CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25293/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 novembre 1951 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Salerno il 12 Febbraio 2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno ha respinto l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato l'ordinanza cautelare emessa dal GIP del medesimo Tribunale settembre 2021, con cui è stata applicata al predetto indagato la misura coercitiva degli arresti domiciliari con divieto di utilizzare il telefono e la rete Internet e di avere contatti con soggetti diversi da quelli che vi coabitano, in ragione dei gravi indizi di colpevolezza a carico del predetto in ordine al reato associativo e per diversi reati fine di intestazione fittizia di beni. Si addebita all'indagato di avere partecipato ad una associazione dedita alla commissione di un numero indeterminato di delitti 1111=rinziteria di trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriciclaggio, con il ruolo precipuo di referente dei capi e prestanome ricorrente nelle compagini societarie di attività commerciali di fatto riconducibili ai medesimi e di avere inoltre posto in essere cinque condotte di trasferimento fraudolento di valori, assumendo il ruolo formale di legale rappresentante di cinque diverse società, di fatto riferibili ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già condannati per usura e bancarotta fraudolenta. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l'interessato deducendo: 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la misura cautelare emessa dal GIP in data 16 gennaio 2024 è priva di richiesta del PM, poiché nella richiesta depositata il 28 giugno 2023 l'organo dell'accusa non precisava gli elementi e le ragioni a sostegno delle esigenze cautelari r limitandosi a individuarle in poche righe, facendo ricorso a formule di stile e richiamando la prima parte della richiesta in cui evidenziava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Detta eccezione è stata respinta dal tribunale a pagina 28 del provvedimento con motivazione apparente, limitandosi a formulare affermazioni generiche senza entrare nel dettaglio. Il tribunale ha poi osservato che il gip ha fornito una valutazione personale e autonoma rispetto alla pubblica accusa ma anche questa osservazione è apodittica poiché a fronte della inesistenza giuridica della richiesta cautelare non si comprende quale possa essere la valutazione del giudice. Il ricorrente lamenta inoltre che nel provvedimento del tribunale si ,afferma che la difesa non si sarebbe lamentata di tale questione, che invece è stata sollevata nei motivi di riesame. Inoltre si è sostenuto che la difesa non avrebbe indicato gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la denunziata omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario che avrebbero potuto condurre a conclusioni diverse. Ma la difesa aveva osservato che l'indagato non è mai stato menzionato nella parte relativa alle esigenze cautelari sicché il provvedimento è privo di motivazione sul punto. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla attualità delle esigenze cautelari e al criterio di scelta della misura poiché la richiesta cautelare è stata avanzata nel giugno del 2023 e l'ordinanza è stata emessa nel gennaio 2024 e in questo arco di tempo l'odierno ricorrente aveva presentato le dimissioni dalla carica di socio di tre delle società interessate e dal 15 Marzo 2022 non è più amministratore di [OSCURATO:SOCIETA].; nonostante questa nuova situazione il tribunale non ha valutato il venir meno della attualità dell'esigenza cautelare. Osserva il ricorrente che il fatto empirico su cui si fonda l'ordinanza è falso sicché il tribunale ha operato un travisamento della prova poiché ha ritenuto che la condotta dell'indagato sia perdurante e attuale, mentre questi non riveste più la carica di amministratore e legale rappresentante delle quattro società oggetto delle indagini. Questo dato si pone in contrasto con l'affermazione di attualità delle esigenze cautelari. L'altro elemento valorizzato dall'ordinanza, che l'indagato ricopre cariche in 12 società, è di fatto una motivazione apparente poiché non spiega se si tratta di incarichi leciti o illeciti e certamente si tratta di società estranee alle indagini e come tali non collegate ad alcuna esigenza cautelare. Lamenta inoltre il ricorrente che il tribunale arriva a ipotizzare che la rappresentanza legale anche in altre società salernitane ioltre a quelle emerse dalle indagini tpotrebbe comportare una attività illecita molto probabilmente in atto, così formulando una motivazione apodittica ed ipotetica basata sul sospetto. Il ricorrente lamenta che gli amministratori subentrati a Casciello nelle quattro società non sono stati attinti da misura cautelare e risultano liberi di muoversi sul territorio e il primo addirittura non risulta neppure indagato, sebbene abbia posto in essere la medesima condotta del ricorrente; le società in cui Casciello in passato ha ricoperto la carica di amministratore sono tutte sotto sequestro preventivo e gestite da un amministratore giudiziario e l'unica società in cui ricopre ancora la carica di amministratore, [OSCURATO:SOCIETA]., non è mai stata sequestrata perché tale esercizio non è più operativo. Con memoria trasmessa il 16 aprile 2024 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell'eccezione di nullità dell'ordinanza del GIP in quanto la richiesta del P.M. era priva di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e all'indicazione della misura da applicare [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile poiché deduce formalmente violazioni di legge e vizi della motivazione, esclusivamente in ordine alle ritenute esigenze cautelari, ma nella sostanza invoca una rivisitazione delle valutazioni del Tribunale, che si è attenuto ai criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità. 1.1 Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto un vizio dell'ordinanza genetica del GIP osservando che la misura cautelare è stata applicata nonostante il pubblico ministero non avesse formulato specifica richiesta nei confronti dell'indagato. In particolare rileva la motivazione apparente della richiesta cautelare del pubblico ministero, dolendosi del fatto che la stessa non abbia individuato specifiche ragioni che rendano necessaria la misura e abbia valorizzato in merito alle esigenze cautelari la motivazione resa in sede di gravità indiziaria. Detta eccezione non sembra essere stata dedotta in questi termini con i motivi di riesame. La censura è comunque manifestamente infondata. Occorre rilevare che nel provvedimento impugnato a pagina 27 il tribunale ha esplicitamente respinto l'istanza difensiva con cui era stata eccepita la nullità dell'ordinanza cautelare del GIP per aver espresso una motivazione cumulativa in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, richiamando la consolidata giurisprudenza sul punto secondo cui è possibile detta motivazione cumulativa quando le esigenze siano tratte esclusivamente dalle modalità di commissione del reato che accomuna tutti gli indagati; il collegio ha peraltro osservato che comunque eventuali insufficienze o inconnpletezze della motivazione possono essere colmate in sede di riesame e che la difesa si era accuratamente difesa, mostrando di avere inteso le esigenze cautelari sottese al provvedimento. Va al riguardo osservato che la richiesta di misura cautelare è atto di parte e non può essere scissa in parti separate, ma costituisce un unicum per cui la motivazione sulla gravità indiziaria certamente refluisce sulle esigenze cautelari che siano desumibili dalla gravità e dalle modalità della condotta. Occorre inoltre osservare che la richiesta del pubblico ministero può anche essere formulata in termini sintetici e utilizzando formule di stile, ma deve indicare gli elementi su cui si fonda la prospettazione accusatoria, unitamente a quelli a favore dell'indagato; solo l'ordinanza del giudice in quanto provvedimento giurisdizionale deve contenere ai sensi dell'art. 292 comma 2 lett. C cod.proc.pen. la valutazione autonoma delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi e,nel caso in esame,tale requisito può ritenersi soddisfatto, poiché il pericolo di reiterazione si fonda sul ruolo peculiare assunto dall'indagato che risulta essere prestanome di fiducia degli amministratori di fatto in diverse società ,secondo un modus operandi ricorrente e sintomatico della sua piena adesione al reato associativo. 1.2 La seconda censura con cui si deduce il travisamento del compendio indiziario e la motivazione apparente in tema di esigenze cautelari è manifestamente infondata poiché il tribunale ha preso atto dell'assunto difensivo secondo cui il venir meno delle numerose cariche societarie già rivestite dal Casciello escluderebbe il pericolo di reiterazione del reato e lo ha motivatamente respinto, osservando che la pregressa condotta dell'indagato manifesta la sua costante e non occasionale disponibilità a prestarsi ad intestarsi quote sociali e ad assumere la rappresentanza legale nell'interesse dei coindagati, nell'ambito di un contesto organizzato e stabile che si è protratto sino all'adozione delle misure; sicrIlét la limitazione personale è'necessi3ria ad impedire che Casciello possa continuare in tale attività organizzata, a prescindere dalla circostanza che si sia al momento dimesso da cariche societarie o che alcune società siano sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Si tratta di motivazione immune dalle censure dedotta e in linea con i principi affermati in tema dalla giurisprudenza. La censura in merito all'ultrapetizione proposta dalla difesa con i motivi nuovi, oltre ad essere inammissibile in ragione dell'inammissibilità del ricorso principale, è manifestamente infondata poiché presuppone l'assenza della richiesta cautelare, che invece è stata formulata richiamando sinteticamente la gravità dei reati e il ruolo dell'indagato. Per le considerazioni che precedono il ricorso è inammissibile e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in ragione proporzione del grado di colpa manifestato nell'impugnare. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 23 aprile 2024 Il Consigliere e