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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15020/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7049/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: 10 –7049-2021 – 10/05 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia, Catania, n. 5055/06/2020,pronunciata l’8 settembre 2020 e depositata il 24 settembre 2020,non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.Il contribuente dott. [OSCURATO:PERSONA], medico convenzionato con il S.S.N., titolare di reddito da lavoro autonomo, presentava istanza di rimborso in misura pari al 90 per cento dell’Irpef già versata in eccedenza negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2.Formatosi il silenzio rifiuto sull’istanza, il contribuente proponeva ricorso avanti la CTP di Ragusa che accoglieva il gravame.

La CTR adita in appello confermava la sentenza di primo grado, ivi disattendendo la tesi dell’Ufficio secondo cui la decisione di condanna al rimborso si poneva in contrasto con la decisione della Commissione C (20121) 7128 Final in tema di aiuti di Stato.

L’Amministrazione finanziaria invocava la cassazione della sentenza che, in accoglimento del ricorso, cassava la sentenza di appello con rinvio alla CTR, in diversa composizione, affinché procedesse ad un nuovo esame del merito e, in particolare, la concedibilità del rimborso al contribuente previa verifica del rispetto del regime de minimis. 3.Riassunto il giudizio da parte del contribuente, e costituitosi l’Ufficio, la CTR negava ancora il rimborso ritenendo che il dott. [OSCURATO:PERSONA] non avesse adempiuto all’onere della prova su lui gravante, essendosi limitato a versare in atti una autocertificazione, priva di valore probatorio in sede giurisdizionale. 4.Ricorre per la cassazione della sentenza il contribuente che si affida a tre motivi, cui resiste l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.In prossimità dell’udienza la parte privata 10 –7049-2021 – 10/05 /2023 MMF ha depositato memoria con illustrazione delle proprie posizioni ed ulteriori conclusioni.

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo di ricorso la parte contribuente prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 9, co. 17, L. n. 289/02 e 1, co. 665, L. n. 190/2014 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c..

In sostanza, richiamando alcune pronunce di questa Corte, deduce l’illegittimità della sentenza per non essersi la CTR avveduta che, in caso di fattispecie aventi ad oggetto il regime de minimis, l’autocertificazione è necessaria e sufficiente ad assolvere l’onere probatorio ex legeprevisto.

2. Con la seconda doglianza il contribuente lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in parametro all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., avendo la CGTR negato all’autocertificazione prodotta il valore di prova liberamente valutabile dal Giudice e ciò nonostante l’assenso manifestato da parte di ambo le parti costituite. 3.Con l’ultimo motivo di ricorso la parte ricorrente denunzia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c. in parametro all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.In sintesi, critica la sentenza per non aver la CTR fatto buon governo del principio di non contestazione e dei relativi effetti sotto il profilo probatorio, non avendo per l’appunto l’Amministrazione finanziaria svolto alcuna contestazione sull’autocertificazione prodotta in atti.

4. Con controricorso l’Avvocatura generale dello Stato ha in via preliminare dichiarato che la questione relativa all’istanza di rimborso presentata dal contribuente è stata oggetto di riesame da parte dell’Ufficio, all’esito del quale sono stati riconosciuti come sussistentii presupposti per il rimborso, tenuto conto che l’importo richiesto è certamente al di sotto della soglia de minimis, pari ad euro 23.342,27, e per aver il contribuente dimostrato con apposita 10 –7049-2021 – 10/05 /2023 MMF certificazione di non aver beneficiato di contributi pubblici in regime de minimis e di non aver mai superato l’ammontare di euro 200.000,00 né nel triennio 1990/1992 né nei trienni precedenti o successivi. 5.L’Amministrazione finanziaria, depositando in atti anche i provvedimenti di convalida dei rimborsi per gli anni 1990, 1991 e 1992, ha precisato che il rimborso verrà erogato nel rispetto della vigente normativa che prescrive il pagamento degli importi spettanti nella misura del 50% (cfr. Cass., V, n. 11056/2021).

Stante il riconoscimento della fondatezza della domanda e la dimostrazione in atti del disposto rimborso in favore del contribuente chiede la declaratoria di cessata materia del contendere. 6.A tale istanza si oppone la parte contribuente, affermando avere interesse ad una sentenza che riconosca il suo diritto, non ritenendo sufficiente il riconoscimento di debito dell’Ufficio e rivendicando il diritto all’interezza della somma, in disparte le forme di erogazione che attengono all’esecuzione o all’ottemperanza, come da sentenze di questa Corte che diffusamente richiama.

Altresì, chiede adottarsi sentenza di condanna nei confronti dell’Ufficio all’erogazione dell’intero riconosciuto. 7.Con plurime pronunce, anche recenti, questa Corte ha ribadito che la norma sopravvenuta di cui all'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, che, a parziale modifica dell'art. 1, comma 665 della l. n. 190 del 2014, ha previsto che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma, non incide sul titolo della ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza.

Tale modifica, inoltre, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, opera con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di legge sopravvenuta che delinea un diverso procedimento 10 –7049-2021 – 10/05 /2023 MMF amministrativo di rimborso(cfr. Cass.

VI, n. 4570/2020).

Nel caso in esame, risulta che l’Ufficio abbia riconosciuto integralmente il dovuto a favore della parte contribuente, dondeè superato il dictum della sentenza in scrutinio che non ritiene fornitala prova di ossequio al regime de minimisper il rispetto dei canoni euro unitari. 8.In definitiva il ricorso è fondato e merita accoglimento, per cui -non sussistendo ulteriori accertamenti in fatto-il giudizio può essere definito con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente, specificando che ogni questione circa l’integrale erogazione del rimborso può essere fatta valere in sede di giudizio di ottemperanza.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente.

Compensa fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €.230

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7049/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: 10 –7049-2021 – 10/05 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia, Catania, n. 5055/06/2020,pronunciata l’8 settembre 2020 e depositata il 24 settembre 2020,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.Il contribuente dott. [OSCURATO:PERSONA], medico convenzionato con il S.S.N., titolare di reddito da lavoro autonomo, presentava istanza di rimborso in misura pari al 90 per cento dell’Irpef già versata in eccedenza negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2.Formatosi il silenzio rifiuto sull’istanza, il contribuente proponeva ricorso avanti la CTP di Ragusa che accoglieva il gravame. La CTR adita in appello confermava la sentenza di primo grado, ivi disattendendo la tesi dell’Ufficio secondo cui la decisione di condanna al rimborso si poneva in contrasto con la decisione della Commissione C (20121) 7128 Final in tema di aiuti di Stato. L’Amministrazione finanziaria invocava la cassazione della sentenza che, in accoglimento del ricorso, cassava la sentenza di appello con rinvio alla CTR, in diversa composizione, affinché procedesse ad un nuovo esame del merito e, in particolare, la concedibilità del rimborso al contribuente previa verifica del rispetto del regime de minimis. 3.Riassunto il giudizio da parte del contribuente, e costituitosi l’Ufficio, la CTR negava ancora il rimborso ritenendo che il dott. [OSCURATO:PERSONA] non avesse adempiuto all’onere della prova su lui gravante, essendosi limitato a versare in atti una autocertificazione, priva di valore probatorio in sede giurisdizionale. 4.Ricorre per la cassazione della sentenza il contribuente che si affida a tre motivi, cui resiste l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.In prossimità dell’udienza la parte privata 10 –7049-2021 – 10/05 /2023 MMF ha depositato memoria con illustrazione delle proprie posizioni ed ulteriori conclusioni. CONSIDERATO 1. Con il primo motivo di ricorso la parte contribuente prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 9, co. 17, L. n. 289/02 e 1, co. 665, L. n. 190/2014 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.. In sostanza, richiamando alcune pronunce di questa Corte, deduce l’illegittimità della sentenza per non essersi la CTR avveduta che, in caso di fattispecie aventi ad oggetto il regime de minimis, l’autocertificazione è necessaria e sufficiente ad assolvere l’onere probatorio ex legeprevisto. 2. Con la seconda doglianza il contribuente lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in parametro all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., avendo la CGTR negato all’autocertificazione prodotta il valore di prova liberamente valutabile dal Giudice e ciò nonostante l’assenso manifestato da parte di ambo le parti costituite. 3.Con l’ultimo motivo di ricorso la parte ricorrente denunzia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c. in parametro all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.In sintesi, critica la sentenza per non aver la CTR fatto buon governo del principio di non contestazione e dei relativi effetti sotto il profilo probatorio, non avendo per l’appunto l’Amministrazione finanziaria svolto alcuna contestazione sull’autocertificazione prodotta in atti. 4. Con controricorso l’Avvocatura generale dello Stato ha in via preliminare dichiarato che la questione relativa all’istanza di rimborso presentata dal contribuente è stata oggetto di riesame da parte dell’Ufficio, all’esito del quale sono stati riconosciuti come sussistentii presupposti per il rimborso, tenuto conto che l’importo richiesto è certamente al di sotto della soglia de minimis, pari ad euro 23.342,27, e per aver il contribuente dimostrato con apposita 10 –7049-2021 – 10/05 /2023 MMF certificazione di non aver beneficiato di contributi pubblici in regime de minimis e di non aver mai superato l’ammontare di euro 200.000,00 né nel triennio 1990/1992 né nei trienni precedenti o successivi. 5.L’Amministrazione finanziaria, depositando in atti anche i provvedimenti di convalida dei rimborsi per gli anni 1990, 1991 e 1992, ha precisato che il rimborso verrà erogato nel rispetto della vigente normativa che prescrive il pagamento degli importi spettanti nella misura del 50% (cfr. Cass., V, n. 11056/2021). Stante il riconoscimento della fondatezza della domanda e la dimostrazione in atti del disposto rimborso in favore del contribuente chiede la declaratoria di cessata materia del contendere. 6.A tale istanza si oppone la parte contribuente, affermando avere interesse ad una sentenza che riconosca il suo diritto, non ritenendo sufficiente il riconoscimento di debito dell’Ufficio e rivendicando il diritto all’interezza della somma, in disparte le forme di erogazione che attengono all’esecuzione o all’ottemperanza, come da sentenze di questa Corte che diffusamente richiama. Altresì, chiede adottarsi sentenza di condanna nei confronti dell’Ufficio all’erogazione dell’intero riconosciuto. 7.Con plurime pronunce, anche recenti, questa Corte ha ribadito che la norma sopravvenuta di cui all'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, che, a parziale modifica dell'art. 1, comma 665 della l. n. 190 del 2014, ha previsto che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma, non incide sul titolo della ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza. Tale modifica, inoltre, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, opera con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di legge sopravvenuta che delinea un diverso procedimento 10 –7049-2021 – 10/05 /2023 MMF amministrativo di rimborso(cfr. Cass. VI, n. 4570/2020). Nel caso in esame, risulta che l’Ufficio abbia riconosciuto integralmente il dovuto a favore della parte contribuente, dondeè superato il dictum della sentenza in scrutinio che non ritiene fornitala prova di ossequio al regime de minimisper il rispetto dei canoni euro unitari. 8.In definitiva il ricorso è fondato e merita accoglimento, per cui -non sussistendo ulteriori accertamenti in fatto-il giudizio può essere definito con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente, specificando che ogni questione circa l’integrale erogazione del rimborso può essere fatta valere in sede di giudizio di ottemperanza. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente. Compensa fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €.230
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