Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 13913/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata con disapplicazione della recidiva, la pronuncia emessa il 31/03/2023 dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], che lo ha condannato per il reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 24 settembre 2022; ritenuto che il primo motivo di censura, inerente a violazione di legge e vizio di motivazione per omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/90, sia manifestamente infondato; ritenuto che il giudice di appello abbia valutato (pag.3) gli elementi istruttori in conformità ai principi giurisprudenziali in materia (Sez.U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo) attribuendo rilievo negativo a plurimi elementi caratteristici del fatto concreto oltre al dato ponderale (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615) e che per i motivi indicati la censura, reiterativa di analogo motivo di appello, non superi il vaglio di ammissibilità; ritenuto che con il secondo motivo di ricorso ( vizio di motivazione in punto di omesse attenuanti generiche) si proponga censura inammissibile in quanto priva di adeguato confronto con gli elementi indicati a pag.3, segnatamente alla vita anteatta dell'imputato, e, in ogni caso, afferente a trattamento sanzionatorio minimo in relazione ai limiti edittali; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 marzo 2024 Il sigli e estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata con disapplicazione della recidiva, la pronuncia emessa il 31/03/2023 dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], che lo ha condannato per il reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 24 settembre 2022; ritenuto che il primo motivo di censura, inerente a violazione di legge e vizio di motivazione per omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/90, sia manifestamente infondato; ritenuto che il giudice di appello abbia valutato (pag.3) gli elementi istruttori in conformità ai principi giurisprudenziali in materia (Sez.U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo) attribuendo rilievo negativo a plurimi elementi caratteristici del fatto concreto oltre al dato ponderale (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615) e che per i motivi indicati la censura, reiterativa di analogo motivo di appello, non superi il vaglio di ammissibilità; ritenuto che con il secondo motivo di ricorso ( vizio di motivazione in punto di omesse attenuanti generiche) si proponga censura inammissibile in quanto priva di adeguato confronto con gli elementi indicati a pag.3, segnatamente alla vita anteatta dell'imputato, e, in ogni caso, afferente a trattamento sanzionatorio minimo in relazione ai limiti edittali; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il sigli e estensore
Sentenza Cassazione n. 13913/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris