CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2022
Cassazione n. 19036/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18529/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrenti – avverso la sentenza n. 671/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 25/05/2017; F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 18529/2017 Numero sezionale 1058/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 19036/2022Data pubblicazione 13/06/2022 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. La vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini di cui appresso. 1.1. Luigi, Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA] perché costui fosse condannato alla <<restituzione del compossesso>> di un fondo rustico e a risarcire il danno. Il convenuto, in via riconvenzionale chiese la condanna degli attori al pagamento d’indennità corrispondente all’aumento di valore del predetto fondo, a cagione dei miglioramenti da costui apportati. 1.2. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, accolta la domanda attorea per quanto reputato di ragione, condannò il convenuto <<a non impedire agli altri coeredi di entrare nel possesso del fondo>>, dichiarando, inoltre, che ciascuno dei comproprietari aveva diritto alla rispettiva quota dei frutti. 1.3. Deceduto nelle more [OSCURATO:PERSONA] e costituitisi in giudizio i di lui eredi, il Tribunale, con la sentenza definitiva, fermo quanto disposto con la non definitiva, condannò gli attori in solido al pagamento in favore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 19.171,16, somma scaturita dalla differenza tra quanto spettante agli attori quale quota dei frutti e quanto sostenuto per migliorie, rivalutato al momento della decisione, da Matteo. 2. La Corte d’appello di Bari, alla quale si rivolsero Luigi, Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Francesco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza definitiva, rigettò la domanda riconvenzionale e condannò gli appellati, in solido, al pagamento della quota frutti, già determinata dal tribunale in € 9.600,00. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 18529/2017 Numero sezionale 1058/2022 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Francesco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19036/2022Data pubblicazione 13/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base di tre motivi. Luigi, Addolorata, Carmina, [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi tre quali eredi di Giuseppe) e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. 4. Con i primi due motivi, che conviene trattare unitariamente poiché accomunati dal medesimo destino, i ricorrenti denunciano, rispettivamente, violazione degli artt. 112, 713 e 714 cod. proc. civ. e violazione dell’art. 49, l. n. 203/1982. Assumono, in sintesi, i ricorrenti che la Corte d’appello era incorsa in errore per non essersi accorta che gli attori avevano citato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] perché lo stesso fosse condannato a risarcire il danno cagionato dal procurato mancato godimento e non al fine di ottenere la quota dei frutti. Sotto altro profilo si dolgono per la dedotta violazione del predetto art. 49, poiché trattandosi della comunione ereditaria di un fondo agricolo, avrebbe dovuto trovare applicazione la norma speciale, con la conseguenza che la competenza si apparteneva alla sezione specializzata agraria. 4.1. Entrambi i motivi, del tutto nuovi, impingono nella preclusione derivante dalla mancata impugnazione della sentenza non definitiva (proprio perciò le questioni non poterono essere sottoposte alla Corte di merito con impugnazione incidentale). Da ciò deriva l’inammissibilità di entrambe le doglianze. 5. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 246 e 157 cod. proc. civ., nonché <<omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie in merito alle migliorie>>. Assumono i ricorrenti che la Corte d’appello aveva, errando, negato che le migliorie fossero state messe in opera dal convenuto, stante che la sentenza di primo grado aveva sul punto reso esatta e accurata motivazione, per contro la Corte di Bari aveva dato credito a dichiarazioni testimoniali inattendibili, nel mentre il ctu F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 18529/2017 Numero sezionale 1058/2022 aveva preso le sue informazioni dall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19036/2022Data pubblicazione 13/06/2022- Sezione Viticoltura, appurando che il vigneto risultava <<dichiarato a nome di [OSCURATO:PERSONA] e che l’anno d’impianto [era] il 1976>>. Inoltre la Corte locale era incorsa in errore a giudicare inattendibile, ex art. 246 cod. proc. civ., la deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] (divenuto parte nelle more del giudizio). Trattandosi di nullità relativa, l’eccezione avrebbe dovuto essere tempestivamente sollevata e non lo era stata. 5.1. Anche quest’ultimo motivo non supera lo scrutinio d’ammissibilità. 5.1.1. È del tutto evidente che i ricorrenti mirano a un improprio riesame del vaglio istruttorio. La doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 18529/2017 Numero sezionale 1058/2022 apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente Numero di raccolta generale 19036/2022Data pubblicazione 13/06/2022 male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037) 5.1.2. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d. l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 18529/2017 Numero sezionale 1058/2022 comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la Numero di raccolta generale 19036/2022Data pubblicazione 13/06/2022 sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831). 5.1.3. Quanto poi alla pretesa violazione degli artt. 246 e 157 cod. proc. civ. va rilevato che la critica non coglie la “ratio decidendi”, stante che la Corte d’appello non ha dichiarato inammissibile la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], ma, nel merito, l’ha giudicata inattendibile. 6. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 7. Le ricorrenti vanno condannate a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo. 8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 18529/2017 Numero sezionale 1058/2022 dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al Numero di raccolta generale 19036/2022Data pubblicazione 13/06/2022 pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 12 maggio 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a :