interno della violazione di legge, in quanto le circolari della P.A. sono atti interni destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività degli organi inferiori e, quindi, hanno natura non normativa, ma di atti amministrativi, sicché la loro violazione non è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3 (Cass. n. 16644 del 2015).Peraltro, il ricorrente neppure fornisce una indicazione specifica quanto al contenuto ed alla localizzazione della circolare, il che impedisce di apprezzare il motivo secondo altro paradigma, come quello dettato da n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.

8. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile, oltre che oscuro e contraddittorio.

Sostiene l'esistenza di un rapporto contrattuale con la ASL, in aperta contraddizione con l'azione introdotta, che presuppone che il rapporto contrattuale non ci sia.

Inammissibile sotto il profilo del vizio di motivazione, sotto il profilo della violazione di legge la tesi, come detto contraddittoria rispetto alla domanda proposta, non è neppure adeguatamente argomentata.

Il motivo fa riferimento a due autorizzazioni e ad un'istanza che evoca delle quali indica la sede di produzione del giudizio di merito, ma omette di riprodurne il contenuto siccome impone l'art. 366 n. 6 c.p.c. e, dunque, delega questa Corte a rintracciare all'interno dei due documenti che cosa potrebbe sostenere l'assunto del motivo.

L'affermazione, intimamente contraddittoria con rispetto all'azione proposta, secondo la quale le due autorizzazioni avrebbero instaurato un rapporto contrattuale rimane così del tutto assertoria e rende il motivo inammissibile ulteriormente, al di là della violazione del detto paradigma normativo, oltre che di oscura rilevanza alla luce dell'azione proposta che, essendo di indebito arricchimento, presuppone proprio l'inesistenza di un valido rapporto contrattuale.

9. Anche in relazione al terzo motivo, relativo all'arricchimento mediato conseguito dalla ASL, la linea difensiva del ricorrente è costantemente ambigua e contraddittoria: da un lato agisce per l'indebito arricchimento (non chiarendo mai appieno se in proprio o per delega dei clienti), dall'altro continua a sostenere l'esistenza di un rapporto contrattuale con la ASL, da un lato sostiene di esser stato pagato (assumendo di aver prodotto fatture che lui stesso ha quietanzato), dall'altro assume di vantare un credito da soddisfare nei confronti della ASL.

Il motivo è in parte inammissibile in parte infondato.

E' inammissibile in quanto non segnala né una violazione di legge né una falsa applicazione, ma un errore di valutazione, non censurabile in questa sede se non nei ristrettissimi limfti del vizio di motivazione non in questa sede idoneamente dedotti.

E' infondato, laddove vorrebbe sostenere la prospettiva dell'arricchimento senza causa della A:SL sempre in forza delle già indicate autorizzazioni, il che evidenzia una intrinseca contraddizione con la logica dell'art. 2041 c.c., perché sottende che le prestazioni siano state erogate per conto della ASL e, dunque, in forza di un rapporto fra le parti che le giustificava, mentre in altri punti argomenta come se l'azione fosse stata proposta dal ricorrente come delegato dei pazienti, facendo valere un loro credito rappresentato dall'avere diritto alle prestazioni a carico dell'ASL e al recupero di quanto pagato.

Premesso che, come accertato dal giudice di merito e come non contestato dallo stesso ricorrente, lo stesso operava all'interno di un laboratorio privato, la cui apertura era stata debitamente autorizzata amministrativamente, ma non in regime di convenzione con il [OSCURATO:PERSONA], l'eventuale arricchimento della ASL non sarebbe comunque indennizzabile in quanto si tratterebbe di arricchimento imposto, come tale non indennizzabile neppure in favore delle strutture convenzionate che operino in sforamento dei tetti di spesa, e tanto più in favore delle strutture private che operano al di fuori di ogni accordo con il Sistema sanitario, volto alla programmazione della spesa sanitaria: v.

Cass. n. 13884 del 2020 "L'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite.

Pertanto, l'arricchimento che la RA. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c."; v. anche Cass. n. 11209 del 2019 e, conf., Cass. n. 24642 del 2020: "Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che aglsce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare 11 fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso; tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd.

"arricchimento imposto", potendo, invece, l'Amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole delreventum utilitatis". (In applicazione del principio, la S. C. ha cassato la sentenza gravata che aveva riconosciuto all'appaltatrice l'indennizzo per indebito arricchimento per prestazioni sanitarie fornite oltre il tetto di spesa fissato dalla P.A.).".

Il precedente di questa Corte richiamato dal ricorrente come a sè favorevole (Cass. n. 27536 del 2017) è in realtà inconferente, perché, per quanto sia relativo sempre alla normativa regionale siciliana in materia di sanità, trae origine una situazione in fatto del tutto differente, ed in relazione alla quale le regole applicabili sarebbero comunque differenti (prestazioni sanitarie di alta specialità erogate a Palermo dalla struttura privata e non disponibili presso le strutture pubbliche, in relazione alle quali esisteva un diritto soggettivo alla fruizione della prestazione sanitaria in capo al paziente con onere a carico del SSN, laddove il ricorrente sostiene infondatamente, che nel suo caso si applichi la normativa che disciplina le prestazioni sanitarie e di analisi cliniche erogate ad almeno dieci km di distanza dall'esistenza del più vicino presidio sanitario pubblico o privato).

10. Il quarto motivo va rigettato, pur con correzione della motivazione della sentenza impugnata: la soluzione adottata dalla corte d'appello, di rigetto della domanda di indebito arricchimento proposta dal [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di tutti i requisiti di legge, è corretta.

L'affermazione secondo la quale l'impoverito avrebbe dovuto indirizzare la sua azione eventualmente verso i pazienti, che si sarebbero arricchiti (ove non avessero pagato per le prestazioni) e non verso la ASL, è frutto della linea difensiva ambigua e contraddittoria del [OSCURATO:PERSONA] e non è di per sé corretta, in quanto il laboratorio di analisi di cui il [OSCURATO:PERSONA] era titolare, e che non operava in regime di convenzione, aveva azione contrattuale verso i suoi clienti, che si erano spontaneamente indirizzati alla struttura privata e non ad una struttura pubblica, quindi sotto questo profilo non avrebbe mai potuto agire verso i clienti con azione ex art.2041 cod. civ. perché l'azione mancava del requisito della sussidiarietà.

Si aggiunga che l'azione di arricchimento proposta da una struttura sanitaria privata per recuperare i costi delle prestazioni sanitarie erogate ai pazienti è correttamente indirizzata, quale legittimato passivo, verso la ASL, che può qualificarsi astrattamente come il soggetto che si giova della erogazione delle prestazioni sanitarie che non vengano a gravare sul [OSCURATO:PERSONA].

Perché si abbia diritto alla prestazione indennitaria (nel caso di specie, non dovuta perché la corte d'appello ha correttamente escluso il diritto all'indennizzo trattandosi, a tacer d'altro, di arricchimento imposto) occorre però verificare la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge.

L'eccezione di difetto di legittimazione proposta dall'ASL è poi inammissibile, perché degli atti su cui si fonda non fornisce alcuna indicazione specifica.

11. Il quinto motivo, relativo alla liquidazione delle spese di lite, è infondato, perché le stesse sono state correttamente regolate secondo il criterio della soccombenza.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. ri. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10418/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del Legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 609/2018 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 01/10/2018; .2022 1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal cons. Lina RUBINO. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 dott. [OSCURATO:PERSONA], titolare del laboratorio di analisi Biocenter di Agrigento, conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] (ASP) di [OSCURATO:SOCIETA] per sentirla dichiarare tenuta, nei limiti dell'arricchimento ricevuto, ad indennizzarlo della diminuzione patrimoniale subita per l'ammontare di 26.000,00 euro. Affermava che aveva aperto un punto di prelievo privato per lo svolgimento di prestazioni diagnostiche e di laboratorio nel Comune di Campofranco, previa autorizzazione della ASL, come consentito dalla normativa regionale allora vigente a condizione che non vi fossero nell'ambito di di dieci km circostanti altre strutture pubbliche o private analoghe, per svolgere attività professionale in regime di assistenza sanitaria indiretta e che, seguendo una prassi invalsa presso la ASL n. 2 di Caltanisetta e presso la ASL n. 3 di Catania, dopo aver eseguito le sue prestazioni in favore dei pazienti, previa presentazione da parte di questi di richiesta del medico di base, si faceva da questi rilasciare una delega all'incasso e mensilmente ne inviava l'elenco alla ASL, chiedendo il rimborso, che veniva negato. Esponeva di aver ottenuto alcuni decreti ingiuntivi, in alcuni casi pagati, in altri opposti dalla Asl con opposizione accolta, quindi, come rimedio residuale, proponeva l'azione di indebito arricchimento. 2. La domanda veniva rigettata sia in primo grado che in appello, secondo una stessa linea motivazionale: -la corte d'appello ribadiva che l'attore non avesse rispettato quanto previsto dall'art. 4 della legge Regione Siciliana n. 88\80, in base alla quale l'assistito può chiedere il rimborso solo producendo fatture quietanzate, che non esisteva alcun rapporto contrattuale tra il dottore e la ASL, che la prassi instaurata dal [OSCURATO:PERSONA], di farsi consegnare dai pazienti la delega per poi riscuotere dalla ASL il corrispettivo loro dovuto in restituzione, era del tutto al di fuori delle linee comportamentali da adottare per fruire delle prestazioni e degli eventuali rimborsi nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA] nazionale, che sulla base della ricostruzione dei fatti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] effettuata l'azione di arricchimento avrebbe dovuto esser proposta da questi eventualmente indirizzandola nei confronti dei pazienti, quali soggetti arricchitisi in virtù della prestazione erogata. 3.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi ed illustrato da memoria, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (ASP) di [OSCURATO:SOCIETA], per la cassazione della sentenza n. 609 del 22 febbraio 2018, pubblicata il 1° ottobre 2018 dalla Corte d'Appello di [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Resiste la ASP con controricorso. 5. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata. Non vi sono conclusioni scritte del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge Regione Siciliana n. 88 del 1980 e della circolare del 1997 dell'[OSCURATO:PERSONA] alla Sanità. Premette una breve ricostruzione del sistema della assistenza sanitaria erogata in forma indiretta dalla Regione Sicilia negli anni '80, e sostiene che la legge n. 88 del 1980 prevede la possibilità di costituire dei punti prelievo se nel raggio di dieci km non ci siano strutture pubbliche o private. Sostiene la violazione di legge per aver la corte d'appello ritenuto non conforme alla legge la procedura seguita dal suo laboratorio per ottenere il rimborso delle prestazioni :sanitarie erogate in regime di assistenza sanitaria indiretta. Assume che, in base alla legge citata, il cittadino può ottenere il rimborso producendo alla Asl le fatture quietanzate, e che si era fatto rilasciare dai pazienti la delega all'incasso con sottoscrizione autentica per agevolare i pazienti. Rimaneva comunque alla As.,I la possibilità di controllare la congruità dell'importo e la necessità della prestazione. Assume l'illegittimità della circolare regionale che stabiliva che il rimborso potesse avvenire solo in favore degli assistiti secondo lui era illegittima. 2.Con il secondo motivo di ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella negazione dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra la Asl e il punto di prelievo, e la violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. Sostiene che si era instaurato un rapporto contrattuale perché gli era stata concessa dalla Asl l'autorizzazione ad aprire il punto di prelievo. 3.Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. e l'erroneità della motivazione, nella parte in cui la sentenza afferma che nella fattispecie non può farsi luogo all'applicazione dei principi dettati dalle S.U. in materia di ingiustificato arricchimento mediato perché esclude l'arricchimento della Asl. Deduce che la stessa Asl era ben consapevole di aver fruito dei benefici derivanti dalla erogazioni delle prestazioni da parte del dott. [OSCURATO:PERSONA] in favore dei pazienti, tanto che i primi due decreti ingiuntivi emessi nei suoi confronti erano stati dalla stessa spontaneamente pagati. 4. Infine, con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2042 c.c. nonché l'erroneità e contraddittorietà della motivazione là dove la sentenza afferma che l'azione difetterebbe del requisito della sussidiarietà, perché il ricorrente avrebbe potuto agire direttamente verso i pazienti. 5. Con il quinto motivo, infine, lamenta che gli siano state addebitate le spese del giudizio di merito all'esito dell'erronea decisione sulla soccombenza. 6. Il ricorso, ai limiti della inammissibilità sotto il profilo dell'assemblaggio, perché si articola nella riproduzione in sequenza del testo degli atti precedenti, tenuti insieme da scarne quanto contraddittorie considerazioni volte ad illustrare la linea difensiva, è complessivamente infondato, per le ragioni che seguono. 7. Il primo motivo è inammissibile. Esso denuncia la violazione di una legge regionale e di una circolare. Quanto alla legge regionale, omette totalmente di illustrare perché la corte territoriale ne avrebbe violato l'art. 4, atteso che si limita a riprodurne il contenuto, ma omette di spiegare come la norma sarebbe stata violata o falsamente applicata. In particolare, il motivo non contiene né l'illustrazione della violazione, mediante una critica ad un'attività enunciativa erronea del giudice di appello nel ricostruire alcuno degli elementi del tenore della norma o nell'apprezzarne il significato finale, né una effettiva denuncia di falsa applicazione della norma, che si estrinsechi in una critica ad un'attività enunciativa con cui la corte abbia omesso di sussumere la vicenda in fatto sotto la norma. La censura relativa alla circolare non è a sua volta sussumibile all'interno della violazione di legge, in quanto le circolari della P.A. sono atti interni destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività degli organi inferiori e, quindi, hanno natura non normativa, ma di atti amministrativi, sicché la loro violazione non è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3 (Cass. n. 16644 del 2015).Peraltro, il ricorrente neppure fornisce una indicazione specifica quanto al contenuto ed alla localizzazione della circolare, il che impedisce di apprezzare il motivo secondo altro paradigma, come quello dettato da n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. 8. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile, oltre che oscuro e contraddittorio. Sostiene l'esistenza di un rapporto contrattuale con la ASL, in aperta contraddizione con l'azione introdotta, che presuppone che il rapporto contrattuale non ci sia. Inammissibile sotto il profilo del vizio di motivazione, sotto il profilo della violazione di legge la tesi, come detto contraddittoria rispetto alla domanda proposta, non è neppure adeguatamente argomentata. Il motivo fa riferimento a due autorizzazioni e ad un'istanza che evoca delle quali indica la sede di produzione del giudizio di merito, ma omette di riprodurne il contenuto siccome impone l'art. 366 n. 6 c.p.c. e, dunque, delega questa Corte a rintracciare all'interno dei due documenti che cosa potrebbe sostenere l'assunto del motivo. L'affermazione, intimamente contraddittoria con rispetto all'azione proposta, secondo la quale le due autorizzazioni avrebbero instaurato un rapporto contrattuale rimane così del tutto assertoria e rende il motivo inammissibile ulteriormente, al di là della violazione del detto paradigma normativo, oltre che di oscura rilevanza alla luce dell'azione proposta che, essendo di indebito arricchimento, presuppone proprio l'inesistenza di un valido rapporto contrattuale. 9. Anche in relazione al terzo motivo, relativo all'arricchimento mediato conseguito dalla ASL, la linea difensiva del ricorrente è costantemente ambigua e contraddittoria: da un lato agisce per l'indebito arricchimento (non chiarendo mai appieno se in proprio o per delega dei clienti), dall'altro continua a sostenere l'esistenza di un rapporto contrattuale con la ASL, da un lato sostiene di esser stato pagato (assumendo di aver prodotto fatture che lui stesso ha quietanzato), dall'altro assume di vantare un credito da soddisfare nei confronti della ASL. Il motivo è in parte inammissibile in parte infondato. E' inammissibile in quanto non segnala né una violazione di legge né una falsa applicazione, ma un errore di valutazione, non censurabile in questa sede se non nei ristrettissimi limfti del vizio di motivazione non in questa sede idoneamente dedotti. E' infondato, laddove vorrebbe sostenere la prospettiva dell'arricchimento senza causa della A:SL sempre in forza delle già indicate autorizzazioni, il che evidenzia una intrinseca contraddizione con la logica dell'art. 2041 c.c., perché sottende che le prestazioni siano state erogate per conto della ASL e, dunque, in forza di un rapporto fra le parti che le giustificava, mentre in altri punti argomenta come se l'azione fosse stata proposta dal ricorrente come delegato dei pazienti, facendo valere un loro credito rappresentato dall'avere diritto alle prestazioni a carico dell'ASL e al recupero di quanto pagato. Premesso che, come accertato dal giudice di merito e come non contestato dallo stesso ricorrente, lo stesso operava all'interno di un laboratorio privato, la cui apertura era stata debitamente autorizzata amministrativamente, ma non in regime di convenzione con il [OSCURATO:PERSONA], l'eventuale arricchimento della ASL non sarebbe comunque indennizzabile in quanto si tratterebbe di arricchimento imposto, come tale non indennizzabile neppure in favore delle strutture convenzionate che operino in sforamento dei tetti di spesa, e tanto più in favore delle strutture private che operano al di fuori di ogni accordo con il Sistema sanitario, volto alla programmazione della spesa sanitaria: v. Cass. n. 13884 del 2020 "L'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la RA. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c."; v. anche Cass. n. 11209 del 2019 e, conf., Cass. n. 24642 del 2020: "Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che aglsce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare 11 fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso; tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. "arricchimento imposto", potendo, invece, l'Amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole delreventum utilitatis". (In applicazione del principio, la S. C. ha cassato la sentenza gravata che aveva riconosciuto all'appaltatrice l'indennizzo per indebito arricchimento per prestazioni sanitarie fornite oltre il tetto di spesa fissato dalla P.A.).". Il precedente di questa Corte richiamato dal ricorrente come a sè favorevole (Cass. n. 27536 del 2017) è in realtà inconferente, perché, per quanto sia relativo sempre alla normativa regionale siciliana in materia di sanità, trae origine una situazione in fatto del tutto differente, ed in relazione alla quale le regole applicabili sarebbero comunque differenti (prestazioni sanitarie di alta specialità erogate a Palermo dalla struttura privata e non disponibili presso le strutture pubbliche, in relazione alle quali esisteva un diritto soggettivo alla fruizione della prestazione sanitaria in capo al paziente con onere a carico del SSN, laddove il ricorrente sostiene infondatamente, che nel suo caso si applichi la normativa che disciplina le prestazioni sanitarie e di analisi cliniche erogate ad almeno dieci km di distanza dall'esistenza del più vicino presidio sanitario pubblico o privato). 10. Il quarto motivo va rigettato, pur con correzione della motivazione della sentenza impugnata: la soluzione adottata dalla corte d'appello, di rigetto della domanda di indebito arricchimento proposta dal [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di tutti i requisiti di legge, è corretta. L'affermazione secondo la quale l'impoverito avrebbe dovuto indirizzare la sua azione eventualmente verso i pazienti, che si sarebbero arricchiti (ove non avessero pagato per le prestazioni) e non verso la ASL, è frutto della linea difensiva ambigua e contraddittoria del [OSCURATO:PERSONA] e non è di per sé corretta, in quanto il laboratorio di analisi di cui il [OSCURATO:PERSONA] era titolare, e che non operava in regime di convenzione, aveva azione contrattuale verso i suoi clienti, che si erano spontaneamente indirizzati alla struttura privata e non ad una struttura pubblica, quindi sotto questo profilo non avrebbe mai potuto agire verso i clienti con azione ex art.2041 cod. civ. perché l'azione mancava del requisito della sussidiarietà. Si aggiunga che l'azione di arricchimento proposta da una struttura sanitaria privata per recuperare i costi delle prestazioni sanitarie erogate ai pazienti è correttamente indirizzata, quale legittimato passivo, verso la ASL, che può qualificarsi astrattamente come il soggetto che si giova della erogazione delle prestazioni sanitarie che non vengano a gravare sul [OSCURATO:PERSONA]. Perché si abbia diritto alla prestazione indennitaria (nel caso di specie, non dovuta perché la corte d'appello ha correttamente escluso il diritto all'indennizzo trattandosi, a tacer d'altro, di arricchimento imposto) occorre però verificare la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge. L'eccezione di difetto di legittimazione proposta dall'ASL è poi inammissibile, perché degli atti su cui si fonda non fornisce alcuna indicazione specifica. 11. Il quinto motivo, relativo alla liquidazione delle spese di lite, è infondato, perché le stesse sono state correttamente regolate secondo il criterio della soccombenza. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. ri. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti p
Sentenza Cassazione n. 04245/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris