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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 31896/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 060GL6S) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che hà concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO 'h FATTO

1. Con sentenza del 10 maggio 2022, il Tribunale di Firenze ha, tra l'altro, dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevòle del reato di cui all'art. 10-bis id.igs. 25 luglio 1998, n 286, e lo ha co-dannato alla pena, ridotta per la scelta del rito abbreviato, di 4.000 euro di arnmLnda, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. [OSCURATO:PERSONA] popone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassaziDne — cosi qualificato, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod proc pen., il presentato atto di appello — affidato a due motivi, con i quali eccepisce, rispettivamente, nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 143 cod proc pen., per omessa traduzione degli atti processuali in lingua italiana, e violazione di legge in relazione al dinicgo della causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 10 maggio 2023, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché presentato da difensore non legittimato, in quanto non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte.

2. Ai sensi dell'art. 613 cod. pioc. pcn., come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l'atto di ricorso, le memore e i motivi nuovi devono, invero, essere sottoscritti, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassaíione.

In proposito, la giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010) ha assegnato portata generale alla norma, in • quanto destinata a disciplinare non i soggetti le(Attimati a proporre ricorso, ma le modalità di esercizio del diritto di impugnazione, riservandolo solo ai difensori iscritti -nell'albo speciale in ragione del livello tecnico .richiesto per la redazione dell'atto.

La disposta conversione rieli'originario ap: elio, qualificato come ricorso in cassazione dalla Corte di appeilo non preclude, d'altro canto, il rilievo del difetto di legittimazione del ricorrente: la giurisprudeilza di legittimità, sul punto, ha ripetutamente evidenziato l'impossibilità di realizzare sanatorie postume dell'originaria inammissibilità del gravame, atte o che l'inywnissibilità del ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, in violazione dell'ad: 613 cod. proc. pen., non risente dell'applicazione del principio di conversione o di qualificazione giuridica dell'impugnazione, esprrsso dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; tanto, in ragione del ratto che la cuìversione si realizza sulla base di criteri oggettivi e con la presenza dei requis .ti formali e sostanziali dell'atto convertito, sì da impedire la sostanziale elusione dell'art. 613 cod. proc. pen., e costituisce espressione del principio della conservazione degli atti, ispirandosi ad un favor impugnationis che, tuttavia, non puo comportare, come ribadito da consolidato indirizzo ermeneutico, lo stravolgiilento dei requisiti di forma e di sostanza di ciascun mezzo di gravame (Sez 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208).

3. Deve, pertanto, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagam-nto delle spese processuali e, in mancanza dì elementi atti a escludere la colpa r Ala determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di I re m i la euro in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanm il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 060GL6S) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che hà concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO 'h FATTO 1. Con sentenza del 10 maggio 2022, il Tribunale di Firenze ha, tra l'altro, dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevòle del reato di cui all'art. 10-bis id.igs. 25 luglio 1998, n 286, e lo ha co-dannato alla pena, ridotta per la scelta del rito abbreviato, di 4.000 euro di arnmLnda, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA] popone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassaziDne — cosi qualificato, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod proc pen., il presentato atto di appello — affidato a due motivi, con i quali eccepisce, rispettivamente, nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 143 cod proc pen., per omessa traduzione degli atti processuali in lingua italiana, e violazione di legge in relazione al dinicgo della causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 10 maggio 2023, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché presentato da difensore non legittimato, in quanto non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte. 2. Ai sensi dell'art. 613 cod. pioc. pcn., come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l'atto di ricorso, le memore e i motivi nuovi devono, invero, essere sottoscritti, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassaíione. In proposito, la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010) ha assegnato portata generale alla norma, in • quanto destinata a disciplinare non i soggetti le(Attimati a proporre ricorso, ma le modalità di esercizio del diritto di impugnazione, riservandolo solo ai difensori iscritti -nell'albo speciale in ragione del livello tecnico .richiesto per la redazione dell'atto. La disposta conversione rieli'originario ap: elio, qualificato come ricorso in cassazione dalla Corte di appeilo non preclude, d'altro canto, il rilievo del difetto di legittimazione del ricorrente: la giurisprudeilza di legittimità, sul punto, ha ripetutamente evidenziato l'impossibilità di realizzare sanatorie postume dell'originaria inammissibilità del gravame, atte o che l'inywnissibilità del ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, in violazione dell'ad: 613 cod. proc. pen., non risente dell'applicazione del principio di conversione o di qualificazione giuridica dell'impugnazione, esprrsso dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; tanto, in ragione del ratto che la cuìversione si realizza sulla base di criteri oggettivi e con la presenza dei requis .ti formali e sostanziali dell'atto convertito, sì da impedire la sostanziale elusione dell'art. 613 cod. proc. pen., e costituisce espressione del principio della conservazione degli atti, ispirandosi ad un favor impugnationis che, tuttavia, non puo comportare, come ribadito da consolidato indirizzo ermeneutico, lo stravolgiilento dei requisiti di forma e di sostanza di ciascun mezzo di gravame (Sez 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208). 3. Deve, pertanto, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagam-nto delle spese processuali e, in mancanza dì elementi atti a escludere la colpa r Ala determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di I re m i la euro in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanm il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d