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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 09491/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]._LEGRINO; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo motivo di ricorso, "'contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine all'elemento soggettivo del reato, denunciando vizio della motivazione, non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento nel riconoscimento dell'elemento soggettivo del dolo eventuale del reato ascritto all'imputato nelle modalità della condotta che non consentono un ragionevole affidamento sulla liceità della dazione e della provenienza del mezzo di pagamento (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è proposto fuori dei casi previsti dalla legge, in quanto tende ad una rivalutazione del giudizio formulato nella sentenza di merito, che ha analiticamente valorizzato la reiterazione della condotta, il danno derivato Ella persona offesa, e la personalità dell'imputato (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, in aderenza ai criteri elaborati dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, avuto riguardo ai profili di colpa emersi.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]._LEGRINO; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo motivo di ricorso, "'contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine all'elemento soggettivo del reato, denunciando vizio della motivazione, non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento nel riconoscimento dell'elemento soggettivo del dolo eventuale del reato ascritto all'imputato nelle modalità della condotta che non consentono un ragionevole affidamento sulla liceità della dazione e della provenienza del mezzo di pagamento (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è proposto fuori dei casi previsti dalla legge, in quanto tende ad una rivalutazione del giudizio formulato nella sentenza di merito, che ha analiticamente valorizzato la reiterazione della condotta, il danno derivato Ella persona offesa, e la personalità dell'imputato (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, in aderenza ai criteri elaborati dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, avuto riguardo ai profili di colpa emersi. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore
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