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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 29484/2021

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4102/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 16, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che anch’egli la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] COOPERATIVA, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domicili ata presso il suo studio in Bolzano, via Orazio, n. 25; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l ’ accettazione del la controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuitosulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso in Roma,il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4102/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 16, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che anch’egli la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] COOPERATIVA, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domicili ata presso il suo studio in Bolzano, via Orazio, n. 25; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l ’ accettazione del la controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuitosulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 2
Decreto Cassazione n. 29484/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris