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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 19084/2026

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d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] concui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20 novembre 2025, haconfermato la sentenza del Tribunale di Roma dell’1 aprile 2025 di condanna diAlessio [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre1990 n. 309 alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 3500 di multa,previso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti allarecidiva specifica e reiterata.Nelle conformi sentenze di merito si dà atto che [OSCURATO:PERSONA] era stato trovato inpossesso di gr. 729 lordi di sostanza stupefacente del tipo hashish (da cui eranoricavabili 803 dosi singole), oltre che di un bilancino di precisone e altromateriale per il confezionamento di singole dosi.2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo deldifensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di leggee il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e almancato bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva intermini di prevalenza.

La Corte non avrebbe valorizzato le dichiarazioniconfessorie e avrebbe omesso di operare una valutazione complessiva dei fatti edella personalità dell’imputato.

Inoltre, nell’operare il giudizio di bilanciamento intermini di equivalenza, non avrebbe considerato che la Corte Costituzionale,con sentenza n. 151 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.69 comma 4 cod. pen. nella parte in cui prevede, relativamente al delitto di cuiall’art. 630 cod. pen. il divieto di prevalenza delle circostanze attenuantigeneriche di cui all’art. 62 bis cod. pen. sulla circostanza aggravante dellarecidiva reiterata di cui all’art.99 comma 4 cod. pen.3.Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA],ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso.4.Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.5.

Quanto al profilo della sussistenza della recidiva, va ricordato che ilgiudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivosintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore,escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove nonritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacitàdelinquenziale (Sez.

U, n.35738 del 27/5/2010, Rv. 247839; Sez.

U, n. 20798del 24/02/2011, Rv. 249664; Sez.

U, n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044,Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, da ultimo Sez.

U, n.20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275319, in motivazione).

Nel caso dispecie la Corte di Appello ha spiegato, con un percorso argomentativorispondente al principio sopra richiamato, che il ricorrente, dopo essere statocondannato per il delitto di furto tentato commesso nel 2014 e per il delitto dicui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 commesso il 31 dicembre 2017, eraricaduto nel reato per cui è processo, posto in essere l’11 dicembre 2024.

Talenuovo reato -hanno osservato i giudici- deve ritenersi espressione diaccresciuta responsabilità, in ragione della sua gravità oggettiva (quale datadesumere dal dato ponderale della sostanza stupefacente detenuta e dalcontestuale rinvenimento di una cospicua somma di denaro, oltre che dallapresenza sul telefono cellulare dell’imputato di conversazioni riferibili ad attivitàdi spaccio) e in quanto commesso nel periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto allamisura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.La censura formulata con il motivo di ricorso, di contro, è generica e si limitaa ribadire la correttezza del comportamento processuale, senza contrapporre alpercorso argomentativo su indicato alcuna ragione in fatto o in diritto in grado diminarne la tenuta logica.5.1.

Quanto al profilo del giudizio di comparazione, la Corte ha rilevato che,ai sensi dell’art. 69 comma 4 cod. pen. il giudizio di bilanciamento fra la recidivareiterata e specifica e le riconosciute circostanze attenuanti generiche nonpoteva che essere effettuato in termini di equivalenza.La motivazione, coerente con il dato normativo, non si presta a censure.Non è pertinente il richiamo effettuato dal ricorrente, al fine di sostenereche non sussiste una preclusione al bilanciamento in termini di prevalenza dellecircostanze attenuanti pur a fronte della contestazione della recidiva reiterata especifica, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 151 del 2025 con cui èstata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’articolo 69, comma 4, cod. pen.nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopodi estorsione, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sullacircostanza aggravante della recidiva reiterata.

La Corte, con tale pronuncia, haritenuto necessario, di fronte a un trattamento sanzionatorio di eccezionaleasprezza come quello previsto dall’articolo 630, primo comma, del codice penale,garantire la possibilità di mitigare la pena, non solo in rapporto ai profili oggettividel fatto (come già consentito grazie all’attenuante della lieve entità introdottadalla sentenza numero 68 del 2012), ma anche rispetto a risvolti attinenti acaratteristiche “atipiche” di quest’ultimo o ad aspetti soggettivi dell’autore delreato, che solo le attenuanti generiche sono in grado di intercettare.

Il divieto diprevalenza delle attenuanti di cui all’articolo 62-bis cod. pen., secondo la CorteCostituzionale, con riferimento al reato su indicato, viola: il principio diproporzionalità presidiato dagli artt. 3 e 27, terzo comma, perché la reazionesanzionatoria a un fatto di reato, pur offensivo del bene giuridico ecolpevolmente realizzato, non deve risultare eccessiva rispetto alla concretagravità oggettiva e soggettiva del fatto; il principio di eguaglianza perché risultairragionevole applicare il medesimo severo trattamento sanzionatorio a duesoggetti, recidivi reiterati e autori di un identico fatto di sequestro estorsivo,qualora a vantaggio di uno solo di essi ricorrano anche i presupposti per ungiudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all’aggravante dellarecidiva reiterata; il principio di offensività per il quale la pena deve semprecostituire la risposta a un singolo “fatto” di reato e non una misura percontrollare la pericolosità sociale del suo autore.

Il percorso argomentativoadottato dalla Corte Costituzionale, dunque, muovendo dalla considerazionedella pena edittale assai elevata prevista per il delitto di sequestro di personaa scopo di estorsione, non è adattabile alla fattispecie in esame.Questa Corte, da ultimo, peraltro, con motivazione a cui il collegio intendeaderire, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuantigeneriche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen.,trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento,non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quantoriferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione dicorreggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, inmisura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurimaricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati(Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Rv. 286747 – 01).6.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementiper ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA], somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso in Roma il 9 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] concui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20 novembre 2025, haconfermato la sentenza del Tribunale di Roma dell’1 aprile 2025 di condanna diAlessio [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre1990 n. 309 alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 3500 di multa,previso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti allarecidiva specifica e reiterata.Nelle conformi sentenze di merito si dà atto che [OSCURATO:PERSONA] era stato trovato inpossesso di gr. 729 lordi di sostanza stupefacente del tipo hashish (da cui eranoricavabili 803 dosi singole), oltre che di un bilancino di precisone e altromateriale per il confezionamento di singole dosi.2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo deldifensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di leggee il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e almancato bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva intermini di prevalenza. La Corte non avrebbe valorizzato le dichiarazioniconfessorie e avrebbe omesso di operare una valutazione complessiva dei fatti edella personalità dell’imputato. Inoltre, nell’operare il giudizio di bilanciamento intermini di equivalenza, non avrebbe considerato che la Corte Costituzionale,con sentenza n. 151 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.69 comma 4 cod. pen. nella parte in cui prevede, relativamente al delitto di cuiall’art. 630 cod. pen. il divieto di prevalenza delle circostanze attenuantigeneriche di cui all’art. 62 bis cod. pen. sulla circostanza aggravante dellarecidiva reiterata di cui all’art.99 comma 4 cod. pen.3.Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA],ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso.4.Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.5. Quanto al profilo della sussistenza della recidiva, va ricordato che ilgiudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivosintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore,escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove nonritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacitàdelinquenziale (Sez. U, n.35738 del 27/5/2010, Rv. 247839; Sez. U, n. 20798del 24/02/2011, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044,Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, da ultimo Sez. U, n.20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275319, in motivazione). Nel caso dispecie la Corte di Appello ha spiegato, con un percorso argomentativorispondente al principio sopra richiamato, che il ricorrente, dopo essere statocondannato per il delitto di furto tentato commesso nel 2014 e per il delitto dicui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 commesso il 31 dicembre 2017, eraricaduto nel reato per cui è processo, posto in essere l’11 dicembre 2024. Talenuovo reato -hanno osservato i giudici- deve ritenersi espressione diaccresciuta responsabilità, in ragione della sua gravità oggettiva (quale datadesumere dal dato ponderale della sostanza stupefacente detenuta e dalcontestuale rinvenimento di una cospicua somma di denaro, oltre che dallapresenza sul telefono cellulare dell’imputato di conversazioni riferibili ad attivitàdi spaccio) e in quanto commesso nel periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto allamisura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.La censura formulata con il motivo di ricorso, di contro, è generica e si limitaa ribadire la correttezza del comportamento processuale, senza contrapporre alpercorso argomentativo su indicato alcuna ragione in fatto o in diritto in grado diminarne la tenuta logica.5.1. Quanto al profilo del giudizio di comparazione, la Corte ha rilevato che,ai sensi dell’art. 69 comma 4 cod. pen. il giudizio di bilanciamento fra la recidivareiterata e specifica e le riconosciute circostanze attenuanti generiche nonpoteva che essere effettuato in termini di equivalenza.La motivazione, coerente con il dato normativo, non si presta a censure.Non è pertinente il richiamo effettuato dal ricorrente, al fine di sostenereche non sussiste una preclusione al bilanciamento in termini di prevalenza dellecircostanze attenuanti pur a fronte della contestazione della recidiva reiterata especifica, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 151 del 2025 con cui èstata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’articolo 69, comma 4, cod. pen.nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopodi estorsione, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sullacircostanza aggravante della recidiva reiterata. La Corte, con tale pronuncia, haritenuto necessario, di fronte a un trattamento sanzionatorio di eccezionaleasprezza come quello previsto dall’articolo 630, primo comma, del codice penale,garantire la possibilità di mitigare la pena, non solo in rapporto ai profili oggettividel fatto (come già consentito grazie all’attenuante della lieve entità introdottadalla sentenza numero 68 del 2012), ma anche rispetto a risvolti attinenti acaratteristiche “atipiche” di quest’ultimo o ad aspetti soggettivi dell’autore delreato, che solo le attenuanti generiche sono in grado di intercettare. Il divieto diprevalenza delle attenuanti di cui all’articolo 62-bis cod. pen., secondo la CorteCostituzionale, con riferimento al reato su indicato, viola: il principio diproporzionalità presidiato dagli artt. 3 e 27, terzo comma, perché la reazionesanzionatoria a un fatto di reato, pur offensivo del bene giuridico ecolpevolmente realizzato, non deve risultare eccessiva rispetto alla concretagravità oggettiva e soggettiva del fatto; il principio di eguaglianza perché risultairragionevole applicare il medesimo severo trattamento sanzionatorio a duesoggetti, recidivi reiterati e autori di un identico fatto di sequestro estorsivo,qualora a vantaggio di uno solo di essi ricorrano anche i presupposti per ungiudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all’aggravante dellarecidiva reiterata; il principio di offensività per il quale la pena deve semprecostituire la risposta a un singolo “fatto” di reato e non una misura percontrollare la pericolosità sociale del suo autore. Il percorso argomentativoadottato dalla Corte Costituzionale, dunque, muovendo dalla considerazionedella pena edittale assai elevata prevista per il delitto di sequestro di personaa scopo di estorsione, non è adattabile alla fattispecie in esame.Questa Corte, da ultimo, peraltro, con motivazione a cui il collegio intendeaderire, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuantigeneriche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen.,trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento,non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quantoriferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione dicorreggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, inmisura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurimaricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati(Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Rv. 286747 – 01).6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementiper ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA], somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso in Roma il 9 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
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